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domenica 7 gennaio 2018

INPS: cassetto previdenziale per il lavoro domestico



Il Cassetto nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’INPS, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Una volta entrati nella servizio dedicato al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale lavoro domestico”. 

Il nuovo servizio è rivolto ai datori di lavoro domestico che possono consultare i dati relativi ai contratti in essere o passati, ai pagamenti versati o da versare, effettuando eventuali versamenti dovuti attraverso il portale dei pagamenti. Si tratta del Cassetto Previdenziale LD, che consente di visualizzare le informazioni presenti nell’archivio dell’INPS, proposti in modo organico e semplice da consultare, sia al datore di lavoro sia all’intermediario.

Il servizio è ottimizzato sia per la consultazione da pc sia per i dispositivi mobile, smartphone e tablet. A seconda della profilazione dell’utente, sono rese disponibili solo le funzionalità ad esso accessibili. Il percorso di accesso è il seguente:

Home page sito INPS > prestazioni e servizi > naviga per utente > Aziende, enti e datori di lavoro > Datori di lavoro domestico > PIN e codice fiscale > Cassetto previdenziale LD.

Una volta entrati nella sezione dedicata al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale LD”.

Attraverso questo nuovo applicativo, gli utenti possono utilizzare le varie attività di consultazione previste per:

visualizzare la posizione anagrafica del datore di lavoro, compresi i dati del soggetto delegato;

visualizzare la lista dei rapporti di lavoro domestico instaurati dal datore di lavoro e i dati di dettaglio;

visualizzare, per ogni rapporto di lavoro, il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati negli ultimi cinque anni e dei pagamenti ancora da effettuare, con indicazione della data di scadenza.

Nei primi mesi del 2018 il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico verrà implementato con la funzionalità della “Comunicazione Bidirezionale” e sarà resa disponibile la procedura che consente di prendere un appuntamento con un esperto di Sede e poter risolvere eventuali anomalie nella posizione previdenziale.

Nella fase di transizione al nuovo strumento quale unico canale di accesso, continuano a rimanere attive tutte le funzionalità a favore dei datori di lavoro domestico già presenti sul sito internet dell’Istituto.

Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro avrà la possibilità di:

consultare i dati anagrafici del datore che sono registrati negli archivi centrali dell’INPS,

consultare i dati anagrafici dell’intermediario delegato dal datore. Se il datore di lavoro ha conferito delega ad un consulente/commercialista o associazione datoriale il Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico ne esporrà la relativa anagrafica;

cercare e consultare il dettaglio dei rapporti di lavoro in stato Attivo,  Cessato, In verifica presso la sede, Respinto, Annullato presenti negli archivi dell’Istituto relativi agli ultimi cinque anni;
consultare i pagamenti versati o da versare dal datore negli ultimi cinque anni contributivi. Saranno consultabili i pagamenti in stato: incassato, incassato in lavorazione, da effettuare, da Recupero Crediti o di cui è stata richiesta sospensione;

accedere direttamente alla home page del sito per la gestione dei pagamenti (portale dei pagamenti);

accedere direttamente alla home page del sito per la gestione del lavoro domestico;

consultare le comunicazioni inviate o da inviare all’INPS (Funzionalità per ora non attiva);

gestire la comunicazione e gli appuntamenti verso la sede INPS(Funzionalità per ora non attiva).




domenica 29 gennaio 2017

Colf e badanti: i contributi per il 2017



Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Restano invariate rispetto all'anno scorso le fasce retributive e i relativi contributi dovuti all’Inps per il lavoro domestico.

