A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale;, l’INPS ha emanato la circolare n. 129 del 26 giugno 2015 con cui fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione.
Nella circolare n. 129 del 26.6.2015 l’INPS illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica in materia di incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (Programma “Garanzia Giovani” ) e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
Con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 era stata, infatti ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; Inoltre il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi e sono state ampliate le possibilità di fruizione per le agenzie di somministrazione. Non è stata inclusa invece la possibilità di usufruire del bonus della Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata poi riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 18 .12. 2013, sugli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la circolare del 26 giugno l’INPS fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo.
La normativa ha previsto l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. E’ rimasta esclusa invece la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
Con la suddetta circolare l’INPS ha fornito precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. Inoltre indica che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.
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