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lunedì 27 agosto 2018

Bonus assunzioni: sgravi under 35 over 35



Il nuovo bonus assunzioni Under 35 consiste in uno sgravio parziale pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese della durata di 36 mesi. Il nuovo bonus ricalca nella quasi totalità la disciplina introdotta dall’ultima legge di bilancio, ma introduce alcune sostanziali novità.

L’emendamento di fatto non abroga il bonus assunzioni giovani, ma va a prorogare il limite di età di 35 anni fino al 2020.

L’esonero contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3 mila euro annui per dipendente assunto con alcuni requisiti anagrafici e lavorativi. Lo sgravio può essere richiesto anche per le stabilizzazioni di lavoro flessibile di giovani fino a 30 anni (35 anni per il 2018).

Il Bonus Assunzione è valido nel caso in cui i lavoratori assunti o passati a un contratto a tempo indeterminato rientrino in specifici requisiti:

siano giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non sono stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con un altro. Fa eccezione il caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a tempo indeterminato e la possibilità di usufruire dell’esonero residuo, nell’ipotesi in cui ci sia un’assunzione da parte del nuovo datore, successiva alla prima con agevolazione. L’esonero è valido per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020 anche se ci sono stati in precedenza contratti di apprendistato con un altro datore di lavoro e che non si sono trasformati in tempo indeterminato;

siano giovani che non hanno compiuto i 30 anni: in questo caso sono valide le stesse condizioni degli under 35.

L’agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro che operano nel settore privato e che non hanno effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dei licenziamenti per motivi giustificati o licenziamenti collettivi. È valida dal 1° gennaio 2018 per le imprese di qualsiasi settore economico che decidono di assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e può essere applicata ai contratti trasformati in tempo indeterminato.

Sgravi assunzioni over 35
In arrivo anche una correzione dell’articolo 3 che introduca per gli over 35 una forma di sgravio in caso di stabilizzazione, ovvero che conceda al datore di lavoro che assuma l’ultratrentacinquenne dopo aver rinnovato un contratto a termine un importo pari a ciascun aumento sostenuto in occasione di ciascun rinnovo. Si tratta in sostanza della restituzione della maggiorazione dello 0,5% sui contributi.

Voucher lavoro
Tornano inoltre i voucher lavoro, utilizzabili non solo nel settore agricolo. come richiesto dal ministro Gian Marco Centinaio, ma anche in quello turistico e negli enti locali, perlopiù con le stesse regole in vigore appena prima della loro soppressione. Sul punto Di Maio dichiara:

La norma sui voucher, per come l’abbiamo scritta non punta ad alcuno sfruttamento ma devono essere utilizzati solo in un determinato periodo in cui c’è bisogno di un numero di persone più alto. E’ impensabile che una volta si pagavano con i voucher gli ingegneri, gli avvocati e persino i giornalisti.

Lo sconto del 50% non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, è riconosciuto il beneficio residuo spettante: in pratica, il bonus assunzione funziona come una “dote” in capo al lavoratore.

Bonus assunzione per i contratti di apprendistato
L’esonero al 50% del bonus assunzione giovani si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.
L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.

Bonus assunzione per gli studenti
L’esonero contributivo si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:

studenti che hanno svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro, pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;

studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Quali contratti beneficiano dell’incentivo assunzione garanzia giovani?
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione:

dei contratti di apprendistato non professionalizzante;

dei nuovi voucher, o contratti di prestazioni occasionale;

dei contratti a chiamata, o intermittenti;

dei contratti di lavoro domestico.

È possibile beneficiare dell’incentivo anche per gli assunti con contratto part time, per gli assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato e per i soci lavoratori di cooperative.




mercoledì 3 gennaio 2018

Incentivi assunzioni over 50


Resta in piedi, nel 2018, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro  per l’assunzione di:

donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;

donne disoccupate da almeno 24 mesi;

lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Vediamo come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012, che continua ad essere applicabile dalle imprese anche nel 2018.

Vediamo una breve guida al beneficio contributivo assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013.

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono previsti i nuovi bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori con oltre 50 anni, disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato (anche in somministrazione) o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi.
Lo sconto sul costo del lavoro – previsto dall’articolo 4, commi 8-10, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) – consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013,  mancano ancora le regole operative per far partire tali agevolazioni: “le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti intermittenti
Un’altra novità interessante per le aziende che intendono assumere lavoratori con età superiore ai 55 anni è quella di poter stipulare contratti di lavoro intermittenti, nella stessa modalità con la quale vengono regolate le prestazioni di lavoro di tipo discontinuo e occasionale con chi ha meno di 24 anni di età.

Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che la trasformazione debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.

E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo è subordinato a una serie di prerequisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.




mercoledì 13 aprile 2016

Assunzioni nel settore agricolo: come fruire dello sgravio contributivo


L’INPS ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro agricolo, riepilogando le condizioni di spettanza e la procedura specifica da osservare. In particolare, è previsto l’obbligo di inoltrare una comunicazione preventiva all’assunzione esclusivamente in via telematica e, in caso di accoglimento dell’istanza, la successiva stipula del contratto di assunzione entro il termine perentorio di quattordici giorni lavorativi. A seguire, il datore di lavoro agricolo deve presentare la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Con la circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016, vengono fornite le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo, che prevede la riduzione del 40% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

La riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

Dal punto di vista soggettivo, come chiarisce l’INPS, “l’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione".

La circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 ribadisce i requisiti che i datori di lavoro devono possedere per fruire dell’esonero contributivo biennale specificando che l’esonero contributivo medesimo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

lavoratori che sono disoccupati da oltre 6 mesi: in tal caso il bonus spetta qualora il lavoratore non abbia ricoperto alcuna occupazione per un periodo pari o superiore ai 6 mesi che hanno preceduto l’assunzione;

lavoratori con contratto a tempo determinato: in questo caso, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato spetta comunque anche se il dipendente assunto ha svolto, nei 6 mesi precedenti, un lavoro con contratto a termine;

lavoratori Co.co.co. o Partita IVA: anche il caso del lavoratore autonomo o con contratto parasubordinato, non avendo instaurato nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, darà diritto allo sgravio;

somministrazione: quando il lavoratore viene assunto in somministrazione può comunque beneficiare dell’agevolazione, soltanto però se a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata delle missioni presso uno o più utilizzatori;

trasferimenti d’azienda o cambi d’appalto: qualora sussistano trasferimenti d’azienda (o di fusione per incorporazione) oppure cambi d’appalto, il dipendente ha comunque diritto al bonus, che in questo modo transita alla ditta che subentra.

Al fine di agevolare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Inps, che fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.

I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono, pertanto, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo.

Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

mercoledì 18 febbraio 2015

Esenzione contributiva con le assunzioni a tempo indeterminato



Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015. Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati (non solo le imprese), sulle assunzioni a tempo indeterminato del 2015, fino a un massimo di 8.060 euro su base annua, che vale per tre anni. Sono esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico. L’INPS con la circolare 17/2015 aveva fornito le prime indicazioni per gestire l’agevolazione, e ora con il messaggio 1144 aggiunge tutti i dettagli operativi tecnici.

L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;

Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;

L’esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.

Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;

L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;

L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.


Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.

Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.

Lo scopo è quello di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

I datori di lavoro, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui utilizzano il beneficio, devono chiedere all’INPS, attraverso la funzione “contatti” del cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che significa “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“. Per effettuare la richiesta, all’interno del cassetto previdenziale bisogna selezionare nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014“, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015“.

La sede INPS territorialmente competente assegnerà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata, con validità dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il cassetto previdenziale.

Ottenuto il codice, parte l’operatività, I datori di lavoro espongono nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, selezionando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Poi, per esporre il beneficio spettante, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

<TipoIncentivo>: inserire il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190″;

<CodEnteFinanziatore>: inserire il valore “H00″ (Stato);

<ImportoCorrIncentivo>: indicare l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015. Si ricorda che l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la contribuzione al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” e ai fondi di cui all’articolo 3, commi 2, 14 e 19 delle legge 92/2012, fino al limite della soglia massima mensile pari a 671,66 (che significa 8.060 euro all’anno). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo pari a 22,08 euro;

<ImportoArrIncentivo>: indicare l’importo dell’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio.

Si ricorda che per il lavoro a tempo parziale, o ripartito, la misura dell’incentivo va sempre rapportata al relativo orario di lavoro.

L’INPS nella precedente circolare ha spiegato chiaramente che l’importate è non superare il tetto annuale di 8060 euro: se ci sono mensilità in cui si supera la soglia di 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro.

Un rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il primo maggio 2015. Nei mesi di maggio e giugno l’importo dei contributi non dovuti è pari a 600 euro. A luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante sale a 750 euro. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di 750 euro, in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66 euro.

