Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.
La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.
Ai fini del calcolo occorre:
• individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
• calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
• determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
Per i contribuenti abilitati ai Servizi online INPS, ecco la busta arancione, un servizio telematico per il Calcolo Quote di pensione: come funziona.
C’è uno nuovo strumento INPS online per calcolare la quota della pensione in base al proprio regime contributivo, che consente anche di effettuare simulazioni relative ad altri eventuali sistemi di calcolo (retributivo, misto): si tratta del servizio “Calcolo Quote di pensione“, per utilizzare il quale l’istituto di previdenza fornisce anche un apposito Manuale.
Il servizio Calcolo Quote di Pensione è accessibile dall’area riservata Servizi Online del sito INPS, che richiede autenticazione (ci vuole il PIN). Una volta effettuata la procedura di autenticazione, bisogna cliccare sul pulsante “Applicazioni” sotto la voce “Calcolo Quote pensione“. Bisogna inserire codice fiscale e data di decorrenza della pensione, quindi si sceglie “Attiva funzione“. A questo punto, si sceglie il regime pensionistico (contributivo, retributivo, misto, misto pro-rata), e compare un riepilogo della propria posizione.
L’INPS precisa che, nell’effettuazione del calcolo, vengono presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati. Il manuale INPS fornisce tutte le indicazioni necessarie per effettuare il calcolo. Il sistema consente di calcolare la propria quota di pensione, e anche di effettuare simulazioni.
La funzione di calcolo quota pensione, specifica l’INPS, verrà successivamente estesa alle posizione presenti nella “Nuova Posizione Assicurativa“. Si tratta di un passo avanti dell’istituto verso il Progetto “busta arancione“, che prevede entro maggio di fornire informazioni ai futuri pensionati sulla prestazione che hanno maturato, consentendo loro di effettuare simulazioni. In base a quanto preannunciato nelle scorse settimane dall’INPS, al sistema telematico, disponibile per chi ha il PIN INPS, si affianca anche la spedizione cartacea, a casa, per coloro che non sono iscritti ai servizi online INPS
L'applicazione “Calcolo Quote Pensione” fornisce gli strumenti per effettuare una simulazione di calcolo dell'importo pensione o di una delle quote di pensione partendo dalla posizione assicurativa anche non ancora certificata.
L'Istituto Nazionale di Previdenza ha dato notizia che è in linea tale nuova funzionalità, attivabile dal menù delle applicazioni dell’Area riservata Sin (menù di spalla sinistra).
Indicando il codice fiscale del titolare della posizione assicurativa e la data di fine calcolo (data di decorrenza) è possibile determinare le quote di pensione secondo il regime pensionistico individuato dall'anzianità contributiva al 31/12/1995.
Inoltre, indipendentemente dal sistema di calcolo individuato come sopra indicato, è possibile ipotizzare altro regime pensionistico con il quale determinare le singole quote a,b e c di pensione, impostando la scelta di seguito riportata:
- Retributivo
- Contributivo
- Misto
- Misto pro-rata
A tal fine l'Inps informa che verranno presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati/validati.
La funzione sarà successivamente estesa alle posizioni assicurative presenti nella “Nuova posizione assicurativa”.
Per maggiori informazioni: manuale utente.
Ricordiamo che il sistema di calcolo della pensione dipende dalla collocazione temporale dell'anzianità contributiva, in quanto le modalità di determinazione delle diverse quote di pensione varia a seconda dell'anzianità maturata prima del 01/01/1996.
La pensione viene calcolata sulla base del montante contributivo accumulato durante l'arco della vita lavorativa.
Per montante contributivo si intende l'importo così determinato: tutte le retribuzioni fisse ed accessorie percepite, che costituiscono imponibile previdenziale, compresa la tredicesima mensilità, sono opportunamente rivalutate ogni anno in base ai relativi tassi di capitalizzazione e moltiplicate per il 33%.
Il montante ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Legge.
I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del pensionamento.
La Pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C.
La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).
Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.
La quota B viene calcolata moltiplicando la retribuzione media pensionabile (determinata sulla base delle retribuzioni annue, opportunamente rivalutate, percepite dal 01/01/1993 alla data di cessazione) per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995.
La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/1996 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.
E' opportuno ricordare che i destinatari del sistema misto possono esercitare l'opzione per il calcolo interamente contributivo; in tale ipotesi l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 viene trasformata in una quota di montante contributivo.
La pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C
La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).
Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.
La quota B viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel decennio antecedente la cessazione, rivalutate in base ad appositi indici, moltiplicata per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011 (1,80% per ogni anno di servizio), fino ad un massimo di 40 anni.
Nel calcolo della retribuzione media pensionabile rientrano tutte le voci fisse ed accessorie che costituiscono imponibile previdenziale.
La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.
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