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lunedì 24 aprile 2017

Ape Sociale: caratteristiche, requisiti e beneficiari








L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps a lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. La domanda all’Inps per questa tipologia di pensione anticipata dovrà essere presentata nella finestra temporale compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno 2017. Tale finestra sarà valida per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti richiesti per l’accesso entro il 31 dicembre 2017.

Il lavoratore che presenterà domanda, inoltre, avrà comunicazione da parte dell’Inps della accettazione o il rigetto della stessa soltanto al termine del monitoraggio dell’istituto di previdenza. Per il 2018, invece, le domande di accesso alla pensione anticipata con l’Ape sociale potranno essere inoltrate dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti necessari all’accesso nel corso dell’anno 2018.

L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. e sarà di IMPORTO pari alla rata mensile di pensione  calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro (con pensione pari o superiore a 1500 euro) . L'importo di tale indennità non  viene rivalutato.

 Nel caso in cui un fruitore dell’Ape sociale maturi i requisiti  per la pensione anticipata durante il godimento dell’Ape, decadrà automaticamente dalla
prestazione dell'Ape sociale.

Si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 disoccupati che abbiano finito  di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione.

 lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;

invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
.
 lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro pesante o usurante, tra quelli elencati di seguito:

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

Conciatori di pelli e di pellicce;

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

Conduttori di mezzi pesanti e camion;

Infermieri ed ostetriche ospedaliere con lavoro per turni;

Addetti all'assistenza di persone non autosufficieti;

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.

Operatori ecologici.

REQUISITI
Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

almeno 63 anni di età;

almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima  richiesta è di 36 anni;

maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

non essere titolari di alcuna pensione diretta. L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età  della pensione di vecchiaia.

INCOMPATIBILITA’
L'indennità per l'APE sociale non è compatibile con  l'indennità di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), né con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

E’ compatibile invece con lo svolgimento di attività lavorativa ma  solo se i relativi redditi non superano:

8.000 euro annui come dipendente o parasubordinato

4.800 euro annui come lavoratore  autonomo

DIPENDENTI PUBBLICI
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i  termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento
dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti.

TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITA' APE
L'indennità APE SOCIALE sarà imponibile fiscalmente  come un reddito  in sostituzione di quello di lavoro dipendente,  ma non non avrà alcuna contribuzione correlata.

mercoledì 25 gennaio 2017

Pensioni i nuovi criteri di anzianità contributiva


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Con la circolare n. 10/2017 condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP).

Con la precedente circolare n. 58/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del massimale contributivo annuo della base contributiva e pensionabile – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – per gli iscritti alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Veniva in particolare specificato che coloro che chiedono la liquidazione della pensione a carico della Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.

Ora l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito a:

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie;

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne.

Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013 ed altri 4 mesi nel 2016).

Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2019 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota.

Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge di Bilancio per il 2017 prevede una riduzione del requisto contributivo a 41 anni necessario per conseguire la pensione anticipata (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino alcuni specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, assistenza ai disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori gravosi).

Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e che l'agevolazione in questione è fruibile entro un determinato vincolo di bilancio (per ulteriori dettagli si veda: quota 41).


La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti. 

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO. 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.




martedì 23 febbraio 2016

Pensioni cosa cambia dal 2016



Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell’adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata.

Quattro mesi in più per una «aspettativa di vita» che si va naturalmente allungando. E che fa salire di quattro mesi, appunto, il tempo per andare in pensione: non più i 66 anni e tre mesi di età fissati fino al 2015, ma 66 anni e sette mesi che saranno invece necessari dal primo gennaio prossimo per lasciare il lavoro. Prolungamento imposto più che consigliato dalla crescita della cosiddetta «aspettativa media di vita», che è diventata parametro fondamentale del sistema previdenziale Inps. Attenzione, i quattro mesi in più si sommano sia al minimo di età richiesto per l'assegno di vecchiaia che al minimo di anni di contributi per la pensione anticipata.

Comunque il risultato finale, come spiega una circolare dell'Inps, è che tra il 2016 e il 2018 gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (minimo venti anni di contributi). Le donne del settore privato dovranno avere 65 anni e sette mesi (66 anni e sette mesi nel 2018), mentre le lavoratrici autonome dovranno aver raggiunto un'età di 66 anni e un mese (66 anni e sette mesi nel 2018). Per le dipendenti pubbliche l'assegno di vecchiaia è fissato con i tempi degli uomini: 66 anni e sette mesi. Cresce sempre di fatidici quattro mesi anche il massimo di età in base al quale il lavoratore dipendente può chiedere di restare sul posto di lavoro: a partire dal 2016 sarà di 70 anni e sette mesi. Serviranno ancora quattro mesi in più per acquisire la pensione di vecchiaia prevista per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, cioè con l'avvio del sistema contributivo. Si va da 63 anni e tre mesi a 63 anni e sette mesi. Comunque e sempre in presenza di almeno 20 anni di contributi già versati.

