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sabato 3 maggio 2014

Susanna Camusso contro il decreto Lavoro, “aumenta la precarizzazione”



Se le proposte di modifica al decreto Lavoro verranno confermate, si andrà a "peggiorare ulteriormente" un decreto che era già costruito male e non trovava una soluzione al tema della precarietà. "La legislazione corrente sul lavoro, non permette di dire ai giovani che hanno prospettive molteplici di occupazione". "La legislazione corrente sul lavoro, non permette di dire ai giovani che hanno prospettive molteplici di occupazione. "L'unica cosa certa per un giovane - ha aggiunto - e' il lavoro a chiamata, quello a progetto e cosi' via, senza poter sapere cosa accadra' domani".

La segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, boccia gli emendamenti apportati al decreto su contratti a termine e apprendistato sul decreto Lavoro. «Abbiamo visto delle indiscrezioni, non abbiamo testi finali e ci riserviamo di vederli, se però gli annunci corrispondono alla realtà mi pare che si sia ulteriormente peggiorato un decreto che già non andava bene» ha detto, a margine di un incontro delle Giornate del Lavoro.

No della Cgil alla trasformazione del tetto del 20% per l'uso dei contratti a termine in sanzione pecuniaria per quelle aziende che sforano il limite. «Mi pare che si continui a sancire la precarietà come strada che si vuole utilizzare. Così si toglie l'unico argomento e si passa alle sanzioni pecuniarie che e' un modo per dire che non c'e' più un vincolo e un'idea di limitazione e che ci sarà un uso illimitato, e anche illegittimo, di forme di lavoro a termine» dice la Camusso.

Secondo la Camusso, «desta qualche perplessità l'annuncio di voler legare questo decreto al contratto unico a tutele crescenti: così il contratto unico resta un mistero della fede». «La sensazione - ha proseguito - é che la distanza tra la dichiarata volontà e i provvedimenti sia sempre più ampia». «Bisogna decidere se il lavoro é lo strumento con il quale si esce dalla crisi o se si pensa che é sufficiente continuare a svalorizzarlo. L'unica strada é il lavoro».

Concorda con Camusso il segretario Ugl, Giovanni Centrella: "Così si rischia solo di penalizzare ulteriormente il mondo del lavoro. Prevedere una sanzione e non più la stabilizzazione del lavoratore precario non porterà le aziende ad assumere, anzi, il rischio è che si verifichi proprio il contrario".

Raffaele Bonanni: chi non rispetta le regole assuma a tempo indeterminato. «Alt! Chi non rispetta regole tempo determinato deve assumere a tempo indeterminato, altro e' ingiusto». Lo scrive in un tweet, rivolto al premier Matteo Renzi con l'hashtag #renzirispettasindacato, il segretario generale della Cisl.

Luigi Angeletti: forte multa per chi sfora tetto precari è deterrente. L'emendamento al Dl lavoro presentato dal Governo al Senato, che prevede la trasformazione dell'obbligo di assunzione in una multa per le imprese che superino il tetto del 20% di contratti a tempo determinato, «non sarà un grande problema» spiega il leader della Ui.

«Sono perché l'approvino subito, così evitiamo di discutere di cose quasi inutili e abbastanza marginali - ha chiarito Angeletti - non provoca niente né nel bene né nel male». Secondo il segretario generale della Uil «la cosa migliore sarebbe stata che la percentuale per i contratti a termine sull'insieme dell'organico fosse stabilita, come avveniva nel passato, per via contrattuale». L'emendamento dell'esecutivo non rappresenterà un problema «perchè tanto le aziende non sono disposte a pagare. Hanno già cominciato a dire che la multa è troppo elevata».

Hanno peggiorato un decreto che già non andava bene. In sintesi questo il giudizio della numero uno della Cgil Susanna Camusso dopo l'emendamento sul decreto lavoro: che propone, secondo la Cgil, "modalità per cui l'unica strada è la precarizzazione", e la riassunzione trasformata in modalità pecuniaria "è il via libera all'illegittimità dei rapporti".

E a chi parla di Cgil Act manda a dire: "si mettano d'accordo con il cervello, perché ogni due ore passiamo dall'inesistenza del ruolo e del valore dei sindacati al fatto che condizionano tutto”.



domenica 13 ottobre 2013

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata dopo il Decreto Lavoro”9 agosto 2013



Il lavoro a chiamata costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente». La prestazione può essere considerata discontinua anche se sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Rispetto alla disciplina del 2003 la riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012 ha limitato i casi di ricorso a tale tipologia contrattuale.

