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mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi per il 2014: nuove aliquote per commercianti, artigiani e lavoratori autonomi



Definite le nuove aliquote contributive 2014 per artigiani e commercianti, professionisti e autonomi in Gestione Separata.

Le aliquote contributive INPS ai fini pensionistici dovute per il 2014 da commercianti, artigiani, professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata in via esclusiva o già assicurati presso altri enti. In relazione al valore dell’1,2% , quale indice di inflazione che incide sui minimali e tetti vari per i lavoratori dipendenti. Mentre l’aliquota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all’Inps rimane fissata  al  9,19% sino ad euro annui 46.o76 al 10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.840 euro ,che è un dodicesimo di 46.076, tetto pensionistico del prossimo anno ,invece per gli artigiani e commercianti.
Questo significa che nel 2014

-gli artigiani dovranno applicare il 22,20% sul reddito d’impresa (dichiarato al Fisco) sino a 46.076 euro e il 23,20% sulla quota di reddito compreso tra 46.076 e 73.673 euro, massimale imponibile per il 2014.

- i commercianti, dovranno applicare il 22,29% sul fascia di reddito sino a 46.076 euro ed il 23,29% sulla quota compresa tra 46.076 e 76.793 euro. Nel 2014 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione da versare all’Inps salirà a 15.532 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.341 euro; mentre quella dovuta dai commercianti di 3.362 euro.

- i parasubordinati vedranno salire di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 , entro il massimale imponibile di 100.222 euro

-rimane invariata almeno per l’anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva

Vediamo le aliquote 2014
Artigiani: per effetto del Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 24, comma 22), le aliquote pensionistiche sono incrementate di 0,45 punti (come ogni anno, fino a quota 24%). Per quest’anno  sono pari al 22,20%.

Commercianti: per effetto della ulteriore somma di un +0,9% di finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, quest’anno l’aliquota sale al 22,29%.

Coadiuvanti e coauditori under 21: aliquote ridotte al 19,20% per artigiani e al 19,29% per commercianti, applicabili fino al mese di compimento dei 21 anni.

Reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS di artigiani e commercianti: 15.516 euro.

Infine, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata diversi dai professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (es.: associati in partecipazione), versano il 28%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, mentre per l’associazione in partecipazione è pari rispettivamente al 55% (associante) e 45% (associato). Il massimale di reddito è pari a  100.123 euro, il minimale per l’accredito contributivo di 15.516 euro. (Fonte Inps: circolare 18/2014 e circolare 19/2014)

Gestione separata Inps. Aumenta di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati che si attesta al 28,72 per cento, entro il massimale imponibile di 100.222 euro. Resta ferma invece l’aliquota per i professionisti senza cassa con l’aliquota che resta ferma al 27,72% come l’anno scorso (2013). Ma si tratta solo di un rinvio degli aumenti, che ricominceranno dal prossimo anno e peraltro con un incremento doppio (2 per cento), fino a portare l’aliquota contributiva alla vetta del 33,72% a partire dal 1° gennaio 2018. Iscritti in Gestione Separata ma assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione: aliquota contributiva al 22%, mentre per professionisti e autonomi iscritti in via esclusiva aliquota al 27%. Per questi ultimi lavoratori, tra l’altro, c’è anche uno 0,72% per finanziare maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

mercoledì 12 febbraio 2014

Contributi ai lavoratori domestici 2014



Aggiornati dall'INPS gli importi dei contributi per i lavoratori domestici nella circolare n. 23 del 10 febbraio 2014.  L'INPS, con la Circolare n. 23 del 10 febbraio 2014, ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali per l'anno 2014 relativi al lavoro domestico. La circolare è consultabile nel sito www.inps.it.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, va considerata l'applicazione del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, ad eccezione delle assunzioni a termine per sostituzioni.

Rideterminati gli importi dei contributi per colf e badanti, contributi lavoratori domestici per il 2014 in base alla variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013. Tale variazione infatti è risultata essere pari all’1,10% e i conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici.

In particolare  si prevede:

retribuzione oraria effettiva: 7,86- contributo 2014 1,49 euro
retribuzione oraria effettiva: 9,57- contributo 2014 1,68 euro
retribuzione oraria effettiva: oltre 9,57- contributo 2014 2,04 euro.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio nel sito internet.

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Si ricorda in relazione sempre ai contributi lavoratori domestici, ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo Cassa Unica Assegni Familiari,  pari a 0,8 punti percentuali oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione.  Proprio in merito al contributo CUAF, questo è dovuto per tutti i rapporti di  lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Restano in vigore gli esoneri previsti e l’applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2,comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale che deve avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare domanda in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;

Contact Center Multicanale – numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da  telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
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