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sabato 12 ottobre 2013

Una speranza per il 2014, più soldi in busta paga



Il 2014 potrebbe iniziare nel migliore dei modi per gli italiani. Il governo starebbe infatti studiando una riduzione del cuneo fiscale che avrebbe un beneficio sulle buste paghe dei lavoratori.

“Nel 2014 i lavoratori italiani avranno un beneficio in busta paga, ne discuteremo con le parti sociali e ci saranno vantaggi anche per le imprese”, una promessa del premier Enrico Letta, che ha sottolineato che “la legge di stabilità avrà come cuore la riduzione del cuneo fiscale”.

La misura che sarà contenuta nella legge di stabilità 2013. Potrebbe valere tra i 250 e i 300 euro sulla busta paga un ipotetico intervento sul cuneo fiscale di 2,5 miliardi di euro destinato ai lavoratori. E' quanto possibile calcolare considerando l'intervento sulle detrazioni Irpef per il lavoro dipendente e presumendo che del possibile intervento di 4-5 miliardi nella legge di stabilità

Però secondo fonti sindacali, si può calcolare più o meno per ogni 100 euro di aumento medio di stipendio, attraverso l’aumento delle detrazioni Irpef sul lavoro dipendente, circa 1 miliardo di spesa. Ma tra le ipotesi potrebbero esserci anche quelle di mettere un tetto al reddito, per usufruire delle detrazioni. Come c’è anche il capitolo pensionati.

Si tratta dunque di cifre non elevatissime, in media circa 20-25 euro al mese, che possono dare un piccolo contributo positivo alla ripresa dei consumi e alla competitività dell'economia, senza però fare miracoli. Infatti, per ridurre davvero il cuneo fiscale ci vogliono tanti soldi, molto più dei 4-5 miliardi di cui si sta parlando. Va ricordato, infatti, che i contributi sociali pagati ogni anno dalle imprese sulle retribuzioni raggiungono complessivamente la cifra smisurata di quasi 220 miliardi di euro. Destinando alle aziende la metà dei tagli promessi dal governo (cioè 2,5 miliardi su 5), il sistema Italia otterrebbe una riduzione del costo del lavoro totale di poco superiore all'1%.

Su come si snoderanno le misure sul cuneo fiscale, che è l’incidenza sugli stipendi di contributi e imposte cioè la differenza, pari oggi a oltre il 46%, tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del dipendente, si possono fare solo ipotesi. Stando alle cifre circolate finora, pari a circa 2,5 miliardi a favore del lavoro a cui se ne aggiungerebbero altrettanti destinati alle imprese, il beneficio nelle buste paga potrebbe valere tra i 250 e i 300 euro, forse erogati in un’unica tranche . Le imprese «avranno un vantaggio che sarà una spinta ad assumere e capitalizzare le loro imprese» ma solo se « assumeranno con contratti a tempo indeterminato».

Stando invece ai calcoli che si possono fare sulla base delle cifre sull'erosione fiscale fornite dal ministero dell'Economia nel 2011, le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione costano 37,726 miliardi. Gli interessati, tra lavoratori e pensionati sono 36,281 milioni per un beneficio pro capite di circa 1.040 euro.

Aumentando di 2-3 miliardi di euro la dotazione di queste detrazioni si avrebbe un beneficio secco medio per ciascuno (tra lavoratori e pensionati) di 70-80 euro l'anno. Solo mettendo paletti sulla platea dei beneficiari si potrebbe dunque arrivare a bonus superiori a queste cifre.

domenica 24 marzo 2013

Aspi e mini-aspi, modifiche alla legge di stabilità 2013


L'INPS, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2013, precisa ed integra le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione Aspi e mini–Aspi, soprattutto per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013). In particolare ha apportato alcune modifiche ed integrazioni relativamente alla durata delle indennità, la sospensione della mini-Aspi e l’applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Con la circolare nr. 37 dello 14 marzo 2013, l’INPS ha precisato che:

La durata delle indennità
Con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione Aspi per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Ambito temporale nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi. Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione.