Un sistema che fissa anche altri principi. Per esempio, quello riguardante le regole della pensione anticipata. Per lasciare il lavoro, rispetto all'assegno di vecchiaia, gli uomini devono avere attualmente almeno 42 anni e sei mesi di contributi mentre per le donne sono sufficienti 41 anni e sei mesi. Regole che resteranno sino alla fine di quest'anno. Poi, dall'anno prossimo, il requisito sarà innalzato a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Cioè queste ultime potranno contare su uno sconto di un anno.La riforma Fornero oltre a fissare una serie di penalizzazioni rispetto alla pensione anticipata, è alla base delle tabelle elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato che fotografano il progressivo status del sistema fino al 2050 tenendo conto naturalmente dell'ormai imprescindibile parametro della «speranza di vita». In base a queste stime l'età per la pensione di vecchiaia salirà progressivamente fino a 70 anni nel 2050, quando gli anni di contributi necessari per raggiungere la pensione anticipata saranno arrivati a quota 46 e tre mesi. Intanto ieri il presidente dell'Inps Tito Boeri ha annunciato entro giugno una proposta di riforma per introdurre più flessibilità nell'età.

Ciò significa che dal 1° gennaio 2016 verranno rivisti i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, quello per la maturazione della pensione di vecchiaia (ovvero 65 anni per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e 60 anni per le donne del privato), il requisito anagrafico dei 65 anni per la pensione con il sistema contributivo e il requisito dei 40 anni di contributi ai fini della maturazione del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.

In pratica età e anzianità contributiva sono aggiornate in funzione dell’incremento della speranza di vita – 65 anni – in rifermento alla media della popolazione residente in Italia, accertata dall’Istat in relazione al triennio di riferimento. L’emendamento prevede che, nella prima applicazione, l’aggiornamento non può essere in ogni caso superiore a tre mesi e che lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.


giovedì 23 aprile 2015

INPS: calcolo quote di pensione online


Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;

Per i contribuenti abilitati ai Servizi online INPS, ecco la busta arancione, un servizio telematico per il Calcolo Quote di pensione: come funziona.

C’è uno nuovo strumento INPS online per calcolare la quota della pensione in base al proprio regime contributivo, che consente anche di effettuare simulazioni relative ad altri eventuali sistemi di calcolo (retributivo, misto): si tratta del servizio “Calcolo Quote di pensione“, per utilizzare il quale l’istituto di previdenza fornisce anche un apposito Manuale.

Il servizio Calcolo Quote di Pensione è accessibile dall’area riservata Servizi Online del sito INPS, che richiede autenticazione (ci vuole il PIN). Una volta effettuata la procedura di autenticazione, bisogna cliccare sul pulsante “Applicazioni” sotto la voce “Calcolo Quote pensione“. Bisogna inserire codice fiscale e data di decorrenza della pensione, quindi si sceglie “Attiva funzione“. A questo punto, si sceglie il regime pensionistico (contributivo, retributivo, misto, misto pro-rata), e compare un riepilogo della propria posizione.

L’INPS precisa che, nell’effettuazione del calcolo, vengono presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati. Il manuale INPS fornisce tutte le indicazioni necessarie per effettuare il calcolo. Il sistema consente di calcolare la propria quota di pensione, e anche di effettuare simulazioni.

La funzione di calcolo quota pensione, specifica l’INPS, verrà successivamente estesa alle posizione presenti nella “Nuova Posizione Assicurativa“. Si tratta di un passo avanti dell’istituto verso il Progetto “busta arancione“, che prevede entro maggio di fornire informazioni ai futuri pensionati sulla prestazione che hanno maturato, consentendo loro di effettuare simulazioni. In base a quanto preannunciato nelle scorse settimane dall’INPS, al sistema telematico, disponibile per chi ha il PIN INPS, si affianca anche la spedizione cartacea, a casa, per coloro che non sono iscritti ai servizi online INPS

L'applicazione “Calcolo Quote Pensione” fornisce gli strumenti per effettuare una simulazione di calcolo dell'importo pensione o di una delle quote di pensione partendo dalla posizione assicurativa anche non ancora certificata.

L'Istituto Nazionale di Previdenza ha dato notizia che è in linea tale nuova funzionalità, attivabile dal menù delle applicazioni dell’Area riservata Sin (menù di spalla sinistra).

Indicando il codice fiscale del titolare della posizione assicurativa e la data di fine calcolo (data di decorrenza) è possibile determinare le quote di pensione secondo il regime pensionistico individuato dall'anzianità contributiva al 31/12/1995.

