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mercoledì 4 febbraio 2015

Assunzioni 2015 i casi di esonero contributivo



Per fruire dello sgravio triennale contributivo per le assunzioni 2015, il lavoratore assunto non deve aver svolto attività con contratto d’apprendistato (se a tempo indeterminato) e con contratto di somministrazione nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

La piena ammissibilità è prevista sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di attività svolte dal lavoratore con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo. L’INPS fa chiarezza in merito alle condizioni generali per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Arrivano le istruzioni INPS sullo sgravio triennale relativo alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La circolare n.17 del 29 gennaio 2014 offre chiarimenti operativi utili per l’utilizzo del nuovo regime di esonero entrato in vigore dall’inizio dell’anno, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di Stabilità 2015, con i commi da 118 a 124 dell’articolo 1.

Dunque sia i datori di lavoro che abbiano già effettuato le assunzioni (ricordiamo che anche se collocato idealmente nell’ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti che ancora non è operativo, risulta normativamente anche da un punto di vista della sua entrata in vigore, non collegato ) che quelli più prudenti in quanto attendevano i chiarimenti sulle condizioni, hanno ora contezza del pensiero dell’Istituto sull’incentivo.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all’anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in alcuni casi possono coesistere con l’ultimo arrivato.

In primo luogo tra le soluzioni alternative - ancorché non sia qualificabile come un’agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) - va considerato l’apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.

L’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale, oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che il carico contributivo datoriale è pari all’11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all’1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia quest’ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016e necessita del rispetto delle regole.

Dalle premesse è facile desumere la convenienza della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale peraltro la pena di ricordare che, in relazione ai recenti orientamenti dell’Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l’assunzione deve essere a tempo pieno.

Il diritto al bonus è legato a condizioni soggettive relative al soggetto da assumere ed altre in capo al datore di lavoro. riassumiamo le opzioni.

Lavoratore non occupato con un contratto a tempo indeterminato

Il primo requisito del lavoratore assunto è quello che il soggetto non deve essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

È un periodo mobile e la verifica va effettuata in relazione al soggetto da assumere il quale non deve aver avuto una occupazione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L’Istituto conferma che non è possibile usufruire dell’esonero nel caso in cui in tale periodo pregresso il lavoratore abbia già svolto attività con contratto d’apprendistato.

Ciò perché tale contratto, ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 167/2011 è un contratto a tempo indeterminato; naturalmente se tale contratto fosse stato stipulato a tempo determinato nei casi consentiti, la causa ostativa non ricorre.

Anche l’occupazione con contratto di somministrazione risulta ostativa. Piena compatibilità invece sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato.

Nel primo caso, tale possibilità è ammessa per l’INPS anche se la stipulazione fosse stata a tempo indeterminato in quanto l’istituto rappresenta un contratto privo di stabilità che non consente la fruizione dell’incentivo nel caso di assunzione e dunque, coerentemente, non può di converso rappresentare un impedimento nel caso di nuova assunzione questa volta con contratto comune a tempo indeterminato.

Evidentemente, a maggior ragione vista la natura non subordinata del rapporto, l’incentivo spetta in caso di attività svolte dal lavoratore neo assunto con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo.

L’esonero non spetta inoltre ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i medesimi, tenendo conto anche di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nel corso del periodo da ottobre a dicembre 2014.

Assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio

Altro aspetto che impedisce di godere dell’esonero riguarda l’eventuale assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio.
In tal caso, la circolare sottolinea che tale ipotesi vada verificata in capo al datore di lavoro che l’assume.




lunedì 28 gennaio 2013

In Lombardia si incentiva l'accesso dei giovani al mondo del lavoro

Il progetto “Dote Lavoro – Tirocini per i giovani”, portato avanti dalla Regione Lombardia allo scopo di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, coinvolge anche la categoria dei consulenti del lavoro Milano, e in generale tutti i consulenti del lavoro operativi sul territorio regionale.
L'intervento fa parte di una serie di politiche legate alla sempre più diffusa necessità di valorizzare i giovani, soprattutto al primo impiego, promuovendo la loro occupazione, sviluppando un'ottica di pari opportunità tra uomini e donne e incentivando le aziende private ad aumentare la domanda di personale nuovo e qualificato.
In questo senso Regione Lombardia e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione si fanno promotrici di un progetto importante, con al centro una serie di incentivi alle imprese. Un interessante contributo volto all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, per sostenere attivamente il miglioramento della qualità della vita dei giovani cittadini lombardi, l'accesso e la permanenza nel mondo del lavoro.
Il progetto “Dote Lavoro – Tirocini per i giovani”, le cui risorse finanziarie disponibili ammontano a 6 milioni di euro, è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, con residenza o domicilio in Lombardia, neolaureati, neodiplomati o neoqualificati e non occupati da almeno 6 mesi.
Il tirocinio formativo prevede una dote di € 1.000 per il soggetto promotore e ha durata pari a 6 mesi ma, qualora l'azienda ospitante scelga di convertirlo in rapporto di lavoro, può concludersi anticipatamente dopo 3 mesi dalla data di inizio. Entro tre mesi dalla conclusione del tirocinio l'azienda può inoltre decidere di assumere il giovane con un contratto di lavoro subordinato di minimo 12 mesi, accedendo così ad un contributo salariale di massimo € 8.000, a seconda che il rapporto sia full-time o part-time.
I consulenti del lavoro Milano e Lombardia possono quindi attivare il tirocinio formativo e di orientamento tramite l'ente accreditato Fondazione Consulenti per il Lavoro, beneficiando di uno strumento utile sia per i giovani che per il mercato.

