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domenica 19 febbraio 2017

Collaboratori e l‘indennità di disoccupazione ecco le nuove regole



Con la proroga stabilita nell’ambito del Milleproroghe, slitta il termine ultimo per accedere alla Dis-Coll. La copertura ci sarà anche per chi perde il lavoro nel corso dei primi sei mesi del 2017, vale a dire dal 1°gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Attenzione però, la data del 30 giugno non è il termine ultimo per l’invio della domanda, ma la data entro la quale dovrà verificarsi l’evento di disoccupazione. Per presentare richiesta, in base alle regole già previste, ci sarà più tempo. Nel dettaglio, la domanda dovrà essere inviata entro l’inizio di settembre: la norma stabilisce infatti che l’istanza di disoccupazione debba essere trasmessa entro 68 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

La prestazione Dis-Coll era stata istituita con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016.

La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.

La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro. In ogni caso l'importo dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente. Ministero: in Milleproroghe misura per proroga Dis-Coll Nel decreto Milleproroghe sarà inserita una disposizione per garantire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, dopo l'annuncio dell' Inps che la misura istituita in via sperimentale, non sarà prorogata nel 2017.

L’ammortizzatore introdotto in via sperimentale nel 2015, poi prorogato nel 2016, offre una copertura a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata (anche a progetto, ad eccezione dei titolari di pensione, assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e titolari di partita Iva).

Domande 2017
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente tramite via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;

Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Come detto in precedenza, l’istanza deve essere trasmessa, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;

dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.

Requisiti Inps sono i seguenti:

Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.

Il lavoratore deve aver reso la Did, la Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro che deve essere trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che può essere inviata insieme alla domanda per la Dis-Coll.

Hanno accesso all’indennità anche i lavoratori subordinati che abbiano svolto un impiego per un periodo di tempo inferiore o pari a 5 giorni e anche i lavoratori autonomi, parasubordinati e accessori che rispettino determinati limiti reddituali:

reddito sino a 8.000 euro per il nuovo lavoro parasubordinato,

reddito sino a 4.800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo

reddito sino a 7.000 euro netti (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i voucher.

Previsti anche dei requisiti contributivi. Il collaboratore dovrà aver versato 3 mesi di contributi accreditati dal 1°gennaio dell’anno solare precedente al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Il modulo domanda Dis-Coll 2017 va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento, altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per cui i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di Dis-Coll, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro.

Calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità Dis-Coll. e per la determinazione della durata della prestazione, l'INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell'anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell'anno solare precedente.

La misura indennità Dis-Coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall'ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

La indennità Dis-Coll si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Calcolo importo Dis-Coll: Per i collaboratori il cui reddito mensile medio è superiore a predetta soglia  l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante è del 75% + 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia limite. In questo caso l'importo dell'indennità non può comunque superare per il 2016 i 1300 euro al mese.

A partire poi dal primo giorno del 4° mese di fruizione della Dis-Coll, l'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese.

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sabato 4 febbraio 2017

Lavoro: collaborazioni per il 2017 cosa cambia



Con l'entrata in vigore dell'art.52 del d.lgs.n.81/2015 - decreto attuativo Jobs Act, dal 25 giugno 2015 le disposizioni contenute negli articoli da 61a 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003 sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ecco cosa cambia per le collaborazioni 2017:
 non possono essere più stipulati contratti, per cui sono vietati dalla legge, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge Fornero del 2012 e neanche alle limitazioni da questa previste.

possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato, per vedere i requisiti cococo e mini cococo.

L'INPS ha fissato i seguenti requisiti:

Autonomia: il cococo deve decidere autonomamente tempi e modalità con cui svolgere l'attività commissionatagli dal committente utilizzando i mezzi messi a disposizione dal committente.

Il suo coordinamento in base alle esigenze organizzative dell'azienda, quindi del committente, è l'unico limite all'autonomia del collaboratore che comunque non può interferire sulla scelta di esecuzione della prestazione.

Prevalente personalità della prestazione;

Continuità della prestazione che non va ricondotta tanto alla ripetizione degli adempimenti quanto alla durata nel tempo del vincolo tra committente e collaboratore, in mancanza di tale vincolo con quello di coordinamento, si delinea invece l'occasionalità del lavoro e quindi il del lavoro autonomo occasionale.

Retribuzione cococo deve essere corrisposta dal committente periodicamente e prestabilita.

