domenica 24 febbraio 2013

Sostituto d'imposta Cud 2013 le novità


Il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare i redditi di lavoro dipendente (Cud), assimilati e di pensione corrisposti nel 2012, oltre alle ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap e l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta dovranno consegnare i modelli CUD 2013 a dipendenti e pensionati, con la certificazione di emolumenti corrisposti e ritenute fiscali quindi i redditi percepiti nell'anno 2012: per le aziende si tratta di certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

Nel CUD dovranno essere indicate generalità e codice fiscale del contribuente che ha percepito il reddito; la natura dello stesso; l’oggetto e la data dell’operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione; corrispettivi, differenziali e premi.

Vediamo  alcune importanti novità presenti  nel modello CUD 2013.

Per i lavoratori residenti in Italia, pur prestando servizio in zone di frontiera, i cosiddetti lavoratori “transfrontalieri”, il limite di reddito esente dalla tassazione è fissato a 6.700 euro (contro gli 8.000 euro del 2011).

Chi versa i contributi e lavora per la prima volta potrà inoltre godere di una ulteriore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari grazie al plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La maggiore deduzione fruibile dai lavoratori di prima occupazione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;

La detassazione sulle somme erogate per l'incremento della produttività;

L'agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all'estero che rientrano in Italia;

Le indicazioni sulla regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi dopo il terremoto in Emilia del 2012 e la detrazione di 145,75 euro per il personale impiegato nel comparto sicurezza prevista per il 2012.

Ricordiamo che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, a partire dal 2012, possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo (nei venti anni successivi al quinto, di partecipazione a forme di previdenza integrativa) i contributi versati ai fondi complementari, usando  oltre all'ordinario plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui – un ulteriore bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Il sostituto d'imposta deve inserire questi dati nella parte B, sezione «Altri dati», nei punti da 122 a 126.

L'agevolazione fiscale prevista dalla legge 238/2010, destinata ai lavoratori italiani che sono rientrati in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero, consiste nell'abbattimento della base imponibile dichiarata ai fini Irpef pari all'80% se i soggetti coinvolti sono donne e al 70% se uomini. Per questa casistica, nella parte B - punto 1, deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale, mentre nelle annotazioni deve essere riportato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (codice BM)

Un’altra novità riguarda l’8 per mille, dove fanno ingresso i nuovi beneficiari “Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa”, “Chiesa apostolica in Italia” e “Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”.

In caso di personale impiegato nel comparto sicurezza, la detrazione è fissata per quest’anno a 145,75 euro.

È una conferma invece l’abbattimento della base imponibile per il cosiddetto rientro dei cervelli in Italia, ovvero lavoratrici (80%) e lavoratori (70%) – per effetto della legge n. 238/2010 – che hanno avuto esperienze culturali e lavorative all’estero e tornano in Italia: con il codice “Bm” si dà conto degli sconti fiscali per il rientro dei talenti nel Paese. E’ possibile indicare il valore complessivo delle somme erogate e di quelle che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei lavoratori rientrati dall’estero.

Confermati anche le imposte sostitutive dell’IRPEF al 10% per le somme erogate in caso di incrementi della produttività con un massimale di 2.500 euro lordi.

Mentre per i redditi esenti la compilazione del codice BQ non è obbligatorio. Si tratta della nuova annotazione in cui i sostituti d’imposta devono indicare i redditi non tassati da loro erogati, che non incidono sulle imposte dovute dal contribuente.  I sostituti d’imposta non sono tenuti a segnalare nella nuova annotazione BQ del Cud 2013, i redditi esenti da loro corrisposti nel 2012, se i sistemi informativi a disposizione, non consentano di inserire il dato entro il 28 febbraio, data ultima per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

Di conseguenza, se il sostituto ha erogato soltanto questo tipo di redditi esenti, può anche non consegnare il Cud. Si tratta, infatti, di redditi non imponibili, che non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non incidono sul calcolo delle imposte dovute dal contribuente.

L’opportunità, di cui informa l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa, tiene conto delle possibili difficoltà tecniche applicative incontrate per la gestione del dato.

Nella parte C del Cud devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali Inps riferiti ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi (sezione 1 e 2). È stata aggiunta la sezione 3 riservata ai dipendenti pubblici, dopo la soppressione dell'Inpdap

Se il sostituto d'imposta – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel 2012 – ha rilasciato al lavoratore il modello prima dell'approvazione dello schema Cud 2013 e non ha quindi potuto indicare tutti i dati previsti, deve compilare una certificazione integrativa.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog