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mercoledì 9 settembre 2015

Congedo parentale: le nuove procedure INPS e la domanda



Il genitore che intende fruire del congedo parentale sia ad ore che su base giornaliera o mensile deve presentare all’INPS due distinte domande telematiche. Dal 19 agosto 2015 è infatti attiva la procedura operativa per fruire delle nuove norme in materia di congedo parentale. La richiesta per il congedo parentale ad ore, in questa fase, può anche essere retroattiva.


Il decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act contempla nuove misure di conciliazione casa-lavoro, ampliando il congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio ed estendendone la copertura retribuita al 30% fino ai 6 anni di vita (prima erano 3). Il prolungamento vale anche nei casi di adozione e affidamento e per i genitori che hanno figli portatori di handicap in condizione di gravità.


Tuttavia, un altro provvedimento attuativo del Jobs Act e approvato in via definitiva il 4 settembre (quello sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), estende queste misure (insieme alle altre contenute nel decreto di conciliazione lavoro famiglia) agli anni successivi, facendole diventare strutturali. Questo prolungamento è contenuto nel comma 2 dell’articolo 42, che individua le coperture finanziarie per rendere definitive le nuove regole sul congedo parentale (la cui formulazione non prevede alcun successivo decreto attuativo). Quindi, par di capire, quando il decreto sarà in vigore (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) l’INPS procederà con l’adeguamento delle procedure. Fino a quel momento, le domande di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio possono riguardare solo il 2015.


Se il genitore di un figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre; quando invece il nuovo decreto applicativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sarà in vigore e l’INPS avrà nuovamente aggiornato le procedure, potrà chiedere anche le altre due settimane (sempre che l’Istituto provveda in tempi brevi).


Un’altra precisazione riguarda le domande per fruire di congedi a cavallo del 25 giugno (cioè con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo). In estrema sintesi, fino al 25 giugno si applicano le vecchie regole, per i periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act.


Questo non è un problema che riguarda il lavoratore: sarà l’operatore INPS a lavorare la domanda suddividendo i due periodi e applicando le relative norme, sia in materia di fruibilità sia per quanto riguarda l’indennizzo.


Il lavoratore deve solo tener presente i seguenti termini: se ha fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima. Allo stesso modo, se intende fruire del congedo con l’indennità al 30% e il figlio è fra i tre e i sei anni, deve presentare domanda dopo il 25 giugno, per i periodi precedenti l’indennità è riconosciuta solo per i primi tre anni di vita del bambino.


Chi ha avuto la domanda respinta deve ripresentarne una nuova: l’INPS non riesamina automaticamente le vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da capo.


Ricordiamo che ogni genitore può chiedere 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7 nel caso in cui il padre ne prenda almeno 3. La somma dei congedi dei due genitori non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre fruisce di un congedo superiore a 3 mesi. Se c’è un solo genitore, può chiedere fino a 10 mesi di congedo parentale.


Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria stante che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.


Deve essere altresì indicato il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.


Nella fase iniziale le domande di congedo parentale ad ore sono. presentate in relazione a singolo
mese solare, pertanto se il genitore intende fruire della nuova modalità per due mesi dovrà presentare due distinte domande seppure utilizzando la procedura semplificata che consente l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo.


La trasmissione della relativa modulistica può avvenire attraverso i seguenti canali: web, il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS, contact center integrato, e patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Riforma Lavoro e congedo parentale fino ai 12 anni del figlio (retribuito fino ai 6): domanda INPS e decreto che rende strutturali le novità del Jobs Act.


Significa che per i dieci mesi di permesso facoltativo (accordato ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni) si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,  un’opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. " Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali:
• Web- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);


• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);


• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi".


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