E’ stato eliminato il lavoro intermittente per i c.d. periodi predeterminati (ovvero le vacanze pasquali o natalizie, le ferie estive) nell’arco dell’anno, del mese o della settimana.

La tipologia contrattuale in esame rimane possibile nelle situazioni determinate dalla stessa contrattazione collettiva nazionale (territoriale e/o aziendale) e nelle ipotesi di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni devono concludersi entro il 25esimo anno di età) oppure di età superiore ai 55 anni.

E’ prevista una indennità di disponibilità nella ipotesi in cui nel contratto di lavoro il prestatore si obbliga a rispondere alla chiamata.

La riforma del 2012 ha stabilito che il datore effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre – assuntiva, anche una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata dello stesso lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile che sia stato già comunicato.

Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) attraverso mezzi telematici. Le citate modalità operative (per la comunicazione) sono state definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 nonché dalla Circolare ministeriale del 27 giugno 2013 n. 27.

A partire dalla data del 3 luglio 2013 i datori di lavoro, con alle proprie dipendenze lavoratori a chiamata, dovranno provvedere all’obbligo di comunicazione di chiamata del lavoratore, tramite il nuovo sistema previsto dal DM del 27 marzo 2013.

Il “Decreto Lavoro” convertito dalla legge 99 del 9 agosto 2013, apporta alcune modifiche alla disciplina del lavoro intermittente che riepiloghiamo anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (circ. n. 35/2003). Innanzitutto ricordiamo che il lavoro a chiamata è caratterizzato dall’espletamento di mansioni di carattere discontinuo e intermittente, tuttavia, poiché la prestazione può anche essere resa per periodi di durata significativa, il Ministero chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da interruzioni in modo tale che non vi sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Il lavoro intermittente è ammesso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL, che fisseranno sia le esigenze, sia i periodi predeterminati;
- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;
- per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto;
- per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato:
- senza obbligo delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo e organizzativo;
- senza il rispetto degli intervalli di 10 o 20 giorni, fra un contratto e l’altro,  in caso di riassunzione dello stesso lavoratore;
- senza il vincolo di un solo rinnovo.

Il “Decreto Lavoro“  limitata ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente,  in quanto, per ciascun lavoratore, è ammesso per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare  pena, in caso di superamento, della trasformazione del rapporto di lavoro  a tempo pieno e indeterminato.

Per triennio si deve intendere:
- un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni;
- calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione;
- tenendo conto delle giornate prestate successivamente al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore), indipendentemente dall’orario svolto.

Pertanto, il primo triennio solare per la verifica dell’eventuale raggiungimento della soglia delle 400 giornate, andrà a scadere il 27 giugno 2016.
Il vincolo temporale delle 400 giornate non opera  nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
E’ confermato l’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente della prestazione di lavoro  intermittente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato. 

Il “Decreto Lavoro” ha prorogato al 31 dicembre 2013 la validità dei contatti di lavoro intermittenti stipulati prima del 18 luglio 2012, sottoscritti in forza di precedenti requisiti soggettivi o oggettivi, e  incompatibili con la nuova disciplina.

Il Ministero precisa che a partire dal 1° gennaio 2014 i contratti di lavoro a chiamata non compatibili con le nuove disposizioni cesseranno di produrre effetti, prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, in quanto si configura un vero e proprio obbligo di legge.

Ciò comporta:
- il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- l’applicazione del regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero” in assenza di una “tracciabilità” della prestazione.

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di contratti di solidarietà;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Numero massimo di giornate di lavoro

Il legislatore non aveva mai posto un limite al numero di prestazioni eseguibili dal prestatore di lavoro intermittente nel periodo contrattuale.

Il decreto n. 76/2013 ha introdotto il limite complessivo di 400 giorni nell’arco di tre anni solari, a superamento dei quali il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato[1].

Regime sanzionatorio

Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, è passibile di una sanzione pecuniaria.

L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trova applicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della chiamata non comunicata.

Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga della scadenza

La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di tale disposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013. Il decreto legge n. 76/2013 ha esteso tale termine fino alla data del 1 gennaio 2014.


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