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mercoledì 19 febbraio 2014
Minimale giornaliero Inps per il 2014
Pubblicati con la circolare n.20/2014 dell'INPS i minimali della retribuzione giornaliera e oraria per l’anno 2014. Più in particolare sono stati aggiornati i limiti minimi di retribuzione giornaliera e altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.
La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo
Si ricorda, infatti, che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Circolare n. 40 del 20.2.1996).
L’imponibile retributivo così determinato fa sì che lo stesso non sia commisurato solo a quanto effettivamente erogato, ma che nella formazione dello stesso debbano essere considerati tutti gli elementi contrattuali, anche se derivanti da accordi individuali.
Il valore del minimale giornaliero viene moltiplicato per 26 per ottenere il valore del minimale mensile. Quindi nel 2014 il valore è pari a 47,58 euro per 26 = 1.237,08 euro. In caso di assenze non retribuite (es. i permessi non retribuiti), il minimale mensile di determina moltiplicando il valore giornaliero del minimale per il numero dei giorni retribuiti, in tutto o in parte. Se le assenze sono retribuite con indennità a carico dell’Inps (es. indennità di malattia), e con quote integrative a carico del datore di lavoro, il vincolo del minimale non si applica in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di integrazioni retributive di importo inferiore al predetto minimo.
Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto a termine il minimale contributivo viene determinato su base oraria. Si moltiplica il minimale giornaliero stabilito per i lavoratori a tempo pieno (nel 2014 pari a 47,58 euro) per il numero di giornate di lavoro settimanale con orario normale (pari a sei anche per le aziende che effettuano la settimana corta), poi si divide il prodotto per il numero delle ore di orario settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2014 il calcolo sarebbe 47,58 euro per 6 diviso 40 = 7,137 euro, ossia 7,14 euro (come precisa la circolare n. 20/2014). L’Inps con un messaggio del 2005 ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata, secondo il criterio indicato, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti del contratto individuale di lavoro anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL del settore.
La circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 definisce anche altre situazioni particolari, come i lavoratori di società cooperative: “a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori”. Quindi con le regole sopra descritte. Per le cooperative sociali analogo discorso.
In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile la circolare precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione. Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.
La circolare: ”In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.” In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata. La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2014, è pari a €47,58.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni è pari, per l’anno 2014, a € 26,44. Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l’anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili (26,44 x 25gg.).
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44. Detto limite deve essere comunque comparato a € 47,58.
Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2014 in € 46.031,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2014 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio mensile.
Limite per accredito dei contributi obbligatori e figurativi. La circolare n. 20 del 2014: “Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l’anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35”. Il limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro è pari a 10.418,00, ottenuto moltiplicando 200,35 euro x 52 settimane.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La circolare n. 20 dell’Inps riporta gli importi per l’anno 2013, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997:
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. La circolare Inps: “Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno 2014 a € 2082,08”.
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