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mercoledì 17 gennaio 2018

Congedo per padri lavoratori: 4 giorni a casa



Dal 2018 ai papà lavoratori spettano quattro giornate di congedo obbligatorio e una di congedo facoltativo da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La norma inserita nella Legge di Bilancio 2017 prevede dal primo gennaio il raddoppio, da due a quattro giorni del congedo di paternità. Altra novità: il padre può chiedere un giorno di congedo facoltativo, che però va scalato da quello che spettano alla madre.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017. Quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, invece per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Il congedo spetta però al solo padre lavoratore dipendente. I quattro giorni possono essere anche non continuativi e si possono chiedere anche contemporaneamente alla madre. Il diritto è comunque indipendente da quello della madre e fruibile anche nei casi di decesso o grave infermità della madre.

Il padre ha diritto al congedo anche in caso di adozione o affidamento (in questi casi, l’arco dei cinque mesi di congedo facoltativo della madre si calcolano dall’ingresso in famiglia del minore). In tutti i casi sopra descritti, si mantiene il diritto alla retribuzione piena.

L’indennità viene pagata direttamente dal datore di lavoro, al quale va presentata la domanda scritta, almeno 15 giorni prima del congedo (o della data presunta del parto). L’INPS provvederà poi al rimborso dell’impresa.

Ci sono casi in cui, invece, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS (cassa integrazione, cessazione attività, agricoltura, lavori domestici, lavori stagionali. In questi casi, la domanda va presentata all’istituto di previdenza, utilizzando l’apposito servizio online oppure il contact center (803 156 gratuito da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile) o ancora tramite patronati e intermediari.

Per presentare la domanda online dal sito INPS si effettua il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino > autenticazione con PIN dispositivo > Invio domande di prestazione di sostegno al reddito > Maternità. Cliccando sulla voce di menu “Acquisizione domanda – Congedo facoltativo”, viene specificato che la funzione permette di effettuare l’acquisizione delle sole domande a pagamento diretto.

Cliccando su Avanti, si apre il modello da compilare con i dati anagrafici e di residenza del richiedente. Cliccando ancora su Avanti si accede alla pagine dei dati della madre, comprensivi della sua situazione lavorativa (dipendente o in gestione separata). Nella pagina successiva vengono acquisiti i dati del minore oggetto della domanda di congedo facoltativo. E’ necessario specificare se si tratta di figlio biologico o di adozione/affidamento nazionale o internazionale. I dati relativi all’adozione o affidamento sono necessari solo se il richiedente è genitore adottivo. La sezione successiva riepiloga i dati inseriti.






mercoledì 9 settembre 2015

Congedo parentale: le nuove procedure INPS e la domanda



Il genitore che intende fruire del congedo parentale sia ad ore che su base giornaliera o mensile deve presentare all’INPS due distinte domande telematiche. Dal 19 agosto 2015 è infatti attiva la procedura operativa per fruire delle nuove norme in materia di congedo parentale. La richiesta per il congedo parentale ad ore, in questa fase, può anche essere retroattiva.


Il decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act contempla nuove misure di conciliazione casa-lavoro, ampliando il congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio ed estendendone la copertura retribuita al 30% fino ai 6 anni di vita (prima erano 3). Il prolungamento vale anche nei casi di adozione e affidamento e per i genitori che hanno figli portatori di handicap in condizione di gravità.


Tuttavia, un altro provvedimento attuativo del Jobs Act e approvato in via definitiva il 4 settembre (quello sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), estende queste misure (insieme alle altre contenute nel decreto di conciliazione lavoro famiglia) agli anni successivi, facendole diventare strutturali. Questo prolungamento è contenuto nel comma 2 dell’articolo 42, che individua le coperture finanziarie per rendere definitive le nuove regole sul congedo parentale (la cui formulazione non prevede alcun successivo decreto attuativo). Quindi, par di capire, quando il decreto sarà in vigore (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) l’INPS procederà con l’adeguamento delle procedure. Fino a quel momento, le domande di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio possono riguardare solo il 2015.


Se il genitore di un figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre; quando invece il nuovo decreto applicativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sarà in vigore e l’INPS avrà nuovamente aggiornato le procedure, potrà chiedere anche le altre due settimane (sempre che l’Istituto provveda in tempi brevi).


Un’altra precisazione riguarda le domande per fruire di congedi a cavallo del 25 giugno (cioè con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo). In estrema sintesi, fino al 25 giugno si applicano le vecchie regole, per i periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act.


Questo non è un problema che riguarda il lavoratore: sarà l’operatore INPS a lavorare la domanda suddividendo i due periodi e applicando le relative norme, sia in materia di fruibilità sia per quanto riguarda l’indennizzo.