La differenza, pari a 78,34 euro (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari a 143,32 euro (71,66 euro dato dalla differenza 671,66-600 per maggio e e giugno). Questa somma può essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale “L700″ avente il significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014″.

I datori di lavoro che invece hanno fruito del beneficio e hanno poi sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive.

E’ un settore che segue regole specifiche: i datori di lavoro devono presentare all’INPS specifica istanza, in via telematica, usando il modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all'interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione“. Il modulo si compone di due diverse sezioni: la prima, dedicata alla richiesta di esonero contributivo, alla quale l’INPS risponde entro tre giorni, la seconda, che è la domanda definitiva di accesso al beneficio, che va compilato entro 14 giorni.

Conclusa positivamente questa fase, viene attribuito apposito codice di autorizzazione,denominato E5, e il datore di lavoro dovrà, per il lavoratore agevolato, indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:



mercoledì 4 febbraio 2015

Assunzioni 2015 i casi di esonero contributivo



Per fruire dello sgravio triennale contributivo per le assunzioni 2015, il lavoratore assunto non deve aver svolto attività con contratto d’apprendistato (se a tempo indeterminato) e con contratto di somministrazione nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

La piena ammissibilità è prevista sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di attività svolte dal lavoratore con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo. L’INPS fa chiarezza in merito alle condizioni generali per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Arrivano le istruzioni INPS sullo sgravio triennale relativo alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La circolare n.17 del 29 gennaio 2014 offre chiarimenti operativi utili per l’utilizzo del nuovo regime di esonero entrato in vigore dall’inizio dell’anno, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di Stabilità 2015, con i commi da 118 a 124 dell’articolo 1.

Dunque sia i datori di lavoro che abbiano già effettuato le assunzioni (ricordiamo che anche se collocato idealmente nell’ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti che ancora non è operativo, risulta normativamente anche da un punto di vista della sua entrata in vigore, non collegato ) che quelli più prudenti in quanto attendevano i chiarimenti sulle condizioni, hanno ora contezza del pensiero dell’Istituto sull’incentivo.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all’anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in alcuni casi possono coesistere con l’ultimo arrivato.

In primo luogo tra le soluzioni alternative - ancorché non sia qualificabile come un’agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) - va considerato l’apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.

L’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale, oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che il carico contributivo datoriale è pari all’11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all’1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia quest’ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016e necessita del rispetto delle regole.

Dalle premesse è facile desumere la convenienza della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale peraltro la pena di ricordare che, in relazione ai recenti orientamenti dell’Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l’assunzione deve essere a tempo pieno.

Il diritto al bonus è legato a condizioni soggettive relative al soggetto da assumere ed altre in capo al datore di lavoro. riassumiamo le opzioni.

Lavoratore non occupato con un contratto a tempo indeterminato

Il primo requisito del lavoratore assunto è quello che il soggetto non deve essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

È un periodo mobile e la verifica va effettuata in relazione al soggetto da assumere il quale non deve aver avuto una occupazione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L’Istituto conferma che non è possibile usufruire dell’esonero nel caso in cui in tale periodo pregresso il lavoratore abbia già svolto attività con contratto d’apprendistato.

Ciò perché tale contratto, ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 167/2011 è un contratto a tempo indeterminato; naturalmente se tale contratto fosse stato stipulato a tempo determinato nei casi consentiti, la causa ostativa non ricorre.

Anche l’occupazione con contratto di somministrazione risulta ostativa. Piena compatibilità invece sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato.

Nel primo caso, tale possibilità è ammessa per l’INPS anche se la stipulazione fosse stata a tempo indeterminato in quanto l’istituto rappresenta un contratto privo di stabilità che non consente la fruizione dell’incentivo nel caso di assunzione e dunque, coerentemente, non può di converso rappresentare un impedimento nel caso di nuova assunzione questa volta con contratto comune a tempo indeterminato.

Evidentemente, a maggior ragione vista la natura non subordinata del rapporto, l’incentivo spetta in caso di attività svolte dal lavoratore neo assunto con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo.

L’esonero non spetta inoltre ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i medesimi, tenendo conto anche di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nel corso del periodo da ottobre a dicembre 2014.

Assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio

Altro aspetto che impedisce di godere dell’esonero riguarda l’eventuale assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio.
In tal caso, la circolare sottolinea che tale ipotesi vada verificata in capo al datore di lavoro che l’assume.




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