Mini cococo INPS:
Chi sono i mini cococo? Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 1/2004, ha provveduto a distinguere oltre che le collaborazioni coordinate e continuative occasionali e il lavoro autonomo, un'altra tipologia di prestazione occasionale, ossia, i mini cococo, ovvero il lavoro coordinato e continuativo occasionale.

L'Inps è poi intervenuto a chiarire che queste collaborazioni "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative di "portata limitata", e cioè che possono essere applicate da uno stesso committente anche nello stesso anno solare, purché la durata complessiva non sia superiore a 30 giorni entro il limite di compenso entro i 5.000 euro.

Essendo questa forma contrattuale molto simile al cococo, presenta i suoi stessi requisiti ma nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. I mini cococo sono stati aboliti dal Jobs Act.

Aumento degli oneri contributivi e fine degli ammortizzatori sociali: sono queste le due novità in materia di collaborazioni per il 2017, in attesa delle modifiche che potrebbero derivare dall'approvazione del Ddl sul lavoro autonomo.

Ma andiamo con ordine. Dal lato costi, i committenti che si avvalgono di collaborazioni coordinate e continuative dovranno sostenere versamenti più elevati alla gestione separata Inps: infatti, la legge di bilancio 2017 si è occupata di bloccare l’aumento delle aliquote dovute alla medesima gestione da parte dei professionisti senza cassa previdenziale ma non ha fermato l’innalzamento già previsto dalla riforma Fornero in capo ai co.co.co iscritti in via esclusiva.

L’aliquota da versare alla gestione separata è così aumentata di un ulteriore punto percentuale attestandosi al 32,72% (il costo ricade per il 21,81% sul committente e per il 10,91% sul collaboratore). Questo senza contare che un altro scatto in avanti è previsto per il 2018.

È rimasta, invece, ferma l’aliquota per i collaboratori che pagano la gestione separata ma sono iscritti ad altra gestione previdenziale oppure sono pensionati, mentre si è ridotta di due punti l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Passando al quadro in tema di tutele, va segnalato come la platea dei collaboratori sia rimasta priva di qualsiasi paracadute, dal momento che l’indennità Dis-Coll, inizialmente prevista nel pacchetto dei sussidi tracciati dal Jobs act (e successivamente prorogata fino al 31 dicembre scorso attraverso la legge di stabilità 2016) non ha ad oggi trovato l’estensione al 2017.

Nel dettaglio, si trattava di un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, sostitutiva dell’indennità una tantum per i lavoratori a progetto disciplinata dalla legge 92/2012. Il trattamento era, appunto, rivolto in via sperimentale ai collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) privi di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps che avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che fossero in grado di soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti: essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; possedere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento in questione.

La circolare Inps n.74 del 2016 chiarisce che tra i destinatari della Dis-coll ci sono i collaboratori presso la pubblica amministrazione, mentre sono esclusi amministratori, sindaci o revisori di società e altri enti con o senza personalità giuridica; assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.

Ora però, a un anno dall'entrata in vigore delle nuove regole definite dal Codice dei contratti (decreto legislativo 81/2015), si cambia di nuovo e il capitolo delle collaborazioni coordinate e continuative fatica a trovare un assetto definito: soprattutto per il fatto che il mercato del lavoro è sempre più popolato da figure dal confine quanto mai labile tra lavoro autonomo e subordinato e si arricchisce via via di profili professionali non regolamentati, rendendo così il discrimine normativo della etero-organizzazione spesso di difficile applicazione.

I committenti possono solo stipulare contratti cococo, e non quelli a progetto perché abrogati dal 25 giugno 2015. I cococo, ricordiamo, sono contratti di lavoro a metà strada tra il lavoro autonomo e subordinato, dove il collaboratore lavora all'interno dell'azienda in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione ma in rapporto coordinato e continuativo con il il committente.