domenica 11 novembre 2012

Tirocini formativi 2013



E' giusto definire i tirocini formativi come uno degli strumenti cardine per potersi avvicinare al lavoro ed in modo più specifico al mercato del lavoro. Questi strumenti sono previsti dal decreto legge n. 138 del 2011 e consentono al giovane di entrare in un ambiente di lavoro e di mettersi alla prova, ossia orientare e nello stesso tempo verificare le sue scelte professionali quindi acquisire un'esperienza pratica che potrà arricchire la propria storia lavorativa e una determinata professionalità.

A favore dell'azienda che potrà usufruire dei tirocinanti vi sono strumenti che hanno lo scopo di conoscere innanzitutto potenziali collaboratori che potranno essere inseriti nella propria struttura organizzativa e quindi di formarli e dare al tirocinante una determinata professione.

Il rapporto di lavoro che si andrà a costituire tra lo studio di consulenza del lavoro e il tirocinante non è un vero e proprio contratto di lavoro subordinato e non comporta da parte del datore di lavoro il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e per di più non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.

Ricordiamo comunque che per l'aspetto retributivo del tirocinante l'azienda può prevedere comunque un rimborso spese.

E' bene mettere in evidenza che ogni tirocinio deve essere supportato da un progetto individuale che deve essere inserito nella convenzione che l'azienda che sottoscrive, ed il tirocinante. Questa convenzione è stipulata tra il Datore di lavoro e il giovane tirocinante, nella quale devono essere riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato il tirocinante), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.

E' bene sottolineare che i tirocini formativi sono finalizzati, alla costruzione di veri e propri processi formativi e alla conoscenza diretta delle problematiche presenti in uno studio di consulenza di lavoro.

martedì 1 maggio 2012

Riforma del lavoro: stage 2012

Gli stage prima della riforma del lavoro erano lo strumento più “appropriato”, conveniente a disposizione dei datori di lavoro. In quanto non prevedono praticamente nessun obbligo: né di corrispondere un compenso, né di assumerne, né di prendere in tirocinio solo persone effettivamente inesperte, né di usare questo inquadramento solo per i mestieri che effettivamente necessitano di una formazione approfondita.

Con la riforma del lavoro Monti – Fornero non sarà più permesso alle aziende fare stage gratuiti per i giovani al termine di un ciclo formativo, ad esempio dopo il dottorato. E' ancora da chiarire che forma avrà il lavoro in questi casi, ma sicuramente sarà prevista una retribuzione: "Se vai in un'azienda - ha spiegato il Min. Fornero - a lavorare non lo fai gratis. Magari hai una collaborazione o un contratto a tempo determinato, ma il lavoro lo devi pagare".

La riforma del lavoro 2012 è intervenuta sugli stage che non potranno più essere gratis se i giovani hanno terminato la formazione. Questo dimostra che dopo il periodo di formazione (consistente in laurea, dottorati o master universitari) non sarà più possibile attivare tirocini, le aziende dovranno quindi proporre altri tipi di rapporti come collaborazioni o contratti a tempo determinato, comunque contratti di lavoro retribuiti. Gli stage potranno essere attivati solo a studenti.

Pur rispettando le prerogative delle Regioni in materia, la riforma del lavoro ha il proposito a razionalizzare i tirocini formativi  per valorizzarli e prevenire gli eccessi, come ad esempio il ricorso a questo strumento al posto del contratto di apprendistato. In pratica, verranno introdotte delle linee guida per la definizione degli standard minimi di uniformità della disciplina locale sul territorio nazionale.

lunedì 31 ottobre 2011

Tirocini formativi 2011; chiarimenti

I tirocini formativi  e di orientamento professionale sono promossi in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mirano ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico.
Con la Circolare numero 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che indica i livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi.
La circolare ha illustrato delle importanti novità nella regolamentazione dei tirocini formativi. L’articolo 11 della manovra finanziaria ha l’obiettivo di offrire maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini per ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani nel mercato del lavoro.
I tirocini formativi non sono preclusi agli studenti, a condizione che siano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza dei corsi. La norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.
Non rientrano nelle limitazioni (durata massima di 6 mesi entro 12 mesi dal conseguimento della laurea) i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati , compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni. La circolare chiarisce che restano esclusi dall'intervento i tirocini formativi promossi a favore di: disabili e invalidi fisici, psichici e sensoriali (per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, c. 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68); soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti; condannati ammessi a misure alternative di detenzione; immigrati, nell'ambito dei decreti flussi; richiedenti asilo; titolari di protezione internazionale; categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province.
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