giovedì 28 giugno 2012

Riforma del lavoro 2012. Apprendistato


Cambiano i contratti d'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con l'apprendistato che punta a diventare il canale principale d'assunzione da parte delle imprese e sarà come da aspettative ideologiche della riforma il contratto principe con cui i giovani entreranno nel mondo del lavoro, con una durata minima di sei mesi. E per evitare abusi viene fissato un limite al numero di apprendisti presso la stessa azienda.

In caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso - che decorre dallo stesso termine - continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; in riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro).

A partire dal 1 gennaio del 2013 per le assunzioni il rapporto tra apprendisti e professionisti non può superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno di 10 dipendenti. Mentre negli altri casi il numero degli apprendesti non può superare il rapporto di 3 a 2.

Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto.

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