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mercoledì 12 febbraio 2014

Contributi ai lavoratori domestici 2014



Aggiornati dall'INPS gli importi dei contributi per i lavoratori domestici nella circolare n. 23 del 10 febbraio 2014.  L'INPS, con la Circolare n. 23 del 10 febbraio 2014, ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali per l'anno 2014 relativi al lavoro domestico. La circolare è consultabile nel sito www.inps.it.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, va considerata l'applicazione del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, ad eccezione delle assunzioni a termine per sostituzioni.

Rideterminati gli importi dei contributi per colf e badanti, contributi lavoratori domestici per il 2014 in base alla variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013. Tale variazione infatti è risultata essere pari all’1,10% e i conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici.

In particolare  si prevede:

retribuzione oraria effettiva: 7,86- contributo 2014 1,49 euro
retribuzione oraria effettiva: 9,57- contributo 2014 1,68 euro
retribuzione oraria effettiva: oltre 9,57- contributo 2014 2,04 euro.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio nel sito internet.

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Si ricorda in relazione sempre ai contributi lavoratori domestici, ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo Cassa Unica Assegni Familiari,  pari a 0,8 punti percentuali oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione.  Proprio in merito al contributo CUAF, questo è dovuto per tutti i rapporti di  lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Restano in vigore gli esoneri previsti e l’applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2,comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale che deve avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare domanda in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;

Contact Center Multicanale – numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da  telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
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