Il lavoratore deve solo tener presente i seguenti termini: se ha fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima. Allo stesso modo, se intende fruire del congedo con l’indennità al 30% e il figlio è fra i tre e i sei anni, deve presentare domanda dopo il 25 giugno, per i periodi precedenti l’indennità è riconosciuta solo per i primi tre anni di vita del bambino.


Chi ha avuto la domanda respinta deve ripresentarne una nuova: l’INPS non riesamina automaticamente le vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da capo.


Ricordiamo che ogni genitore può chiedere 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7 nel caso in cui il padre ne prenda almeno 3. La somma dei congedi dei due genitori non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre fruisce di un congedo superiore a 3 mesi. Se c’è un solo genitore, può chiedere fino a 10 mesi di congedo parentale.


Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria stante che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.


Deve essere altresì indicato il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.


Nella fase iniziale le domande di congedo parentale ad ore sono. presentate in relazione a singolo
mese solare, pertanto se il genitore intende fruire della nuova modalità per due mesi dovrà presentare due distinte domande seppure utilizzando la procedura semplificata che consente l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo.


La trasmissione della relativa modulistica può avvenire attraverso i seguenti canali: web, il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS, contact center integrato, e patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Riforma Lavoro e congedo parentale fino ai 12 anni del figlio (retribuito fino ai 6): domanda INPS e decreto che rende strutturali le novità del Jobs Act.


Significa che per i dieci mesi di permesso facoltativo (accordato ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni) si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,  un’opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. " Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali:
• Web- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);


• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);


• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi".


martedì 14 aprile 2015

Congedi retribuiti come fare la domanda di due anni: prima circolare INPS


Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno precisato che ai fini della f razionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.

Anche per il congedo di due anni il riferimento è sempre alle persone con handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992). Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione di accertamento presente in ogni ASL.

Questa attestazione non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati di invalidità civile parziale o totale.

Per poter richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni.

Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap.

Secondo le indicazioni dell’INPS hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile.

Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il congedo spetta alternativamente alla madre o al padre. Il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

Le regole variano a seconda che il figlio sia minorenne o maggiorenne.
Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se uno dei due genitori non lavora.
Se il figlio è maggiorenne, convivente con entrambi i genitori, e l’altro genitore non lavora non è possibile ottenere il congedo se non in casi particolari già previsti da una precedente circolare e cioè:
invalidità totale o superiore a due terzi del familiare convivente con il disabile grave;
infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
età superiore ai 70 anni se in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
grave malattia;
presenza in famiglia di più di tre minorenni;
presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (valutata dal medico INPS).
Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, il congedo può essere comunque concesso a patto che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Rimane ferma la condizione generale che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Da ultimo, una particolarità: il diritto ai due anni di congedo retribuito non viene riconosciuto agli affidatari.

Il diritto al congedo viene riconosciuto anche a fratelli o sorelle, del disabile grave. Questa opportunità è però condizionata dal fatto che entrambi i genitori siano deceduti. Inoltre in questo caso è richiesta la convivenza con la persona con handicap a prescindere dal fatto che quest’ultima sia maggiorenne o minorenne.

Il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni.

Due anni è anche il limite massimo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con handicap. Per ogni disabile cioè è possibile fruire al massimo di due anni di congedo. Questi due anni sono frazionabili e possono quindi essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.
Ad esempio un genitore può richiedere un anno di congedo e l’altro genitore può usufruire dell’anno rimanente.

L’INPS precisa poi che i periodi di congedo retribuito rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari". Che cosa significa?

Ogni lavoratore ha diritto a due anni di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, a prescindere dal fatto che in famiglia ci sia un disabile grave. Se il lavoratore ha un figlio con grave handicap può richiedere fino a due anni di congedo retribuito. Se però richiede il congedo retribuito non ha più diritto a quello non retribuito, oppure, se ne ha usufruito solo in parte, può utilizzare la parte residuale.

Per fare un esempio: un genitore ha già sfruttato un anno di congedo non retribuito; avendo un figlio con handicap grave può richiedere altri 12 mesi di congedo retribuito. Anche la moglie potrà richiedere solo 12 mesi di congedo retribuito e altrettanti di congedo non retribuito.
L’INPS precisa poi che non è possibile la fruizione contemporanea - con la stessa motivazione - di congedo retribuito da parte di un genitore e non retribuito da parte dell’altro genitore.
Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.

Eccezioni
Come sempre l’INPS è piuttosto restia a concedere benefici in modo ampio. Tende quindi ad interpretare sempre in modo molto restrittivo ciò che il Parlamento ha stabilito.

Nella circolare 64/2001 afferma che nel caso di due figli con handicap grave lo stesso genitore non può comunque richiedere un doppio congedo. Potrà fruirne esclusivamente l’altro genitore (nel caso sia una lavoratore) oppure, successivamente alla sua morte, i fratelli o le sorelle.

