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domenica 17 maggio 2015

Figure professionali nel fotovoltaico: assunzioni 2015



Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Dal 2005 in Italia è attivo un meccanismo di incentivazione al fotovoltaico chiamato “Conto Energia” che è regolato da un decreto ministeriale soggetto a continue modifiche.

Di notevole importanza riveste la formazione di figure professionali specifiche nel settore dell'energia e dell'ambiente con particolare riferimento all'ambito della riduzione dei consumi.

Professionisti in grado di progettare, realizzare e testare la struttura e la gestione degli interventi per lo studio e la ricerca di nuovi e più efficienti impieghi delle risorse energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia, della pianificazione urbanistica, della mobilità sostenibile, capaci di garantire un elevato livello di qualità dei servizi di fornitura di energia e promuovere nel contempo l'utilizzo di fonti rinnovabili in previsione dell'esaurimento progressivo e graduale dei combustibili fossili, che le fonti più attendibili stimano in un periodo di 40 anni, permetterebbero di arrivare alla creazione di un nuovo modello di sviluppo economico atto alla salvaguardia dell'esistenza stessa del genere umano e dell'ambiente.

Il Project Engineer segue lo sviluppo e lo stato di avanzamento dei siti individuati per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Dopo un 2009 trascorso nel completamento di iter autorizzativi e burocratici, il 2010 è stato l’anno della realizzazione delle centrali fotovoltaiche, principalmente nel Centro e nel Sud Italia.

In tale contesto il Project Engineer si occupa di:

dare supporto tecnico per la realizzazione di progetti relativi allo sviluppo di impianti fotovoltaici;

offrire consulenza sulla progettazione tecnica di impianti fotovoltaici;

coordinare il progetto in tutte le sue fasi (valutazione tecnica di idoneità dei terreni e dei tetti degli edifici, preparazione delle offerte, progettazione tecnica, installazione degli impianti e definizione della logistica per l’approvvigionamento); seguire i rapporti coi subfornitori (ricerca e negoziazione contrattuale e supervisione dei lavori da eseguire);

coordinare le risorse interne ed esterne;

controllare costi e tempistiche.

La figura professionale dell'Installatore di pannelli fotovoltaici gestisce le attività relative all'installazione e manutenzione dei pannelli fotovoltaici, con riferimento alla messa a punto dell'impianto, eseguendo assemblaggio, controllo e messa in opera, in conformità con le normative e secondo le specifiche tecniche definite dalla progettazione.

L’installatore di pannelli fotovoltaici deve avere acquisito competenze in materia di elementi di
elettrotecnica, elementi di impiantistica industriale, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, principi del conto energia per il fotovoltaico.

La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (più noto come Energy manager) entra in vigore in Italia con la legge n. 308 del 1982, le funzioni minime che l’Energy manager deve svolgere sono così sintetizzate:

individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;

predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;

predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’Industria.

Si evidenzia che tale figura professionale assume una posizione di consulente interno alla struttura, non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati.

L’Energy manager ha un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica successiva alla laurea nel settore in cui l’organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima dei sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.

Il Certificatore energetico è un professionista esperto, qualificato e indipendente, in grado di effettuare una diagnosi energetica dell'edificio. Egli raccoglie i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e sull' uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili. Elabora poi i dati secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico dell’involucro e dell’energia primaria per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, calcola le emissioni di CO2 e fornisce le indicazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Infine produce l'attestato di certificazione energetica con l'indicazione della classe di appartenenza dell'edificio, utile, e in molti casi obbligatorio, per le agevolazioni di legge sul risparmio energetico, per il rogito e l'affitto o per la ristrutturazione e l'edificazione di un immobile.

Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto e aver superato l'esame finale.

Negli ultimi dodici mesi sono aumentate sensibilmente le richieste per il profilo di green software developer, un professionista impegnato nello sviluppo e nella creazione di applicativi software che consentono di gestire al meglio le risorse hardware a disposizione delle aziende.

