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domenica 25 giugno 2017
Web tax: come funziona
Si parla di web tax vediamo cos’è e come funziona? In via preliminare, possiamo dire che si tratta di una forma di tassazione (o di tentativo di tassazione) per tutte le multinazionali dal fatturato superiore a 1 miliardo di euro e con giri di affari in Italia da almeno 50 milioni di euro, che evadono costantemente il fisco italiano con un giro di società che conduce i profitti nei paradisi fiscali.
La web tax è una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata attraverso lo strumento dell’adempimento collaborativo già previsto nel nostro sistema dal dlgsv 5 agosto 2015, n. 128, esteso in sede di conversione del D.L. 50/2017 alle grandi imprese operanti in Italia.
Si tratta essenzialmente di una pratica di ‘voluntary disclosure’ che offre degli sconti sulle sanzioni in cambio di una proficua collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e le aziende in questione. Insomma, le grandi multinazionali dovrebbero accettare di entrare in connessione con il fisco italiano, di aprire i file che contengono i propri profitti, accordarsi su una quota di prelievo fiscale e in cambio avrebbero degli ottimi ‘sconti’. Le critiche ammendamento non sono state poche: innanzitutto, si tratterebbe di una sorta di condono – perché un’azienda come Facebook dovrebbe avere uno sconto dati i fatturati che ha e la ricchezza che produce? Inoltre, qualora la multinazionale decidesse davvero di collaborare, lo sconto sulle tassazioni non versate sarebbe del 50%.
In ambito di legge si prevede che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lett. d) c. 1 art. 73 del Tuir) che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di:
società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
o di stabili organizzazioni in Italia di società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
E’ facoltà dei soggetti che rientrano nella norma di richiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
Il regime collaborativo è stato introdotto nel nostro sistema dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.
Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito per l’accertamento con adesione al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà.
Il reato per omessa dichiarazione non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti aderendo all’accertamento con adesione.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.
Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.
Sono escluse dal regime collaborativo le società e gli enti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza.
E’ sempre ammessa la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
E’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione della norma.
Ebbene, negli ultimi tempi sono state parecchie le multe che i colossi dell’hi-tech hanno dovuto pagare per questo motivo: Google ha dovuto pagare 306 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate , Apple 318 milioni a fine 2015 , e Amazon risulta essere sotto inchiesta.
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