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venerdì 21 ottobre 2016
INPS: come effettuare i versamenti volontari
I contributi volontari Inps 2017 sono dei versamenti che il contribuente effettua in periodi di cessazione o interruzione della propria attività lavorativa per raggiungere e/o incrementare il numero dei contributi versati e l’importo della pensione. Una volta concessa l’autorizzazione dall'INPS, a procedere al versamento dei contributi volontari, il beneficio non decade anche se tali versamenti vengono interrotti e poi ripresi in un secondo momento.
Per incrementare l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi INPS a proprio carico. Un’opportunità valida per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa come aspettativa non retribuita o contratto part-time (orizzontale o verticale) o in occasione di congedi o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi per allattamento.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti e autonomi, se non iscritti all’Inps o ad altre forme di previdenza e i lavoratori parasubordinati non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria; inoltre la contribuzione volontaria è rivolta ai liberi professionisti che non siano iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria, a quelli dei fondi speciali di previdenza se non iscritti ai relativi Fondi di settore o ad altra forma di previdenza obbligatoria e infine ai titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta alle stesse condizioni sopracitate. Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori iscritti alla gestione separata.
I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.
L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) ;
attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.
A cosa servono
Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).
Domanda
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
Contact Center Multimediale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Requisiti
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva (obbligatoria), confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione, riscatto ed alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC ed aspettativa per motivi politici o sindacali)
Da quando si paga
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:
primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
Come si paga
I contributi volontari possono essere versati:
utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.
telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).
Quando si paga
Il versamento dei contributi volontari per i periodi:
arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.
I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.
Quanto si paga
Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Cosa succede se si pagano in ritardo i contributi volontari?
In questo caso l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene restituita.
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lunedì 6 aprile 2015
Pensioni, da maggio 2015 arriva a casa il calcolo INPS
Debutterà a maggio 2015 la famosa busta arancione dell’Inps che svelerà il calcolo della pensione e alcuni consigli per integrare l’importo dell’assegno previdenziale, come effettuare i versamenti volontari, riscattare la laurea e aderire alla previdenza complementare.
La busta arancione, un nuovo documento dell'Inps che consentirà a milioni di lavoratori italiani di stimare in anticipo la pensione che riceveranno durante la vecchiaia, cioè fra 20, 30 o addirittura 40 anni.
Ad annunciare l’avvio dell’operazione “busta arancione”, il presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui l’operazione in questione dovrebbe aiutare anche a fare in modo che “i contributi non vengano percepiti come tassa, ma come una forma di risparmio forzosa”.
Ovviamente non si riceverà direttamente a casa la busta arancione, bensì on line tramite il proprio codice PIN INPS si potrà accedere ad un’area riservata. Nella busta arancione, circa 10 milioni di italiani verranno a conoscenza del proprio importo della pensione e quando potranno finalmente accedere al trattamento previdenziale, avendo anche informazioni utili e consigli per integrare la pensione.
Accesso pensione: si allungano i requisiti
In particolare con l’allungamento dell’età pensionabile, per donne e uomini, dal 1 gennaio 2016, per effetto della riforma, diventa sempre più difficile andare in pensione. Per questo il nostro sistema previdenziale prevede alcuni “strumenti” per integrare la pensione come:
• effettuare i versamenti volontari
• riscattare la laurea
• aderire ad un fondo di previdenza complementare
Vediamo da vicino cosa comportano.
Versamenti volontari
Partendo dai versamenti volontari, questa tipologia di contributi ha lo scopo di consentire ai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, di raggiungere il diritto a pensione o di incrementare il numero dei contributi versati e l'importo della pensione.
Servono per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:
• non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
• ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
• ha stipulato un contratto part–time (verticale, orizzontale o ciclico).
Riscatto laurea
Per quanto riguarda i contributi da riscatto laurea, sono ammessi a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
• i periodi di iscrizione fuori corso;
• i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
• i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
• i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
• i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
• i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
• i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Previdenza complementare
Infine la previdenza complementare ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico garantito ai lavoratori dall'assicurazione generale obbligatoria.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:
• alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza
• con almeno 5 anni di partecipazione al fondo.
Si possono richiedere anticipazioni :
• in qualsiasi momento nel limite del 75% per spese sanitarie
• dopo 8 anni di iscrizione nel limite del 75% per l'acquisto e manutenzione della prima casa
• dopo 8 anni di iscrizione nel limite 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.
La novità riguarda 10 milioni di italiani, si tratta di un sistema di calcolo del quale si parla ormai da molti anni e che permetterà ai lavoratori di ottenere una proiezione della propria pensione fornendo risposte a domande quali quando si potrà andare in pensione e a quanto ammonterà l’assegno mensile. Ad annunciare la nuova tabella di marcia per la busta arancione, ribattezzata “La tua pensione” è stato il presidente dell’INPS, Tito Boeri, a margine di un convegno sul lavoro organizzato da Confapi industria a Milano.
L’obiettivo è di rendere più trasparente la situazione previdenziale dei lavoratori, come preannunciato dallo stesso Boeri in fase di insediamento. Secondo le previsioni, una parte dei futuri pensionati potranno avere accesso alle proprie informazioni previdenziali attraverso il codice PIN dell’Istituto, mentre 2,8 milioni di lavoratori, ovvero coloro che sono sprovvisti del codice di accesso e/o non hanno la possibilità di utilizzarlo, le riceveranno a casa.
