domenica 13 ottobre 2013

Inps: i versamenti volontari il pagamento


Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.

Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la data della domanda. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.

I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

Scadenza Trimestre
30 giugno Gennaio - marzo
30 settembre Aprile - giugno
31 dicembre Luglio - settembre
31 marzo Ottobre - dicembre

Se l’assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l’importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione “moduli”) allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all’ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.

Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall’Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell’azienda agricola.

Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.

Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.

Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.

Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.
Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.

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