Rispetto agli anni scorsi l’Inps nella circolare ha aggiunto una precisazione, in risposta alle domande arrivate dalle sedi territoriali, per quanto riguarda i casi di regolarizzazione a integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana. Se, per esempio, viene presentata una domanda di regolarizzazione per integrare le ore di un collaboratore per il quale sono state già pagate almeno 25 ore per settimana, deve essere mantenuto il calcolo della quarta fascia contributiva, quella riferita all’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Sul fronte del lavoro domestico la Federazione italiana datori di lavoro domestico, è intervenuta sul tema dei voucher in occasione di un’audizione alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. «Solo un’equilibrata combinazione di limitazioni, di importo e temporali, - ha affermato Andrea Zini a nome della Federazione - può garantire che i voucher vengano effettivamente usati per retribuire prestazioni a carattere straordinario e non, come invece molto spesso accade, in sostituzione di un regolare contratto di lavoro». La soluzione proposta consiste nell'introduzione di un limite di 2mila euro all’anno per i datori di lavoro domestico, da spendere in un massimo di 3 mesi e non superando la soglia di 30 giorni.

Quindi contributi previdenziali ed assistenziali invariati anche nel 2017 per i collaboratori domestici. I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori che non sono soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2017. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione. Il pagamento si può effettuare tramite bollettino Mav, utilizzando il circuito "Reti Amiche" (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) o sul sito dell'Inps.

Come si calcolano i contributi 
Nel lavoro domestico però, è bene ricordarlo, il calcolo dei contributi segue regole diverse da quelle valide per le altre categorie professionali. Il conteggio è infatti forfettario: la differenza sono le ore di lavoro superiori o inferiori a 24 settimanali. Sopra questa soglia il contributo è fisso e non dipende dall'effettiva retribuzione. Questo perché le aliquote di contribuzione IVS per colf e badanti sono inferiori (17,4% rispetto al 33% della generalità degli assicurati). Dal 2013 inoltre, ma solo per i contratti a tempo determinato, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo dell’1,40% di finanziamento dell’Aspi.



giovedì 1 ottobre 2015

Nuovo Ccnl colf e badanti 2015 lavoro notturno



Innanzitutto è considerato notturno il lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Nel caso di lavoro ad ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le 5.00 di mattina.

Il lavoro notturno viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione base oraria concordata. Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro e oltre il monte ore settimanale massimo consentito è da qualificarsi come lavoro straordinario notturno, con maggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria.
In generale, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore.
Nel caso assistenza notturna da parte di lavoratori sono previsti diversi tipi di inquadramenti e specifiche retribuzioni in base al lavoro svolto.

Il testo del rinnovo del CCNL prevede in caso di:
• semplice presenza/attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti il livello B super
• prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti autosufficienti il livello C super super per lavoratori non formati
• prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti autosufficienti il livello D super super per lavoratori formati

Il Lavoro notturno svolto tra le ore 22 e le ore 6, se ordinario- è compensato con il 20% .

Presenza notturna
I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.

Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.

Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico.

Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

Assistenza notturna
È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.

Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.

La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.

Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".

Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all’assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.

Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.

Nel caso in cui l’assistenza riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.

Nel caso in cui l’orario non rientrassi completamente nella fascia notturna prevista, la si applicheranno i parametri retributivi previsti per l’assistenza notturna soltanto alla frazione di orario ricompresa tra le 22 e le 8; le rimanenti ore dovranno essere retribuite secondo i parametri normali.

Rimane comunque ferma la prescrizione di una giornata lavorativa massima di 10 ore non
consecutive, se convivente e 8 ore non consecutive, se non convivente.

Presenza notturna livello unico euro 651,27.

Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 972,67.
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.102,36.- (7,20 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.361,75.- (869 x ora).


Nuovo Ccnl colf e badanti 2015 tredicesima mensilità, TFR e licenziamento o dimissioni



Ecco il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (in vigore dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016).

Il rapporto tra il datore di lavoro e il collaboratore domestico può terminare:

• a seguito delle dimissioni del lavoratore: in questo caso il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso indicato nel contratto collettivo nazionale;

• a seguito di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro;

• nei rapporti a tempo determinato nel momento in cui il contratto viene a scadenza naturale;

• per licenziamento da parte del datore di lavoro che normalmente assume le forme del licenziamento disciplinare dal momento che è difficile ipotizzare casi di licenziamento per motivazione economica in casi di lavoro prestato in famiglia.

