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lunedì 14 novembre 2016

INPS: cumulo stipendio e pensione



L’INPS, con la circolare n. 195/2016, ha fornito chiarimenti per la corresponsione delle mensilità aggiuntive e dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni percepite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni. In assenza di un intervento da parte del legislatore, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina previgente, viene così ammesso il cumulo integrale tra pensione e retribuzione.

Quindi è stato riconosciuto integralmente il diritto dei pensionati ex-INPDAP di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

In particolare l’INPS ha spiegato che, con riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.

Per questo INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotteranno una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento di tali emolumenti anche a favore di coloro che non hanno presentato ricorso in merito.

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l’attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l’attività di lavoro autonomo.

La trattenuta è effettuata nei casi previsti:
sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’INPS che eroga la pensione;

sugli arretrati di pensione, dall’INPS, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;

sulla pensione, dall’INPS, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Per i titolari di assegno di invalidità la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se supera cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo può subire un secondo taglio.

Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:
con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

PENSIONE DI INVALIDITA’

Se la pensione di invalidità è superiore al trattamento minimo può subire una trattenuta. Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata:

con almeno 40 anni di contributi non si effettua la trattenuta, perché in questo caso la pensione di
invalidità è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;

con meno di 40 anni di contributi si effettua la trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Sono altresì applicabili le norme che prevedono per il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia:

la sospensione della pensione di invalidità se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa è superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

PENSIONE DI INABILITÀ
La pensione di inabilità è incompatibile

con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero;

con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.

LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA LAVORO
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità interessati devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef (mod. UNICO), al fine di determinare l’esatta misura della trattenuta da operare.

In particolare devono presentare:

la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente.

la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.


giovedì 1 ottobre 2015

Nuovo Ccnl colf e badanti 2015 tredicesima mensilità, TFR e licenziamento o dimissioni



Ecco il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (in vigore dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016).

Il rapporto tra il datore di lavoro e il collaboratore domestico può terminare:

• a seguito delle dimissioni del lavoratore: in questo caso il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso indicato nel contratto collettivo nazionale;

• a seguito di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro;

• nei rapporti a tempo determinato nel momento in cui il contratto viene a scadenza naturale;

• per licenziamento da parte del datore di lavoro che normalmente assume le forme del licenziamento disciplinare dal momento che è difficile ipotizzare casi di licenziamento per motivazione economica in casi di lavoro prestato in famiglia.

Tredicesima mensilità
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Al lavoratore, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre, spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. La mensilità matura in base ai mesi di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed anche durante assenze retribuite per malattia, infortunio, maternità. Non matura per aspettative, assenze e permessi non retribuiti. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio.

TFR (Trattamento di fine rapporto)
Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti.
2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto.
3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
o il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
o il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per licenziamento o dimissioni
Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.

In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


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