Per evitare poi, che dietro il cococo più economico e con minori tutele, possa nascondersi un vincolo di subordinazione, il decreto attuativo del Jobs Act ha previsto delle limitazioni e dei vincoli ben precisi che il committente deve rispettare anche in riferimento a tempi e luogo di lavoro, parliamo della cd. presunzione di lavoro subordinato che prevede 4 deroghe.



martedì 10 maggio 2016

Contratti di collaborazione: indennità di disoccupazione entro il 12 luglio


Estesa a tutto il 2016 l'operatività dell'indennità di disoccupazione DIS COLL da richiedere entro il 12 luglio 2016 per chi è già disoccupato. Le domande che si riferiscono a cessazione di collaborazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 vanno inviate all'Inps entro il 12 luglio. Per gli eventi che si verificano da oggi, invece, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

La circolare 74/2016 pubblicata dall’INPS ha fornito le indicazioni applicative  riguardanti la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione a beneficio dei collaboratori, anche a progetto, ma senza partita Iva che perdono involontariamente l'occupazione. Da quest'anno il sussidio viene riconosciuto anche ai collaboratori della pubblica amministrazione, a patto che, come tutti gli altri, siano iscritti alla gestione separata dell'Inps in via esclusiva, mentre, sempre degli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi  dalla categoria dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

L’indennità DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS COLL .

Per la fruizione dell’indennità DIS COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L’indennità di disoccupazione DIS COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter chiedere il contributo è necessario lo stato di disoccupazione e almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che, per quest'anno, parte dal 1° gennaio 2016 fino al momento in cui è terminata la collaborazione.

La durata della Dis-coll è metà dei mesi di contribuzione validi nel periodo preso in considerazione, tenuto conto anche delle frazioni di mese, ma non può in alcun caso superare i 6 mesi. L'importo, invece, è pari al 75% del reddito medio imponibile ai fini previdenziali derivante dalla collaborazione se il valore che si determina non è superiore a 1.195 euro, altrimenti è pari a 1.195 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, ma comunque non può superare i 1.300 euro. In ogni caso, a partire dal quarto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese.

Soprattutto in questo secondo anno va ricordato che, in base a una delle regole da rispettare per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione già utilizzati per una indennità precedente non sono utili per quella successiva. Così, per esempio, se l'anno scorso si è fruito di una Dis-coll sulla base dei contributi versati nel 2015, il medesimo periodo non è utile quest'anno per calcolare la durata di una eventuale nuova indennità. Se l'anno scorso si sono “valorizzati” i mesi da gennaio a giugno, per ipotesi, poi si è fruito di 3 mesi di Dis-coll e quindi si è ripreso a lavorare, quest'anno il periodo gennaio-giugno 2015 non è valido per calcolare la durata dell'indennità in caso di perdita del lavoro, ma si dovrà tener in considerazione solo i mesi successivi.

Il beneficio decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda;

titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non si scelga per l’indennità DIS COLL.


lunedì 21 settembre 2015

Dis-Coll e pensione, nessuna copertura figurativa


I periodi di fruizione della nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi non titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata non sono coperti da contribuzione figurativa. Quindi non possono essere valorizzati ai fini pensionistici. A differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati ai quali la Naspi riconosce, seppur con determinati limiti, l'accredito figurativo.

Niente contributi figurativi per la pensione nella Dis-Coll, il sussidio per collaboratori a progetto e parasubordinati, diversamente dalla NASpI : le regole sul nuovo assegno di disoccupazione sono contenute nel decreto sugli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, Dlgs 22/2015 e introduttivo nella nuova assicurazione di sostegno al reddito (in vigore da maggio 2015), nonché della Dis-Coll.

Il sussidio dura al massimo sei mesi ed è proporzionale ai mesi di contribuzione versata, senza prevedere contributi figurativi. Tale indicazione è contenuta nel comma 7 dell’articolo 15 del decreto. La Dis-Coll è riconosciuta ai collaboratori che perdono il lavoro nel 2015 (dall'anno prossimo, queste forma contrattuale non sarà più applicabile, abolita dal Jobs Act).

La prestazione è pari al 75% del reddito, più il 25% della differenza fra reddito mensile e 1195 euro nel caso in cui lo stipendio fosse superiore a questo importo. Il tetto massimo è fissato a 1300 euro. Il trattamento si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.

La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta dall’ottavo giorno di disoccupazione, oppure dal primo successivo alla richiesta. E’ compatibile con un una nuova occupazione subordinata fino a cinque giorni, se il contratto è più lungo decade il diritto alla DIS COLL. Per i contratti fino a cinque giorni, il trattamento viene sospeso.

Com'è noto l'indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Per avere diritto alla Dis-Coll occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; 
c) almeno un mese di contributi nell'anno solare della disoccupazione. In alternativa al mese di contribuzione versata nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto è riconosciuto anche un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (cioè 647,83 euro).

Per quanto riguarda la durata l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Entro comunque un tetto massimo di 6 mesi.