Tra suoi i compiti principali rientra quello di creare software di virtualizzazione user-friendly, grazie ai quali viene incrementata la capacità di utilizzo dei server di circa il 70%, permettendo di ridurre sensibilmente la quantità di hardware utilizzati e i relativi costi energetici. Un software più efficiente aumenta le prestazioni dei macchinari, rendendone più semplice e veloce la fruizione e riducendo di fatto i tempi di utilizzo e il relativo consumo energetico.

A questa posizione possono ambire giovani laureati in materie tecnico/informatiche. Sono requisiti fondamentali l’orientamento alle nuove tecnologie (anche quelle ancora in fase di sperimentazione) e una buona conoscenza della lingua inglese.

L’Esperto di progettazione di sistemi di energie rinnovabili gestisce e coordina la progettazione di diversi sistemi di energia rinnovabile (eolico, solare, di biomasse), intervenendo sulla distribuzione delle energie in un determinato territorio e sulla loro composizione/combinazione.

In particolare si occupa di:
stimare l’impiego delle diverse tecnologie (solare, eolico, biomasse) determinando le possibilità di utilizzo delle medesime nei diversi contesti (zone rurali, urbane) e in relazione alle diverse caratteristiche (densità e verticalità dei centri urbani, problemi di carattere estetico-urbano;

caratteristiche delle diverse categorie delle biomasse; aspetti di inquinamento e pericolosità; condizioni di ventosità; vincoli paesaggistici, militari, ambientali, idrogeologici, naturalistici, urbanistici, costieri);

definisce una progettazione di massima (individuazione di una linea di frazionamento della potenza in un numero limitato di località e siti);

verifica le condizioni quanti-qualitative definite dal manager esperto nella programmazione
consulta esperti e professionisti (architetti, esperti naturalisti, architetti del paesaggio, architetti urbani e l'esperto di valutazione dell'impatto ambientale regionale e di valutazione ambientale strategia).

Vediamo come sta procedendo in questo senso e oramai da diversi anni l'Unione Europea.

l'Unione Europea stabilisce come prioritaria la crescita sostenibile e un'economia competitiva basata non solo sulla riduzione delle emissioni inquinanti ma anche sulla creazione di nuove competenze.

Università ed Enti preposti si trovano spesso ad interagire con il territorio affinché la formazione ambientale possa porsi adeguatamente in anticipo sulla previsione dei fabbisogni professionali e formativi, proponendo figure innovative che rispondano in modo rapido al nuovo mercato.

A questo proposito, è possibile notare l'aumento, relativo agli ultimi 10 anni, dei master universitari di tematica ambientale, stimati in circa 2000 corsi, promossi mediamente annualmente da oltre 500 enti pubblici e privati e che vedono un numero di partecipanti compreso fra le 50-55.000 persone.

In questo contesto si inquadrano le figure professionali riferite ad aree individuate come prioritarie a partire dall'edilizia sostenibile, tema di assoluta importanza nell'ambito della tutela ambientale: a livello mondiale, il patrimonio edilizio infatti responsabile circa del 40% dell'impiego di energia primaria e di una quota analoga delle emissioni di gas serra e produzione di rifiuti.

E' inevitabile quindi una conduzione nel senso green building delle azioni di riduzione, con lo sviluppo di professioni inerenti la bioedilizia, la progettazione e la produzione di materiali a basso impatto ambientale, la realizzazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento passivi, integrati non convenzionalmente ai tradizionali per una gestione ottimizzata dei servizi.

La figura dell'ingegnere è destinata ad assumere una nuova connotazione di prefiguratore di bisogni, consapevole di contribuire alla ricerca e alla messa a punto di soluzioni condivise per la costruzione e il mantenimento di equilibri sostenibili, principalmente su tre linee fondamentali:

La prima è la tutela ambientale, con progettisti di impianti e coordinatori di prevenzione, regolazione e controllo dei processi antropici ad eventuale modifica o danno degli ecosistemi.