Altra eccezione riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

Vi è poi ancora un limite: durante il periodo di congedo, i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92. Altra precisazione riguarda la malattia o la maternità durante il periodo di congedo: nell’ipotesi che si verifichi uno di questi due casi, il congedo non si interrompe se sono trascorsi più di sessanta giorni dall’inizio della sua fruizione.

La misura della prestazione
Come si è ripetuto i congedi di due anni sono retribuiti e lo sono entro l’importo massimo annuo di lire 70 milioni e un limite giornaliero di lire 191.780. L’indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780.

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero di lire 191.780.

Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

La frazionabilità
I due anni di congedo possono essere frazionati in periodi mensili, settimanali o anche in giornate. Vengono computati anche i giorni festivi, a meno che non vi sia stata una ripresa del lavoro. Facciamo un esempio. Si prede un periodo di congedo che va dal lunedì al venerdì; verranno conteggiati nel periodo di congedo anche il sabato e la domenica; queste due giornate non sarebbero state computate se il venerdì il lavoratore fosse rientrato al suo impiego.
Come richiedere il congedo
La domanda, redatta su appositi modelli, va presentata in duplice copia all’INPS di riferimento.
I modelli, disponibili presso tutti gli uffici periferici dell’INPS, si chiamano
"mod. hand 4" per i congedi straordinari ai genitori;
"mod. hand 5" per i congedi straordinari ai fratelli.

Nella domanda deve essere indicato il periodo di congedo di cui si intende fruire.
Deve inoltre essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.

L’INPS restituisce subito (o a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo) una copia all'interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione.

L’interessato consegna al datore di lavoro il modulo controfirmato dall’INPS che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.

Nel caso il datore di lavoro abbia dubbi circa la possibilità di accoglimento deve tempestivamente comunicarlo all’INPS, affinché questo stesso assuma le decisioni finali.

L’INPS, da parte sua, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell'ipotesi di esito positivo di queste valutazioni.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che in ogni modo è tenuto ad accoglierla, sempre che sussistano le condizioni di diritto, al massimo entro 60 giorni dalla richiesta.
Nel caso si intenda modificare il periodo di congedo fissato in precedenza, il lavoratore deve presentare, con le modalità seguite per la prima concessione, una nuova domanda che corregga la precedente.

Cosa allegare alla domanda
Alla domanda di congedo deve essere allegata la dichiarazione dell’altro genitore (o degli altri fratelli) di non aver fruito del beneficio, ovvero con l’indicazione dei periodi fruiti.
Va poi allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Non è necessario presentare la documentazione relativa all’handicap qualora questa sia già in possesso dell’INPS per una precedente domanda: in tal caso è sufficiente produrre una dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

sabato 26 ottobre 2013

Federconsumatori quanto costa un figlio? da 0 a 18 anni 171 mila euro




Crescere e mantenere un figlio fino alla maggiore età sta diventando un lusso, con una spesa media che si aggira attorno ai 171 mila euro dalla nascita ai 18 anni, senza considerare che anche dopo la maturità in senso anagrafico le spese spesso ampliano. E' quanto ha rilevato uno studio dell'osservatorio nazionale Federconsumatori, che in questi anni ha effettuato numerose rilevazioni i cui risultati sono tutti concordi nel dimostrare quanto sia oneroso per una famiglia mantenere ed educare un figlio.

Come primo elemento si segnala che per un famiglia i costi diretti di mantenimento e crescita di un figlio fino a 18 anni comportano tra il 25% ed il 35% di spese in più rispetto ad una coppia senza figli. Chiaramente la spesa varia molto in base al reddito familiare. Per una famiglia con reddito disponibile netto di 34.000 euro annui crescere un figlio fino alla maggiore età costa mediamente 171.000 euro. Sempre prendendo come riferimento tale reddito familiare, inoltre, la spesa differisce a seconda della zona di residenza: in un'area urbana, ad esempio, il costo medio annuo può variare da 8.900 Euro al Sud e nelle Isole a 12.325 nel Nord Est. Le spese più consistenti riguardano i costi di abitazione, alimentazione e trasporti, rispettivamente pari al 29%, al 16% ed ancora al 16% del totale.

Un costo che, complessivamente, risulta invariato rispetto alla ricerca effettuata lo scorso anno: "E' interessante notare, però, il vero e proprio slalom messo in atto dalle famiglie per contenere il budget anche a fronte dell'aumento dei costi (nel periodo di riferimento vi è stato un incremento dell'Iva)". Aumenta, infatti, la spesa per i trasporti (energia, carburanti, assicurazioni) e quella per l'educazione, mentre i genitori tagliano sempre più quella per l'abbigliamento, per il tempo libero, per i servizi per la casa, intaccando persino la spesa per la salute. "Questo dimostra come oggi - dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori - fare un figlio stia diventando un lusso riservato a pochi. Per questo rivendichiamo la necessità di politiche a sostegno della famiglia e della natalità".



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