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domenica 24 marzo 2013
Aspi e mini-aspi, modifiche alla legge di stabilità 2013
L'INPS, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2013, precisa ed integra le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione Aspi e mini–Aspi, soprattutto per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013). In particolare ha apportato alcune modifiche ed integrazioni relativamente alla durata delle indennità, la sospensione della mini-Aspi e l’applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Con la circolare nr. 37 dello 14 marzo 2013, l’INPS ha precisato che:
La durata delle indennità
Con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione Aspi per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Ambito temporale nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi. Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione.
Alla luce di queste modifiche, la circolare precisa che:
a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La sospensione della mini-Aspi
La legge di stabilità, modifica anche il meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione mini-Aspi là dove all’art. 2, comma 21, l’inciso “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Pertanto relativamente al punto 3.2 (durata della prestazione), primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-Aspi sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-Aspi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
La legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione Aspi applicabili anche all’indennità mini-Aspi. In particolare, per l’indennità mini-Aspi è stato eliminato il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento .
Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-Aspi, ’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma.
Istruzioni contabili
Al fine di rilevare gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dall’esercizio 2013, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica evidenza contabile:
PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata Aspi, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l’indennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-Aspi, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall’art. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento.
L’onere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
Per la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:
PTA30100 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;
PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;
GAU30179 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);
GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).
Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni Aspi e mini-Aspi ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).
La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione in uso.
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