sabato 4 febbraio 2017

Lavoro: collaborazioni per il 2017 cosa cambia



Con l'entrata in vigore dell'art.52 del d.lgs.n.81/2015 - decreto attuativo Jobs Act, dal 25 giugno 2015 le disposizioni contenute negli articoli da 61a 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003 sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ecco cosa cambia per le collaborazioni 2017:
 non possono essere più stipulati contratti, per cui sono vietati dalla legge, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge Fornero del 2012 e neanche alle limitazioni da questa previste.

possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato, per vedere i requisiti cococo e mini cococo.

L'INPS ha fissato i seguenti requisiti:

Autonomia: il cococo deve decidere autonomamente tempi e modalità con cui svolgere l'attività commissionatagli dal committente utilizzando i mezzi messi a disposizione dal committente.

Il suo coordinamento in base alle esigenze organizzative dell'azienda, quindi del committente, è l'unico limite all'autonomia del collaboratore che comunque non può interferire sulla scelta di esecuzione della prestazione.

Prevalente personalità della prestazione;

Continuità della prestazione che non va ricondotta tanto alla ripetizione degli adempimenti quanto alla durata nel tempo del vincolo tra committente e collaboratore, in mancanza di tale vincolo con quello di coordinamento, si delinea invece l'occasionalità del lavoro e quindi il del lavoro autonomo occasionale.

Retribuzione cococo deve essere corrisposta dal committente periodicamente e prestabilita.

Mini cococo INPS:
Chi sono i mini cococo? Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 1/2004, ha provveduto a distinguere oltre che le collaborazioni coordinate e continuative occasionali e il lavoro autonomo, un'altra tipologia di prestazione occasionale, ossia, i mini cococo, ovvero il lavoro coordinato e continuativo occasionale.

L'Inps è poi intervenuto a chiarire che queste collaborazioni "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative di "portata limitata", e cioè che possono essere applicate da uno stesso committente anche nello stesso anno solare, purché la durata complessiva non sia superiore a 30 giorni entro il limite di compenso entro i 5.000 euro.

Essendo questa forma contrattuale molto simile al cococo, presenta i suoi stessi requisiti ma nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. I mini cococo sono stati aboliti dal Jobs Act.

Aumento degli oneri contributivi e fine degli ammortizzatori sociali: sono queste le due novità in materia di collaborazioni per il 2017, in attesa delle modifiche che potrebbero derivare dall'approvazione del Ddl sul lavoro autonomo.

Ma andiamo con ordine. Dal lato costi, i committenti che si avvalgono di collaborazioni coordinate e continuative dovranno sostenere versamenti più elevati alla gestione separata Inps: infatti, la legge di bilancio 2017 si è occupata di bloccare l’aumento delle aliquote dovute alla medesima gestione da parte dei professionisti senza cassa previdenziale ma non ha fermato l’innalzamento già previsto dalla riforma Fornero in capo ai co.co.co iscritti in via esclusiva.

L’aliquota da versare alla gestione separata è così aumentata di un ulteriore punto percentuale attestandosi al 32,72% (il costo ricade per il 21,81% sul committente e per il 10,91% sul collaboratore). Questo senza contare che un altro scatto in avanti è previsto per il 2018.

È rimasta, invece, ferma l’aliquota per i collaboratori che pagano la gestione separata ma sono iscritti ad altra gestione previdenziale oppure sono pensionati, mentre si è ridotta di due punti l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Passando al quadro in tema di tutele, va segnalato come la platea dei collaboratori sia rimasta priva di qualsiasi paracadute, dal momento che l’indennità Dis-Coll, inizialmente prevista nel pacchetto dei sussidi tracciati dal Jobs act (e successivamente prorogata fino al 31 dicembre scorso attraverso la legge di stabilità 2016) non ha ad oggi trovato l’estensione al 2017.

Nel dettaglio, si trattava di un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, sostitutiva dell’indennità una tantum per i lavoratori a progetto disciplinata dalla legge 92/2012. Il trattamento era, appunto, rivolto in via sperimentale ai collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) privi di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps che avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che fossero in grado di soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti: essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; possedere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento in questione.

La circolare Inps n.74 del 2016 chiarisce che tra i destinatari della Dis-coll ci sono i collaboratori presso la pubblica amministrazione, mentre sono esclusi amministratori, sindaci o revisori di società e altri enti con o senza personalità giuridica; assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.

Ora però, a un anno dall'entrata in vigore delle nuove regole definite dal Codice dei contratti (decreto legislativo 81/2015), si cambia di nuovo e il capitolo delle collaborazioni coordinate e continuative fatica a trovare un assetto definito: soprattutto per il fatto che il mercato del lavoro è sempre più popolato da figure dal confine quanto mai labile tra lavoro autonomo e subordinato e si arricchisce via via di profili professionali non regolamentati, rendendo così il discrimine normativo della etero-organizzazione spesso di difficile applicazione.

I committenti possono solo stipulare contratti cococo, e non quelli a progetto perché abrogati dal 25 giugno 2015. I cococo, ricordiamo, sono contratti di lavoro a metà strada tra il lavoro autonomo e subordinato, dove il collaboratore lavora all'interno dell'azienda in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione ma in rapporto coordinato e continuativo con il il committente.

Per evitare poi, che dietro il cococo più economico e con minori tutele, possa nascondersi un vincolo di subordinazione, il decreto attuativo del Jobs Act ha previsto delle limitazioni e dei vincoli ben precisi che il committente deve rispettare anche in riferimento a tempi e luogo di lavoro, parliamo della cd. presunzione di lavoro subordinato che prevede 4 deroghe.



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