Alla luce di queste modifiche, la circolare precisa che:
a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi dodici mesi  precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La sospensione della mini-Aspi
La legge di stabilità, modifica anche il meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione mini-Aspi là dove all’art. 2, comma 21, l’inciso “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.

Pertanto relativamente al punto 3.2 (durata della prestazione), primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-Aspi sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-Aspi, anche i periodi di  contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro

Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

La legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione Aspi applicabili anche all’indennità mini-Aspi. In particolare, per l’indennità mini-Aspi è stato eliminato il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento .

Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-Aspi, ’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma.

Istruzioni contabili
Al fine di rilevare gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dall’esercizio 2013, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica evidenza contabile:

PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata Aspi, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo  2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l’indennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-Aspi, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall’art. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento.

L’onere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Per la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:

PTA30100 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;
PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;
GAU30179 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);
GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).

Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni Aspi e mini-Aspi ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).

La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione in uso.

sabato 2 febbraio 2013

Lavoro: aziende con le mani legate per assumere

Allarme rosso per l'assunzione di lavoratori licenziati e disoccupati. La legge di stabilità ha tagliato i fondi, azzerando gli incentivi necessari a dare lavoro agli ex dipendenti di imprese con meno di 15 addetti: le aziende che offrono occupazione si trovano di fatto con le mani legate perché non possono usufruire degli sgravi contributivi, riservati agli iscritti alle liste di mobilità. Liste precluse a chi è licenziato da un'impresa con meno di 15 addetti. Lo denuncia Unimpresa che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Monti,e al ministro del Lavoro, Fornero. Sollecitando una immediata azione affinché si ristabilisca il principio di uguaglianza tra lavoratori ed aziende e affinché il Governo attivi ogni urgente iniziativa per ripristinare le disposizioni della legge 236/93 (articolo 4).

”La legge di stabilità per il 2013 non ha rifinanziato le agevolazioni, legate all’iscrizione nella lista di mobilità, per le aziende che assumono lavoratori licenziati in forma individuale e in gran parte provenienti da piccole aziende” ha spiegato il delegato alle relazioni industriali di Unimpresa, Paolo Stern. Secondo il responsabile delle relazioni industriali di Unimpresa “la mancata possibilità di fruire dei benefici della mobilità determina, per le aziende che vogliono assumere nuovo personale, un aggravio di costi contributivi di circa il 20%. Sono proprio le PMI quelle maggiormente penalizzate dalla mancata proroga del beneficio perché lo stesso incide pesantemente  in quel bacino occupazionale di riferimento. Infatti generalmente la mobilità infra-aziendale del personale avviene per categorie di imprese omogenee e quindi le piccole imprese ricercano spesso personale che abbia maturato esperienza in ambiti simili ai propri. Oggi l’assunzione di questo tipo di personale non è più incentivata”.

“Da non sottovalutare – aggiunge Stern – la circostanza che per i lavoratori espulsi nell’ambito di procedure collettive il regime della mobilità persisterà fino a tutto il 2016. Ancora una volta le imprese più piccole ed i loro occupati subiscono un trattamento di sfavore che rischia di far disperdere patrimoni di alta professionalità in un periodo in cui il Paese non può permettersi di perdere nemmeno un ulteriore posto di lavoro”.

domenica 13 gennaio 2013

Detrazioni fiscali 2013 figli a carico in busta paga

Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici si vedranno a partire dal 1° gennaio 2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 utilizzando il modello Unico 2014.

L'aumento delle detrazioni per i figli è disposto dalla legge di stabilità gia riportato su queste pagine.  

Quindi dal primo gennaio 2013 aumentano le detrazioni per i figli a carico. Gli effetti si faranno sentire già nella prima busta paga dell’anno. Nelle regioni con debito sanitario i benefici saranno annullati dall’aumento di altre imposte.