Ad esempio immaginando una collaborazione di 16 mesi attivata nel 2014 e chiusa nel 2015 con un compenso mensile di 950 euro la durata della prestazione sarà pari comunque a sei mesi e non otto. E partirà da un'erogazione di 712 euro (950 x 75%) per i primi 3 mesi, per poi ridursi del 3% l'anno per i successivi tre mesi.

L'importo base della Dis-Coll è infatti pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato. 

Come per la Naspi resta però il complesso meccanismo dello scomputo, ai fini del calcolo della durata della prestazione, dei  “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Circostanza destinata a presentarsi, in particolare, in caso di fruizione parziale della prestazione.

Ad esempio qualora il lavoratore fruisca di soli 2 dei 6 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Se ne avesse fruiti 3 dei 6 spettanti non bisognerà considerare 6 mesi di lavoro. Questo scomputo tuttavia interessa solo la durata della prestazione mentre non incide sulla misura. Un meccanismo destinato a determinare più di qualche difficoltà tecnica nell'attuazione.

martedì 12 maggio 2015

La «Dis-coll» è online solo domande telematiche. Le istruzioni dell'Inps



La domanda per l'indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L'Inps fornisce le istruzioni per l'inoltro della domanda.

Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.

Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015.

Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);

• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• maturazione, nell'anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 83, ha emanato le disposizioni attuative per l’erogazione agli eventi diritto della speciale indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act.

L'indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, potrà essere richiesta soltanto sul sito dell'Inps tramite apposito Pin.

L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.

Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Domanda telematica per la Dis-Coll
Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l'indennità Dis-Coll a partire  può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell'Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.

L’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività e:

o in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;

o in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio:
la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.




domenica 3 maggio 2015

Tutele per il lavoro dal 1° maggio 2015



Per ammortizzatori sociali si intende il complesso di misure adottate dagli organi governativi che hanno lo scopo di sostenere economicamente tutti coloro che vivono una situazione di disoccupazione. In questa sezione del sito trovi tutte le notizie relativi agli interventi di sostegno al reddito adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, come accedere e le novità 2015.

Quindi diventano operativi i nuovi ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Aspi e mini Aspi lasciano il posto a una nuova prestazione di sostegno al reddito chiamata Naspi che interessa tutti coloro che, avendone i requisiti, perdono involontariamente il lavoro. La cassa integrazione sarà sottoposta a nuove regole che ne escludono il ricorso in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

Una profonda rivisitazione è affidato  al capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione involontaria. Ci saranno tre nuove tutele per chi resta senza lavoro.

La Nuova Aspi - Dall'Aspi, targata Fornero, si passerà alla Naspi, acronimo che sta per Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, che prevede una indennità mensile di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli della pubblica amministrazione (qui i dettagli sui lavoratori beneficiari). Sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il sussidio verrà pagato mensilmente sino ad massimo di due anni, e sarà rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (nel 2015 non potrà comunque essere superiore a 1.300 euro) (vedi come si calcola l'importo della Naspi). La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero.

L'Assegno di disoccupazione - La seconda novità introdotta col Jobs act è l'Asdi, una sigla che sta per Assegno di disoccupazione. Sarà concesso, in via sperimentale per il prossimo anno, a tutti coloro per cui il periodo coperto dalla Naspi è passato invano e si trovano in condizioni di particolare necessità. In pratica un'ulteriore forma di sostegno al reddito, elargita a lavoratori in «condizione economica di bisogno». E una via preferenziale verrà riservata ai lavoratori che hanno minorenni a carico o a coloro a cui manca poco al pensionamento. Infatti nel primo anno di attuazione, gli aiuti saranno prioritariamente riservati ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non hanno ancora maturato i requisiti necessari alla messa a riposo. Sei mesi la durata dell'assegno.

Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

L'indennità per i parasubordinati - Infine c'è la Dis-Coll, un ammortizzatore sociale di 6 mesi dedicato ai precari. Per il 2015 avranno una indennità mensile di disoccupazione anche i collaboratori, continuativi o a progetto (co.co.co. e co.co.pro.), grazie all'esordio della Dis-Coll. Questa indennità vale per gli iscritti alla Gestione separata Inps (esclusi pensionati e partite Iva) e quanti potranno far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio, la cui durata non potrà superare i 6 mesi, sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Come viene calcolata e in che misura

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. In ipotesi in cui la retribuzione mensile, per l’anno 2015 (l’importo è rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) sia pari o inferiore a euro 1195/mensili, l’indennità mensile equivale al 75% della retribuzione; diversamente, qualora la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l’indennità equivale al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di euro 1195,00.

