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giovedì 9 aprile 2015

Pensioni: i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016



A decorrere dal 1° gennaio  2016, i requisiti di  accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di età anagrafica e di anzianità di 0,3 unità.

Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell’adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata.

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) -  requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:


Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno                     Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno                   Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

In base alla circolare 63/2015, l'Inps aumenta i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, non solo gli anni di contribuzione ma anche l'età anagrafica per raggiungere la soglia di pensionamento. Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti di accesso alla pensione anticipata a partire dal 1 gennaio 2016 e le informazioni utili sull'età anagrafica necessaria e anni di contributi da maturare per l'accesso al trattamento pensionistico. Attenzione alle differenze tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2016 per chi sceglie il sistema contributivo e il diverso importo dell'assegno previdenziale richiesto. È di oggi 27 marzo 2015 la notizia che comunque le penalizzazioni sulla pensione anticipata resteranno per i lavoratori ante 2015: sono state queste le dichiarazioni di Poletti che stamattina ha risposto a un'interrogazione parlamentare in materia di riforma pensioni, facendo intendere che l'eliminazione non sarà possibile anche per mancanza delle coperture economiche. Flessibilità è invece la via di Damiano, la possibilità per il lavoratore di scegliere quando andare in pensione, in relazione al raggiungimento di una determinata soglia contributiva e/o anagrafica.

Nel dettaglio, per accedere al trattamento pensionistico, a partire dal 1 gennaio 2016, si avrà un innalzamento della soglia anagrafica, sia per gli uomini che per le donne. Nel dettaglio, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per le donne saranno: maturazione di 41 anni e 10 mesi di contributi. Un anno in più per gli uomini, che per accedere alla pensione anticipata dovranno maturare 42 anni e 10 mesi. La circolare 63/2015 trasmessa dall'ente previdenziale Inps conferma il blocco della penalizzazione per i lavoratori di età inferiore ai 62 anni. Per chi volesse consultare le tabelle con i requisiti di accesso per il livello contributivo e età anagrafica, può collegarsi al sito ufficiale Inps e ricercare la circola in oggetto di riforma pensioni.

Differente è la situazione per i lavoratori uomini e donne che accedono al trattamento pensionistico scegliendo il sistema contributivo. In questo caso, l'importo dell'assegno mensile della pensione anticipata non deve essere inferiore alle 670 euro. In base alle disposizioni Inps e ai nuovi requisiti di accesso alla pensione che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il lavoratore che acceda alla pensione di vecchiaia con il raggiungimento di 70 anni e 7 mesi e con la maturazione di 5 anni di contribuzione non è soggetto alla soglia minima di importo dell'assegno previdenziale mensile.

Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano.

Ecco alcuni esempi:
verifica dell’età effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo 1955: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;

verifica dell’età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo 1955: l’età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L’anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E’ quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.



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