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sabato 13 ottobre 2012

Auto aziendali regime fiscale 2012-2013


Sulle auto aziendali arriva un giro di vite sulla deducibilità, da parte delle imprese, dei costi sostenuti: la percentuale scenderebbe dal 27 al 20%. Già la riforma del Lavoro del minostro Elsa Fornero aveva previsto dal 2013 un abbassamento della deducibilità dei costi delle auto aziendali.

Con il nuovo regime fiscale in vigore l’uso delle auto aziendali non si rivelerà più conveniente per le aziende che ne faranno utilizzo. La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali, che è stata ridotta dal 40% al 27,5%, e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali stanno portando molte imprese a scegliere di intestare le autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci.

Gli provvedimenti governativi prevedono l'abbassamento, a partire dal 2013, dell'aliquota di detraibilità dall'attuale 40% (per i veicoli adibiti a uso "non esclusivamente strumentale") al 27,5%, mentre per quelli in uso promiscuo ai dipendenti l'aliquota dovrebbe passare dal 90 al 70%. Mentre le ultime informazioni circolate in merito alla legge di stabilità ipotizzano una deducibilità ridotta addirittura al 20%. Insomma, un'ulteriore pesante mazzata sui conti che andrebbe in senso esattamente contrario rispetto a quanto auspicato dalle aziende che operano nel settore dell'autonoleggio e dalle società loro clienti, le quali reclamano da tempo un adeguamento del trattamento fiscale delle auto al regime in vigore negli altri maggiori Paesi dell'Unione Europea, dove la detraibilità è stabilita al 100%.

La richiesta di rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità Ires o Irpef di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità del rimborso, in capo al precettore.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, per quanto riguarda questi rimborsi, che sia possibile dedurre il totale delle tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza. Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, cioè 20 se con motore diesel.

Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. Una risoluzione delle Entrate ha chiarito che per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi).

Quindi per le auto aziendali, cala la deducibilità. E nella legge di stabilità entra anche la possibilità di effettuare erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e usufruire di uno sconto fiscale pari al 19% dell'erogazione. Il Fondo è stato istituito nel 1993 con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito. Il meccanismo previsto dalla legge di stabilità è simile a quello delle donazioni ai partiti e movimenti politici, con l'obiettivo di incentivare l'abbattimento del debito pubblico.
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