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venerdì 9 ottobre 2015

Integrazione salariale: rimborso alle aziende entro sei mesi


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni in tema di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento durata e procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La cassa integrazione riformata comporta novità anche per le imprese, con la nuova decadenza per la richiesta di rimborso all’INPS. Il trattamento viene infatti anticipato dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga, con importo rimborsato dall’INPS o conguagliato in base alle norme sui contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre (entrata in vigore del Dlgs 148/2015) o in data anteriore ma non ancora conclusi al 24 settembre, è introdotto il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga. In via esemplificativa, se il periodo autorizzato scatta il giorno 1° ottobre, l’azienda potrà richiedere il rimborso all’INPS o effettuare il conguaglio entro 6 mesi decorrenti dal 30 ottobre, quindi entro il 30 aprile, a pena di decadenza.

Se il provvedimento di concessione è successivo al termine del trattamento di integrazione salariale autorizzato, i 6 mesi decorrono dalla concessione. In via esemplificativa, nell’ipotesi in cui il trattamento sia autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso e datato 1° gennaio 2017, i sei mesi decorrono dalla data del provvedimento, ovvero dal 1° gennaio 2017.

Nel caso in cui non sia ancora stato chiesto il rimborso INPS per trattamenti conclusi prima del 24 settembre, i 6 mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto (quindi, bisogna chiedere il rimborso entro il 24 marzo, a pena di decadenza) oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di autorizzazione. Esempio: trattamento di integrazione salariale dal primo dicembre 2013 al 30 novembre 2014, i sei mesi si calcolano dal 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto di riforma ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). Se però il decreto di concessione è stato emesso il 30 settembre 2015, i 6 mesi decorrono da tale data.

Resta possibile, per la cassa integrazione straordinaria, il pagamento diretto da parte dell’INPS, che deve essere disposto dal ministero del Lavoro contestualmente al provvedimento di concessione.

L’impresa deve farne richiesta, sulla base di documentate difficoltà finanziarie. Il pagamento diretto INPS può essere revocato nel caso in cui il servizio ispettivo accetti l’assenza di difficoltà finanziarie dell’azienda.

Cambia il sistema di calcolo dei contributi da parte delle imprese beneficiarie della cassa integrazione. C’è un collegamento diretto tra costo del trattamento e la sua durata. Le aziende devono un contributo ordinario e, nei casi di utilizzo delle integrazioni salariali, un contributo aggiuntivo.

Il contributo ordinario per la cassa integrazione ordinaria. A carico delle imprese potenziali beneficiarie della cassa integrazione ordinaria è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:

a) 1,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali
che occupano fino a 50 dipendenti;

b) 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

c) 4,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

d) 3,30 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e) 1,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

f) 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Il contributo ordinario per la cassa integrazione straordinaria. L’articolo 23 del Decreto conferma l’aliquota di contribuzione ordinaria già prevista dalla normativa precedente: “E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 % a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 % a carico del lavoratore.

Poi c’è un contributo dovuto sia per la cassa integrazione ordinaria che straordinaria in caso di presentazione della domanda di integrazione salariale. L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 stabilisce la contribuzione addizionale che devono versare le imprese: “A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 % oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Si passa quindi dalle vecchie aliquote del 4% per la CIG ordinaria (che diventava 8% nelle aziende con oltre 50 addetti) e del 3% per la CIGS (che diventava 4,5% nelle imprese con più di 50 dipendenti) alla percentuale identica per entrambi i trattamenti del 9% che poi diventa il 12% e il 15%, come chiarito sopra. Per la cassa integrazione straordinaria le aliquote raddoppiano come minimo. Ovviamente in caso di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.

Dall’altro lato calano invece i contributi ordinari dovuti da tutte le imprese potenziali beneficiarie per la cassa integrazione ordinaria, mentre quelli per la cassa integrazione straordinaria rimangono identici. La percentuale per la CIGO infatti è ora dell’1,70% per le aziende fino a 50 dipendenti, mentre nel passato era dell’1,90%. Per le aziende con oltre 50 dipendenti la percentuale è del 2% rispetto al 2,2% della precedente normativa.

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