Rientrano in questo ambito gli ingegneri civili e ambientali, esperti nel controllo delle opere che comportano modificazioni della biosfera in riferimento alle funzioni antropiche, in grado di sviluppare strategie di prevenzione e risanamento di siti inquinanti, di riduzione del consumo di risorse e di energia, di corretto smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e riciclo dei materiali.

La seconda è la pianificazione ambientale e territoriale di parchi ed aree protette, con esperti di valutazione ambientale, progettisti in riqualificazione urbana, esperti di fattibilità di programmi di azioni ed interventi, tecnici della gestione ambientale.



mercoledì 4 febbraio 2015

Assunzioni 2015 i casi di esonero contributivo



Per fruire dello sgravio triennale contributivo per le assunzioni 2015, il lavoratore assunto non deve aver svolto attività con contratto d’apprendistato (se a tempo indeterminato) e con contratto di somministrazione nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

La piena ammissibilità è prevista sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di attività svolte dal lavoratore con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo. L’INPS fa chiarezza in merito alle condizioni generali per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Arrivano le istruzioni INPS sullo sgravio triennale relativo alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La circolare n.17 del 29 gennaio 2014 offre chiarimenti operativi utili per l’utilizzo del nuovo regime di esonero entrato in vigore dall’inizio dell’anno, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di Stabilità 2015, con i commi da 118 a 124 dell’articolo 1.

Dunque sia i datori di lavoro che abbiano già effettuato le assunzioni (ricordiamo che anche se collocato idealmente nell’ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti che ancora non è operativo, risulta normativamente anche da un punto di vista della sua entrata in vigore, non collegato ) che quelli più prudenti in quanto attendevano i chiarimenti sulle condizioni, hanno ora contezza del pensiero dell’Istituto sull’incentivo.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all’anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in alcuni casi possono coesistere con l’ultimo arrivato.

In primo luogo tra le soluzioni alternative - ancorché non sia qualificabile come un’agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) - va considerato l’apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.

L’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale, oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che il carico contributivo datoriale è pari all’11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all’1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia quest’ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016e necessita del rispetto delle regole.

Dalle premesse è facile desumere la convenienza della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale peraltro la pena di ricordare che, in relazione ai recenti orientamenti dell’Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l’assunzione deve essere a tempo pieno.

Il diritto al bonus è legato a condizioni soggettive relative al soggetto da assumere ed altre in capo al datore di lavoro. riassumiamo le opzioni.

Lavoratore non occupato con un contratto a tempo indeterminato

Il primo requisito del lavoratore assunto è quello che il soggetto non deve essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

È un periodo mobile e la verifica va effettuata in relazione al soggetto da assumere il quale non deve aver avuto una occupazione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L’Istituto conferma che non è possibile usufruire dell’esonero nel caso in cui in tale periodo pregresso il lavoratore abbia già svolto attività con contratto d’apprendistato.

Ciò perché tale contratto, ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 167/2011 è un contratto a tempo indeterminato; naturalmente se tale contratto fosse stato stipulato a tempo determinato nei casi consentiti, la causa ostativa non ricorre.

Anche l’occupazione con contratto di somministrazione risulta ostativa. Piena compatibilità invece sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato.

Nel primo caso, tale possibilità è ammessa per l’INPS anche se la stipulazione fosse stata a tempo indeterminato in quanto l’istituto rappresenta un contratto privo di stabilità che non consente la fruizione dell’incentivo nel caso di assunzione e dunque, coerentemente, non può di converso rappresentare un impedimento nel caso di nuova assunzione questa volta con contratto comune a tempo indeterminato.

Evidentemente, a maggior ragione vista la natura non subordinata del rapporto, l’incentivo spetta in caso di attività svolte dal lavoratore neo assunto con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo.

L’esonero non spetta inoltre ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i medesimi, tenendo conto anche di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nel corso del periodo da ottobre a dicembre 2014.

Assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio

Altro aspetto che impedisce di godere dell’esonero riguarda l’eventuale assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio.
In tal caso, la circolare sottolinea che tale ipotesi vada verificata in capo al datore di lavoro che l’assume.




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