domenica 30 settembre 2012

Riforma del lavoro 2012: le prestazioni accessorie e i buoni lavoro


Il lavoro occasionale di carattere accessorio è stato concepito dal legislatore con la finalità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.

Sono prestazioni lavorative di natura autonoma, realizzate a favore di un soggetto senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell’occasionalità. Non è richiesta l’iscrizione in un Albo professionale né l’apertura di una partita Iva, in quanto il corrispettivo versato dal datore di lavoro è soggetto ad una ritenuta d’acconto pari al 20% dell’importo.

Vediamo le novità portate dalla riforma Fornero, ha innovato l'articolo 70 del Dlgs 276 del 2003, dispone che il ricorso ai buoni da parte di un committente pubblico possa avvenire solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese del personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Altra novità, a favore dei prestatori, è la disposizione che considera i compensi percepiti attraverso i voucher utili alla determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per il capitolo oner i, indipendentemente dalla modalità con la quale i voucher sono acquistati (telematica, presso le sedi Inps, presso gli uffici postali, presso i tabaccai, e così via) è sempre necessario effettuare la comunicazione preventiva di inizio della prestazione. Infatti, nell'ipotesi in cui questo obbligo sia violato, scatta la maxi-sanzione prevista per il lavoro nero, nella misura da 1.500 euro a 12mila euro, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (così come indicato nella circolare del ministero del Lavoro 38/2010).

Ciò significa che bisogna  adempiere nella comunicazione al l'Inps o all'Inail di attivazione delle prestazioni accessorie. Sono diversi i canali attraverso cui questa comunicazione può essere inoltrata: telefonando al contact center Inps-Inail (al numero 803164), collegandosi al sito www.inps.it, alla pagina «Lavoro occasionale» (questa è l'unica modalità nel caso dei voucher acquistati presso i tabaccai), oppure recandosi presso una sede Inps. Se si opta invece per la richiesta dei voucher attraverso la procedura telematica presso il sito Inps (previo acquisto tramite modello F24) sarà necessaria anche la registrazione da parte del prestatore, così da consentire al committente di "inserire" la prestazione.

Ricordiamo inoltre che la legge 92 del 2012 (articolo 1, commi 32 e seguenti) ha rivisitato in primo luogo il ricorso al lavoro accessorio – retribuito tramite i voucher o buoni lavoro – previsto dal Dlgs 276 del 2003.

Il lavoro accessorio è rapporto flessibile, destinato ad «attività lavorative di natura meramente occasionale»: qualunque committente privato o pubblico può oggi rivolgersi a qualunque prestatore di lavoro, anche minore (nel rispetto delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro) – per ottenere una collaborazione e per compensi limitati: il tetto è fissato a 5mila euro per anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, che diventano 2mila euro se il committente è un imprenditore commerciale o professionista. Escluso il settore agricolo, in cui il lavoro accessorio è destinato a pensionati e studenti sotto i 25 anni, per attività stagionali, non ci sono limiti soggettivi alle attività "accessorie".

Anche per il 2013, le prestazioni retribuite attraverso i buoni lavoro sono aperte, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3mila euro di corrispettivo per anno solare, anche per i titolari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni.

La riforma del Fornero  ha chiarito il valore "orario" del voucher (articolo 72, comma 1, Dlgs 276 del 2003): salvo migliori intese tra le parti, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un buono. Precisata la corrispondenza voucher-ora, si può determinare in modo preciso il tempo che ogni lavoratore può dedicare ogni anno al lavoro accessorio: di norma, non oltre 500 ore. Imprenditori e professionisti, però, non possono dare incarico ai collaboratori per più di 200 ore all'anno.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog