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domenica 14 aprile 2019

Riscatto laurea agevolato: come fare domanda



L’agevolazione riguarda infatti gli anni di corso dal 1996, periodo di competenza del metodo contributivo, una condizione ben più stringente rispetto al limite di età dei 45 anni che verrà cancellato in caso di approvazione del testo da parte del Parlamento: il riscatto della laurea è agevolato, infatti, solo per gli anni di corso dal 1996 in poi.

Questo non significa che non si possano riscattare gli anni precedenti, ma chiaramente il costo sarà ben più alto. E non significa neanche che al riscatto agevolato possano accedere solo coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in avanti.

Prendiamo il caso di un 50enne, diplomato nel 1988: se ha iniziato l’università nel 1989, concludendola nel 1993, non potrà beneficiare del riscatto agevolato, perché si è laureato “troppo presto”. Potrà ovviamente seguire la strada standard del riscatto. Prendiamo invece un 45enne: nato nel 1974 potrà sì riscattare gli anni di corso a un costo agevolato, ma solo per gli anni dal 1996 in poi solo 2 anni o poco più. Per gli altri anni - precedenti al 1996 - potrà decidere di riscattarli a un costo però più elevato. Si ricorda che il riscatto può essere anche parziale e non riguardare tutti gli anni di studio.

Di fatto la nuova misura del riscatto della laurea può essere pienamente goduta per chi è nato dal 1977 in avanti e si è iscritto all’università proprio nel 1996. Beneficio pieno dunque per tutti gli under 42enni.

La nuova facoltà di riscatto agevolato, ai fini previdenziali, dei periodi non coperti da contribuzione è stata introdotta in via sperimentale dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Con la circolare n. 36/2019 l’INPS ha fornito indicazioni circa le modalità applicative della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del diploma di laurea o titolo equiparato (comma 6, articolo 20 del Dl n. 4 /2019), da valutare nel sistema contributivo.

Da sottolineare che la legge di conversione n. 26/2019, ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dunque, a partire dal 30 marzo 2019, è possibile accedere al riscatto di laurea agevolato indipendentemente dall’età anagrafica del richiedente, a condizione che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.

Il decreto legge n. 4/2019 è entrato in vigore il 29 gennaio 2019 e con esso i nuovi istituti per il riscatto agevolato della laurea e dei periodi non coperti da contribuzione che si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Le domande di riscatto di laurea agevolato possono riguardare solo il corso legale universitario di studi (non i periodi fuori corso), a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio, e devono essere presentate con le stesse modalità previste per il normale riscatto di laurea e dei periodi non lavorati.

La domanda di riscatto si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV che lo stesso INPS invierà con il provvedimento di accoglimento. Comunicando il numero della pratica e il codice fiscale è possibile pagare rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” o utilizzando il sistema pagoPA con la modalità “Pagamento online” tramite carta di Credito, debito, prepagata, addebito in conto, oppure con la modalità “Avviso di Pagamento pagoPA”, stampando l’avviso di pagamento contenente il codice IUV (Identificativo Unico del Versamento) e recandosi in uno dei PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), sportelli bancari, istituti di pagamento ed esercenti, aderenti al circuito di pagoPA.

È possibile inoltre scegliere il pagamento rateale, anche mediante addebito diretto sul conto, compilando il modello SDD in cui indicare l’opzione a importo fisso predefinito. Attenzione però, questa opzione implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). L’addebito automatico può essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Come calcolare l’onere di riscatto
Per quanto concerne in particolare il riscatto dei corsi universitari di studi per periodi che si collocano nel sistema contributivo l’onere dei periodi di riscatto si traduce in:

Un contributo, per ogni anno riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Tradotto: l’onere di riscatto va calcolato prendendo come riferimento il minimale degli artigiani e commercianti, vigente utilizzando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), entrambi vigenti nell’anno di presentazione della domanda. L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Si tratta di una modalità di calcolo alternativa a quelle precedentemente già in vigore. L’interessato, a patto di possedere i requisiti richiesti, potrà dunque optare per la modalità di calcolo a lui più conveniente, ovvero è possibile richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto dalla legge.

Per quanto riguarda la nuova modalità di calcolo, introdotta questa opzione è esercitabile solo per le domande presentate successivamente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore della disposizione.

Casi di esclusione

in caso di riscatto del corso di studi già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;

se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;

in caso di riscatto non ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. Attenzione però, il calcolo dell’onere terrà conto della nuova data di presentazione della domanda.



sabato 20 aprile 2013

Retribuzioni di produttività all'imposta del 10% per il 2013

Anche per l’anno 2013, è stata approvata la detassazione di salari di produttività. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo del 2012, del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri, l'agevolazione è entrata nella fase operativa. I lavoratori del settore privato, che nel 2012 hanno conseguito una retribuzione da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, potranno beneficiare di una tassazione al 10% al posto dell'Irpef sugli importi di massimo 2.500 euro erogati per incrementare la produttività.

L’agevolazione è stata introdotta, in forma sperimentale nel 2008 e successivamente sempre rinnovata anche su richiesta di aziende e sindacati. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR.

Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.

Pagare il 10% in luogo di queste percentuali, è considerevole nella retribuzione netta in busta paga. Si tratta di una agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.

La versione attuale accoglie alcune novità rispetto all’anno scorso. I parametri individuati negli accordi, sulla base del Dpcm, possono essere sostanzialmente di due tipi. Il primo, a cui agganciare le retribuzioni di produttività, è costituito da indicatori quantitativi relativi a produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il secondo, più complesso, richiede l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:

ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;

distribuzione flessibile delle ferie;

adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;

attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze (ossia interscambiabilità delle funzioni).

L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Ricordiamo che nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.

Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc.,  non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino.

Il lavoratore può dedurre le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel modello Cud consegnato dal lavoratore.

domenica 17 febbraio 2013

INAIL: per l'autoliquidazione il 18 febbraio 2013 termine per le correzioni




Ricordiamo che entro il 18 febbraio 2013 i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL a saldo 2012 e acconto 2013, mentre le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere presentate entro il 18 marzo esclusivamente per via telematica.

 
A pochi giorni dal termine l' INAIL - con la nota 1091/2013 - ricorda che la revisione della spesa o spending review ha azzerato per quattro anni (dal 2012 al 2015) l'agevolazione prevista per l'assunzione dei dirigenti da parte delle aziende che hanno alle proprie dipendenze meno di 250 dipendenti. Si tratta della possibilità di usufruire di uno sconto pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza, per una durata non superiore a dodici mesi. Le aziende che hanno già eseguito i calcoli per l'autoliquidazione, inserendovi anche l'agevolazione abolita, dovranno procedere al ricalcolo e, qualora abbiano già pagato, versare la differenza di premio (entro il 18 febbraio). È facoltà delle aziende provvedere a rinviare la dichiarazione delle retribuzioni, se già trasmessa.

Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50%, prevista dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata.

I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono, pertanto, ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013.

Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.

Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).
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