Ad ogni modo l’importo erogato non potrà superare i 1300,00 euro (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

La Naspi viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, si tenga presente che non rientrano nel computo dell’indennità i periodi che in precedenza hanno dato luogo all’erogazione di prestazioni.

A far data dal 1° gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane.

La domanda deve essere presentata all’Inps tramite i canali telematici, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’Inps provvederà poi ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro della domanda, qualora la stessa venga presentata oltre il predetto termine.

La norma subordina l’erogazione della prestazione al rispetto di alcune condizioni:

• regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale (articolo 1, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo n. 181/2000, e successive modificazioni);

• ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (articolo 1, comma 3, Legge n. 183/2014).

Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.

Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



domenica 28 dicembre 2014

I nuovi sussidi di disoccupazione del 2015: Naspi, Asdi e Dis-coll



La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 Jobs Act consiste nel mettere a punto il cd. sussidio universale destinato ai lavoratori in disoccupazione involontaria che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi o alla mini AspI ed entreranno in vigore dal maggio del 2015.

Prendono forma i nuovi sussidi di disoccupazione, con l’estensione delle tutele a co.co.co. e co.co.pro. e l’introduzione di un sostegno per i disoccupati che abbiano esaurito la Naspi.

Vediamo come funziona il nuovo sussidio universale. Le risorse per finanziarie il nuovo sussidio universale NASPI sono già state inserite nel testo bozza Legge di Stabilità 2015 e utilizzabili già dall'inizio del prossimo anno, quindi un anno prima che il Jobs Act entri a regime nel 2016, e serviranno a coprire l'assegno di disoccupazione per circa un milione e 200-300.000 lavoratori atipici.

Una volta a regime poi, la disoccupazione Naspi sostituirà tutti gli ammortizzatori sociali, fatta eccezione della cassa integrazione ordinaria che sarà ammessa solo in presenza di determinate condizioni, mentre la CIG in deroga sparirà nel 2016 e la mobilità come previsto dalla precedente riforma degli ammortizzatori sociali non ci sarà più a partire dal 2017.

Cos'è e come funziona il nuovo sussidio universale NASPI 2015? E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perderà il lavoro, avrà diritto ad un assegno di disoccupazione se avrà lavorato almeno 3 mesi. Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova Naspi 2015 anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 2015 l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, ovviamente, per l'entrata in vigore si dovranno attendere i decreti attuativi e le disposizioni circa le modalità di fruizione da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS a cui spetta l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto. L’importo della Naspi è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

L’indennità mensile è pari al 75% dello stipendio, se questo è pari o inferiore a 1195 euro nel 2015, cifra poi rivalutata annualmente. Se la busta paga invece è superiore, l’importo della Naspi cresce fino a un massimo di 1.300 euro. L’indennità è ridotta progressivamente del 3 per cento al mese dal quinto mese di fruizione. Dal 2016, tale riduzione si applicherà dal quarto mese. Potranno richiedere la Naspi quanti, dopo la perdita involontaria del lavoro, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. La Naspi durerà un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: di conseguenza, sarà erogata per un massimo di due anni. Potrà beneficiarne chi parteciperà alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il 1 maggio 2015 vedrà la luce l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015. La sua funzione è fornire un sostegno a quanti abbiano esaurito la Naspi per tutta la sua durata e si ritrovino ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economiche per cui reddito ISEE entro determinate soglie. L’Asdi sarà erogato per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi. Le risorse per finanziare la misura verranno da uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro: la sua dotazione è pari a 300 milioni di euro nel 2015. Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. La durata ASDI sarà di 6 mesi per i quali l'INPS pagherà un assegno pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi.

La Dis-coll è un’altra misura varata in via sperimentale per il 2015, che interessa i nuovi eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015: sarà riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’assegno sarà erogato a quanti possano far valere almeno tre mesi di contribuzione dal primo gennaio dell’anno solare precedente. La Dis-coll sarà pari al 75 per cento del reddito percepito nei casi in cui sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, una cifra che poi sarà annualmente rivalutata. Nei casi in cui il reddito sia superiore, l’indennità cresce, ma senza superare l’importo massimo mensile di 1300 euro nel 2015. La Dis-coll durerà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La durata Dis-coll 2015 è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi.



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