In occasione dell’insediamento alla presidenza INPS, Boeri aveva dichiarato:
«A coloro che ci affidano i risparmi di una vita intera, dobbiamo apparire come un grande salvadanaio che non c’è bisogno di rompere per vederne il contenuto, insomma un salvadanaio… Di vetro. Basterà scrutarlo, consultare il nostro sito per sapere quanto c’è dentro e quanto questo risparmio è presumibilmente destinato a fruttare quando ci si ritirerà dalla vita attiva».
Ma come farà l'Inps e calcolare così in anticipo le pensioni che matureranno fra tanti anni? A questo proposito, va ricordato che la busta arancione all'italiana conterrà delle semplici stime che si basano su alcune ipotesi di fondo, riguardo alla crescita del salario del lavoratore, sulla dinamica dell'inflazione o sull'andamento del pil italiano: tutte variabili capaci di influenzare l'importo del futuro assegno previdenziale. Pur trattandosi di simulazioni indicative che vanno prese con il beneficio d'inventario, i dati contenuti della Busta Arancione potranno essere utilizzati come bussola per orientarsi. Chi ha iniziato a lavorare tardi e ha versato pochi contributi, per esempio, oggi rischia di ritrovarsi a fine carriera con una pensione molto bassa. Di conseguenza, leggendo le simulazioni dell'Inps, un lavoratore potrà capire per tempo cosa lo aspetta in vecchiaia e sarà spinto a costruirsi a una pensione di scorta o a mettere da parte un gruzzoletto, per non dover tirare troppo la cinghia durante la terza età.
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domenica 13 ottobre 2013
Inps: i versamenti volontari il pagamento
Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.
E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.
Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.
Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.
L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la data della domanda. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.
I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
Le scadenze di pagamento sono le seguenti:
Scadenza Trimestre
30 giugno Gennaio - marzo
30 settembre Aprile - giugno
31 dicembre Luglio - settembre
31 marzo Ottobre - dicembre
Se l’assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l’importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione “moduli”) allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all’ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.
Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno immediatamente precedente a quello della domanda.
I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall’Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell’azienda agricola.
Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.
Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.
Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.
Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.
Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.
Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.
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Inps: i versamenti volontari autorizzati
Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l'assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.
I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all’Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.
I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
• che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
• che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).
L’autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall’Inps sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che interrompono o sospendono l’attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell’assegno di invalidità e coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi dell’Unione Europea e Paesi convenzionati).
I versamenti volontari possono essere autorizzati in caso di:
interruzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Ad esempio, possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che sospendono l’attività e si avvalgono di aspettativa non retribuita per motivi privati o per malattia.
Periodi di congedo parentale se i genitori, lavoratori dipendenti, chiedono:
- l’astensione facoltativa;
- i permessi per allattamento;
- i giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni
Tali periodi di assenza dal lavoro danno diritto all’accredito gratuito di contributi figurativi calcolati in base a una retribuzione convenzionale stabilita dalla legge. Per integrare l’importo dei contributi figurativi, i lavoratori possono chiedere di versare, a proprie spese, quelli volontari. In alternativa possono anche chiedere il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del lavoro, per la durata massima di tre anni.
L’autorizzazione non può essere concessa a chi, alla data della domanda:
svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Enpals e altri) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o delle altre forme di previdenza;
svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all’Inps o libero professionista iscritto all’apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o Casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria, ecc.).
I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, possono essere autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi in presenza di una delle seguenti condizioni:
cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli sono necessari 279 contributi giornalieri per gli uomini, 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani sotto i 21 anni, mentre sono richiesti 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati soltanto per determinati periodi dell’anno di durata inferiore ai sei mesi);
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale. Si può presentare la domanda allo scopo di coprire con la contribuzione volontaria le settimane che risultano scoperte (part-time verticale o ciclico) o per integrare quelle interessate dal part-time orizzontale; l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro part-time e solo per periodi dal 1997 in poi;
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.
I lavoratori autonomi possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria se hanno versato cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, oppure – se artigiani o commercianti – tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono aver versato, in alternativa ai cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, 156 settimane (pari a 468 contributi giornalieri) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Per gli iscritti alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.
Per stabilire la misura del contributo volontario, occorre fare riferimento alla decorrenza dell’autorizzazione:
se l’autorizzazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1995 si applica l’aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
se è avvenuta dal 1° gennaio 1996 in poi si applicano aliquote cre s c e n t i (0,50% in più ogni due anni) sulla retribuzione media settimanale imponibile dell’ultimo anno di contribuzione.
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida, insieme ad un esempio di calcolo del contributo volontario.
Gli iscritti alla Gestione Separata versano un contributo volontario calcolato su base mensile. I pagamenti devono avvenire per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.
L’importo del contributo volontario dovuto è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti – nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda – l’aliquota vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida.
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono versare contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che non siano stati autorizzati prima del 1996.
Esempio: un lavoratore dipendente di 54 anni con 32 anni di contributi perde il posto di lavoro e inizia un’attività di consulenza inquadrata come collaborazione a progetto con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Egli non potrà effettuare contemporaneamente i versamenti volontari per incrementare la posizione assicurativa precedente e raggiungere così i 35 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente.
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