giovedì 13 novembre 2014

Ultima busta paga a dipendente dimesso



Ogni lavoratore ha la facoltà di recedere dal contratto di lavoro stipulato col datore di lavoro trasmettendogli una lettera di dimissioni scritta in forma libera.

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del T.F.R. attraverso la busta paga con la quale eroga l’ultima retribuzione, che, ovviamente, deve essere corrisposto al termine effettivo del rapporto di lavoro e, quindi, con le stesse modalità seguite fino ad oggi, a meno che le parti non si mettano d’accordo diversamente, ma sempre consegnando la busta paga al lavoratore.

Solitamente, nel giro di due o tre mesi, il datore di lavoro provvede a regolarizzare la posizione del dipendente dimesso, quindi, trascorso tale periodo, le consiglio di metterlo ufficialmente in mora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Essendosi dimesso, inoltre, non potrà ottenere l’indennità di disoccupazione, la quale spetta, nel caso di recesso dal rapporto di lavoro da parte del dipendente, solo quando le dimissioni sono sorrette da giusta causa, ma non è questo il suo caso, tanto è vero che ha concesso il preavviso.

Potrà, dunque, solamente rivolgersi a un Centro per l’impiego, al fine di iscriversi al cosiddetto Elenco anagrafico dei lavoratori, anche se non attenderei troppo fiduciosamente di essere “chiamato” per riprendere a lavorare a breve.

Le competenze di fine rapporto, vengono generalmente erogate entro il mese successivo alla fine del rapporto di lavoro. Le consiglio al momento della riscossione, di non firmare alcun documento se non, per "presa visione". E' un suo diritto far controllare sia il TFR che le competenze di Fine Rapporto. Lei ha 5 anni di tempo per far controllare le sue spettanze. Se ci fa sapere in quale settore lavora, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nella sua città.

In realtà, l’ultimo stipendio dovrebbe essere erogato al termine del rapporto di lavoro o comunque entro i tempi tecnici necessari al datore di lavoro per provvedere al pagamento e all’emissione della relativa busta paga, quantificabile, in genere, in circa tre mesi. Al posto suo, se entro giugno non mi fosse corrisposta la retribuzione, mi rivolgerei a un avvocato per chiedere al giudice del lavoro un decreto ingiuntivo.

Per quanto riguarda, invece, le ore di lavoro straordinario, è lei che dovrebbe sapere se può dimostrarlo. Le posso solo dire che la relativa prova può essere offerta non solo tramite dei documenti (per i quali si può chiedere al giudice anche un ordine di esibizione se fossero in possesso solo del datore), ma anche attraverso testimoni.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Un tempo si chiamava indennità di anzianità proprio perché il suo scopo era quello di fungere da buonuscita, premiando i lavoratori che restavano di più in azienda.

La busta paga TFR non è altro che il cedolino che riepiloga sinteticamente le principali componenti della liquidazione del dipendente e ne mette in evidenza le rivalutazioni ISTAT, le ritenute fiscali, le eventuali anticipazioni erogate in costanza di rapporto, gli acconti e naturalmente l'importo netto finale spettante.

Nella prassi aziendale la busta paga TFR viene emessa materialmente sia al momento della cessazione finale del rapporto di lavoro, sia al momento della corresponsione di una anticipazione, se il lavoratore o la lavoratrice ne hanno diritto, in costanza di rapporto di lavoro.



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