Dal 2013, per i figli a carico, si ha perciò diritto a una detrazione dall'imposta lorda di 950 euro per ogni figlio, che salgono a 1.220 euro per i figli con meno di 3 anni. Per i portatori di handicap, questi importi vanno aumentati di 400 euro ciascuno. È bene ricordare, però, che queste cifre sono solo puramente indicative. Le detrazioni, infatti, variano a seconda del reddito del dichiarante: più è alto, più le detrazioni diminuiscono. È inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un figlio disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell'attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell'attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Tutte le aziende, oltre ai diversi istituti pubblico, si sono adoperate per rispettare queste ultime disposizioni. A questo proposito, l’Inpdap ha recentemente informato, ad esempio, i propri dipendenti che per correggere la loro precedente dichiarazione devono utilizzare il sistema telematico e utilizzare la procedura on-line “autocertificazione carico familiare” sul sistema Intranet, sezione “Inpdap per noi”.

sabato 17 novembre 2012

Legge di stabilità 2013 e detrazioni figli a carico


La legge di stabilità 2013 ha ritoccato al rialzo la detrazioni per carichi di famiglia e in particolare le detrazioni figli a carico. Queste detrazioni si applicano a seconda del reddito dichiarato.

Vediamo in modo analitico cosa è cambiato per le singole professionalità.

Per gli impiegati della pubblica amministrazione (con un reddito più o meno sotto i 30.000 euro), in una famiglia tipo con due figli entrambi sopra i tre anni, gli sconti ammontano a 1.382 euro, 218 in più del 2012. Nel caso di tre figli si sale a 2.166 euro, mentre per un figlio solo la detrazione è calcolata in 650 euro l'anno.

Nel caso di una famiglia con tre bambini, uno sotto i tre anni e gli altri due più grandi, il cui reddito sia compreso tra i 50.000 e i 60.000 euro (quello di un medico pubblico ad esempio) le detrazioni passeranno dagli attuali 1.414 euro ai 1.622 previsti dal prossimo anno, con un guadagno di 208 euro.

Con la stessa composizione famigliare ma con un reddito tra i 25.000 e i 30.000 euro (per esempio quello di un insegnante) la detrazione é invece di 2.371 euro, 304 in più di quella in vigore.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un bambino disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell'attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell'attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

Per calcolare  l’importo della detrazione spettante bisogna utilizzare la funzione inserita nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi (con l’aumentare dei figli, ovviamente, cambiano i coefficienti da applicare).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e un figlio
figlio con meno di tre anni: 1.220 moltiplicato per 85mila (differenza fra 95mila e reddito), diviso per 95mila, ossia 1.092 euro: + 287 euro rispetto agli 805 euro previsti con la precedente normativa.
figlio con più di tre anni: 950 per 85mila diviso 95mila, ossia 850 euro (+135 euro rispetto ai 715 euro di prima).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e due figli
entrambi sotto i tre anni: 2.218 euro (+582 euro rispetto ai precedenti 1.636 euro)
solo uno sotto i tre anni: 1.973 euro da 1.623 euro (+350 euro).

Una famiglia con reddito di 20mila euro
un figlio sotto i tre anni: 963 euro (+273 euro rispetto ai 710 della precedente detrazione)
un figlio sopra i tre anni: 750 euro da 631 euro (quindi +119 euro)
due figli sopra i 3 anni: 1.555 euro contro i precedenti 1.309 (+246 euro)

Una Famiglia con reddito di 30mila euro
un figlio sotto i 3 anni: 835 euro contro i precedenti 615 euro (+220 euro)
un figlio sopra i 3 anni: 650 euro contro i precedenti 547 euro (+103 euro)