Tredicesima mensilità
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Al lavoratore, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre, spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. La mensilità matura in base ai mesi di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed anche durante assenze retribuite per malattia, infortunio, maternità. Non matura per aspettative, assenze e permessi non retribuiti. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio.

TFR (Trattamento di fine rapporto)
Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti.
2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto.
3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
o il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
o il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per licenziamento o dimissioni
Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.

In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Nuovo Ccnl colf e badanti 2015 assunzione ed inquadramento


Ecco il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (in vigore dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016).

Il contratto si applica ai lavoratori, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto di lavoro.

All'atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalla legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.

Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.

Nella lettera di assunzione, devono essere indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

data dell’inizio del rapporto di lavoro;

livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;

durata del periodo di prova;

esistenza o meno della convivenza;

la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;

durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;

eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;

collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;

retribuzione pattuita;

luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);

periodo concordato di godimento delle ferie annuali;

indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.

La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questo caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

per sostituire lavoratori in ferie;

per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Inquadramento dei lavoratori  Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.

Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).

Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti

Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).

Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D Super
assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

domenica 27 gennaio 2013

Guida al contributo di licenziamento per colf e badanti

I lavoratori domestici sono domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte.

In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;

30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;

15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene
trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Dal 1° gennaio 2013 chi licenzia una collaboratrice domestica dovrà versare fino a 1.450 euro. La somma si aggiunge al Tfr e alla 13esima e vale per i licenziamenti per giusta causa: ad esempio quando la colf non viene al lavoro o ha rubato in casa.

Diciamo che sono veri e propri nuovi contributi dovuti all’Ente di previdenza (Inps) anche se c'è giusta causa, e non va pagata solo se è il lavoratore a dimettersi o se ovviamente il contratto viene risolto consensualmente.

Quindi con le nuove norme sul lavoro anche per i collaboratori domestici, come per gli altri lavoratori dipendenti, la riforma del mercato del lavoro approvata dal governo Monti prevede il «contributo di licenziamento» che può arrivare fino a 1.450 euro. Una somma che il datore di lavoro deve versare obbligatoriamente all'Inps e che si aggiunge al trattamento di fine rapporto e alla quota della tredicesima già maturata. E’ un vero e proprio esborso che servirà a finanziare l'Aspi e la mini Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che proprio a partire dal primo gennaio del 2013 sostituiscono l'indennità di disoccupazione.

Per calcolare quanto si dovrà versare all'Inps si deve devono considerare per ogni anno di anzianità lavorativa 438,80 euro. Se l'anzianità di servizio è inferiore all'anno, andranno conteggiati soltanto i mesi effettivamente lavorati. Dunque, sei mesi di lavoro come colf corrispondono alla metà della quota: 241,90 euro. In ogni caso non è possibile conteggiare più di tre anni: con un tetto massimo di 1.451,40 euro.

L’Assindatacolf, l'Associazione sindacale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari ha sostenuto che: «Il contributo è previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivi al primo gennaio del 2013». E riguarda anche i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo, che possono scattare, per esempio, quando la colf o la badante non si presenta più al lavoro.

domenica 9 settembre 2012

Lavoratori stranieri, regolarizzazione a partire dal 15 settembre 2012


Al via la procedura di regolarizzazione degli immigrati impiegati senza regolare contratto di lavoro.

Un mese di tempo per regolarizzare la posizione degli stranieri presenti irregolarmente in Italia. Dal 15 settembre al 15 ottobre i datori di lavoro potranno sanare la propria posizione in merito a dipendenti extracomunitari presentando domanda di regolarizzazione, in armonia con il Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, in vigore dal 9 agosto.

Il Decreto ha permesso l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta ai datori di lavoro di impiegare cittadini con soggiorno irregolare, con sanzioni e provvedimenti in caso di inadempienza.
Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, a partire dal 7 settembre 2012.

Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento di persone, anche minori, per prostituzione o altre attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p, datori con lavoratori privi del permesso di soggiorno e che non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico salvo cause forza maggiore.
Nella circolare si ricordano i vari passaggi che i datori di lavoro devono seguire: dopo il pagamento dei mille euro, sarà necessario presentare l'istanza telematica attraverso il sito del ministero dell'Interno. La procedura telematica sarà attiva dalle 8 del 15 settembre, fino alla mezzanotte del 15 ottobre.

Per l'invio della domanda i datori potranno farsi assistere anche dai patronati, come già è avvenuto per le precedenti sanatorie. A differenze delle regolarizzazioni degli anni scorsi, però, stavolta non è stata fissata una quota massima di ammissione. Non sarà, quindi, necessario affrettarsi nell'invio della domanda.

Esclusi anche i lavoratori stranieri con provvedimento di espulsione, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380, o che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Esclusi anche rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito i codici tributo REDO (lavoro domestico) e RESU (lavoro subordinato), per l'esatta compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi da parte del datore di lavoro.

Ci sono vincoli anche per i datori di lavoro: il reddito mimino deve essere di 20mila euro nel caso in cui un nucleo familiare composto da un solo percettore di reddito voglia regolarizzare un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare. Tale reddito sale a 27mila se nella famiglia ci sono più soggetti conviventi. Per sanare la posizione di un lavoratore di un altro settore, invece, bisognerà dimostrare di avere un reddito annuo di almeno 30mila euro. Per regolarizzare una badante, invece, non è previsto alcun reddito minimo.

Un altro requisito indispensabile riguarda la durata del rapporto di lavoro che deve essere in atto almeno dal 9 maggio scorso.

giovedì 16 giugno 2011

Lavoro domestico: approvata intesa

Parliamo di lavoro domestico, l'Assemblea dell'organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha approvato a Ginevra una convenzione storica sui diritti fondamentali dei lavoratori domestici. Il testo è stato approvato con un'ampia maggioranza dalla 100/esima assemblea dell'Ilo, che riunisce ogni anno rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori dei 183 paesi membri dell'Assemblea. Per il direttore generale dell'Ilo, Juan Somavia, si tratta di "un passo importante per fare del lavoro domestico un lavoro dignitoso".
L’intesa ha risposto alla domanda di riconoscimento sociale, di dignità e di parità di diritti sul lavoro per circa 100 milioni, nel mondo, di lavoratori domestici, per l'83% donne, in numero consistente migranti. L’intesa stabilisce per i lavoratori domestici gli stessi diritti fondamentali degli altri lavoratori, definisce orari di lavoro accettabili e’ l'obbligo del riposo settimanale, limita e regola il pagamento in natura, stabilisce chiare regole di assunzione e di condizioni di lavoro, riconosce il diritto all'organizzazione sindacale e alla contrattazione collettiva. Introduce particolare attenzione ai diritti e alle condizioni di lavoro dei migranti e assegna ai servizi di ispezione del lavoro la possibilità di monitorare il rispetto dei diritti lavorativi anche per questa categoria di lavoratori.
I nuovi standard fissati dall’Ilo stabiliscono che i lavoratori domestici che si prendono cura delle famiglie devono avere in tutto il mondo gli stessi diritti fondamentali degli altri lavoratori: orari ragionevoli di lavoro, riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, un limite sul pagamento in natura, informazioni chiare su termini e condizioni di impiego, nonché il rispetto dei principi fondamentali e diritti sul lavoro, compresa la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.
L'approvazione del’intesa conferma l'importante ruolo dell'ILO come agenzia dell'ONU con il mandato di definire le norme internazionali del lavoro, applicabili a tutti gli stati. Mentre la Raccomandazione è immediatamente operativa, la Convenzione deve essere ratificata dai diversi stati.
In tre casi su quattro (76,2%) il lavoro familiare delle coppie è ancora a carico delle donne. Dato che è  emerso dai dati Istat, riferiti al 2008-2009, diffusi alla Conferenza nazionale della famiglia. Il dato è di poco più basso di quello registrato nel 2002-2003 che era 77,6%. Per l'Istituto centrale di statistica, persiste  una forte disuguaglianza di genere nella divisione del carico di lavoro familiare tra i partner, ma questo deriva dall’impegno lavorativo della coppia.
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