Inoltre, indipendentemente dal sistema di calcolo individuato come sopra indicato, è possibile ipotizzare altro regime pensionistico con il quale determinare le singole quote a,b e c di pensione, impostando la scelta di seguito riportata:

- Retributivo

- Contributivo

- Misto

- Misto pro-rata

A tal fine l'Inps informa che verranno presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati/validati.

La funzione sarà successivamente estesa alle posizioni assicurative presenti nella “Nuova posizione assicurativa”.

Per maggiori informazioni: manuale utente.

Ricordiamo che il sistema di calcolo della pensione dipende dalla collocazione temporale dell'anzianità contributiva, in quanto le modalità di determinazione delle diverse quote di pensione varia a seconda dell'anzianità maturata prima del 01/01/1996.

La pensione viene calcolata sulla base del montante contributivo accumulato durante l'arco della vita lavorativa.

Per montante contributivo si intende l'importo così determinato: tutte le retribuzioni fisse ed accessorie percepite, che costituiscono imponibile previdenziale, compresa la tredicesima mensilità, sono opportunamente rivalutate ogni anno in base ai relativi tassi di capitalizzazione e moltiplicate per il 33%.

Il montante ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Legge.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del pensionamento.

La Pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C.

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).
Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata moltiplicando la retribuzione media pensionabile (determinata sulla base delle retribuzioni annue, opportunamente rivalutate, percepite dal 01/01/1993 alla data di cessazione) per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995.
La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/1996 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.

E' opportuno ricordare che i destinatari del sistema misto possono esercitare l'opzione per il calcolo interamente contributivo; in tale ipotesi l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 viene trasformata in una quota di montante contributivo.

La pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).

Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel decennio antecedente la cessazione, rivalutate in base ad appositi indici, moltiplicata per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011 (1,80% per ogni anno di servizio), fino ad un massimo di 40 anni.

Nel calcolo della retribuzione media pensionabile rientrano tutte le voci fisse ed accessorie che costituiscono imponibile previdenziale.

La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.



domenica 19 gennaio 2014

Sistemi di calcolo delle pensioni a partire dal 2014



Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'importo percepito mensilmente da un pensionato si basa su un calcolo che, ha subito diversi cambiamenti, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Fino al 1995, tale importo si calcolava col sistema retributivo, in base, cioè, allo stipendio percepito alla fine della carriera lavorativa. Ma quando ci siamo accorti che il numero dei pensionati cresceva troppo, rispetto a quello dei lavoratori, siamo passati al sistema contributivo, basato sui contributi effettivamente versati dal lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa.

Il passaggio tra i due sistemi è stato regolato da diverse leggi, le quali hanno cercato di rendere la transizione meno traumatica possibile, salvaguardando i diritti già acquisiti dei lavoratori e, al contempo, rendendo economicamente sostenibile il sistema pensionistico.

Vediamo le regole attuali. L'importo dell'assegno mensile viene calcolato con criteri diversi, a seconda dell'anno d'inizio del lavoro. I tre sistemi applicabili sono descritti di seguito.

Sistema retributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base alla media delle retribuzioni (o dei redditi, per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni di lavoro (10 anni per i dipendenti e 15 per gli autonomi). Si calcola il 2 per cento di tale media, per ogni anno di contributi versati (ad esempio: con 40 anni di contributi, si prende l'80 per cento della media dello stipendio degli ultimi 10 anni). È il sistema più vantaggioso per il pensionato, ma dal 1 gennaio 2012 nessuno può più andare in pensione con un calcolo solo contributivo.

Sistema contributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. La somma dei contributi versati ("montante") viene rivalutata, in base ad un indice fornito dall'Istat, basato a sua volta sulle variazioni quinquennali del Pil (prodotto interno lordo). Il risultato viene poi moltiplicato per un "coefficiente di trasformazione", variabile in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. Il suo valore varia tra il 4,42 per cento (pensionando di 57 anni) e il 5,62 per cento (pensionando di 65 anni).

Sistema misto. L'importo della pensione viene calcolato in parte secondo il sistema retributivo (retribuzione "pensionabile" moltiplicata per l'aliquota di rendimento e per gli anni di contribuzione) e per la restante parte con il sistema contributivo (somma di tutti i contributi versati nel periodo, moltiplicata per l'indice di rivalutazione e poi per il coefficiente di trasformazione).

Ed ecco come si applicano i diversi sistemi, in base all'anno di inizio dell'attività lavorativa.

Sistemi di calcolo della pensione

Chi, al 31 dicembre 1995, aveva già maturato almeno 18 anni di contributi. Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 2011, poi contributivo

Chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 1995, poi contributivo.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Sistema applicato contributivo

Quindi la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.



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