Una famiglia con reddito di 40mila euro
un figlio sotto i tre anni: 706 euro contro i precedenti 521 euro (+185 euro)
un figlio con più di tre anni. 550 euro contro i precedenti 463 euro (+87 euro)

giovedì 1 novembre 2012

Legge di stabilità 2013 per i lavoratori dipendenti


Niente più taglio delle aliquote Irpef, e destinazione dei risparmi alla sterilizzazione della aliquota intermedia dell'Iva, quella del 10%, e a detrazioni a favore del lavoro. Con la legge di Stabilità 2013: saltano il taglio delle aliquote IRPEF per i primi scaglioni di reddito e la retroattività al 2012 per detrazioni e deduzioni fiscali, a beneficio di una riduzione del cuneo fiscale e della abolizione dell’aumento IVA per la sola aliquota del 10% che non salirà all’11%.

Quindi non è una sorpresa neppure l’abolizione del taglio alle aliquote IRPEF per i redditi fino a 28mila euro. Le imprese avevano espressamente chiesto al Governo di abolire gli sconti per i contribuenti con redditi inferiori preferendovi un taglio del cuneo fiscale.

In sintesi, si dirottano le risorse per ridurre le tasse ai meno abbienti per finanziarie interventi che possano ridurre il costo del lavoro per le imprese (obiettivo: favorire produzione e investimenti) e compensare il mancato aumento dell’aliquota IVA all’11% (obiettivo: non massacrare i consumi).

Le misure che il Governo adotterà per ridurre il cuneo fiscale andranno in primis a vantaggio dei dipendenti e solo in un secondo momento a beneficio anche delle imprese: «prima si redistribuiranno le risorse residue dal mancato taglio delle aliquote al costo del lavoro, privilegiando per il 2013 i lavoratori dipendenti, e dal 2014, una volta valutate le risorse disponibili, anche le imprese», ha dichiarato il relatore Pier Paolo Baretta.

«Nell'ordine - ha precisato Baretta - prima si provvederà a evitare l'aumento dell'Iva e quindi si redistribuiranno le risorse residue dal mancato taglio delle aliquote al costo del lavoro, privilegiando per il 2013 i lavoratori dipendenti, e dal 2014, una volta valutate le risorse disponibili, anche le imprese». Renato Brunetta ha invece «dato atto al Governo che ci sarà una buona riscrittura del testo» e «sarà riscritta interamente e sarà più intelligente».

Dunque salta la riduzione di un punto dei primi due scaglioni delle aliquote Irpef che restano al 23 e al 27%. Con quelle risorse, hanno spiegato i relatori del ddl Stabilità, l'aliquota al 10% dell'Iva non aumenterà, viene «sterilizzata», e ci sarà un taglio del cuneo fiscale a favore del lavoratore per il 2013.

Ci sarà una identificazione del Fondo sociale da 900 milioni di Palazzo Chigi e l'istituzione di un nuovo fondo nel quale potrebbero essere riversate le risorse del cosiddetto piano Giavazzi. Sarà identificato nella parte strettamente sociale, il secondo dovrà invece servire alla riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese.

Per cuneo fiscale si deve intendere il 68,3% dei profitti delle imprese, che  è oggi rappresentato da oneri fiscali e contributivi, come ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in audizione al Parlamento sulla manovra finanziaria 2013, mettendo a più riprese l’accento sull’elevato «livello del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro e del carico fiscale sulle imprese».
Due sono le possibili alternative, la seconda delle quali è la più accreditata:
1.destinare le risorse che il rigore nella gestione dei conti pubblici (spending review) e l’azione di contrasto all’evasione fiscale libereranno alla riduzione del cuneo fiscale.

2.rinunciare al taglio IRPEF in favore delle detrazioni su lavoro dipendente e riduzione IRAP.

Tema canto caro per i lavoratori dipendenti, ossia l’intervento su detrazioni e deduzioni resta in sospeso: però è data per scontata la cancellazione dell’effetto retroattivo, ma potrebbe entrare successivamente in vigore eventualmente in forma un po’ più raffinata.
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