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giovedì 24 marzo 2016

Start up nuove regole per gli investimenti


Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative. È stato firmato il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. E’ operativa l’estensione al 2016 della detrazione al 19% per gli investimenti in startup innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto, insieme a un altro provvedimento in materia di nuovo imprese ad alto tasso di innovazione, con le facilitazioni per l’accesso al Fondi di Garanzia.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

l’estensione delle agevolazioni al 2016;

l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro della soglia massima di investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;

l’aumento da 2 a 3 anni del periodo minimo di durata dell’investimento.

Possono fruire degli incentivi i soggetti IRPEF (persone fisiche) e i soggetti IRES (persone giuridiche), che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovate.

Non possono accedere alle agevolazioni:

le start-up innovative;

gli incubatori certificati;

gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);

le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative;

nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa.

Danno diritto alle agevolazioni gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. In particolare, sono agevolati i conferimenti in denaro e viene considerato conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

Le agevolazioni non competono in caso di:
1) investimenti effettuati tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
2) investimenti in start-up innovative:
che si qualifichino come imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);

operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Le imprese possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna startup innovativa.

E giusto ricordare che i benefici fiscali applicabili alle startup innovative sono descritti nell’articolo 29 del decreto legge 179/2012, che stabilisce con precisione caratteristiche degli investitori, limiti di spesa, investimenti agevolati, caratteristiche della detrazione.

Infine, il decreto sull’accesso al Fondo di Garanzia amplia alle PMI innovative la procedura semplificata. In pratica, anche le PMI innovative possono accedere al Fondo senza che il gestore effettui la valutazione del merito creditizio dell’azienda beneficiaria (che verrà comunque fatta dalla banca o dai Confidi).

Per fruire delle agevolazioni, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) ricevere dalla start-up - e conservare - una serie di documenti, tra cui la documentazione della start up innovativa che attesti è stato rispettato l’importo complessivo massimo di conferimenti che la start-up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta in cui rileva l'investimento agevolato, pari a 15 milioni di euro.

Il decreto inoltre disciplina le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

il recesso o l’esclusione degli investitori;

la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo di restituzione della detrazione fruita (soggetti Irpef) o di recupero a tassazione dell’importo dedotto (soggetti Ires), più gli interessi legali. Il relativo versamento deve essere eseguito entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta del periodo di imposta relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Non costituiscono, invece, causa di decadenza:
i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie;

la perdita dei requisiti da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

martedì 25 febbraio 2014

CUD 2014: le novità principali



Il CUD 2014 recepisce le principali disposizioni normative introdotte nel corso del 2013: al debutto la nuova annotazione con la quale il sostituto d'imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

La novità principale introdotta quest’anno riguarda la casistica che potrà trovare posto nell’annotazione AU, correlata al punto 132 del modello. "Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".

L’annotazione è stata introdotta al fine di gestire i versamenti effettuati a favore di casse sanitarie che non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari. Lo stesso importo confluisce anche nel campo 1 del modello poiché il predetto versamento, non avendo le caratteristiche per rientrare nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) T.U.I.R., sarà stato assimilato ad un qualsiasi fringe benefit, concorrendo alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza le spese mediche (anche se rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno essere portate in deduzione/detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e quater, D.P.R. n. 322/1998, come di consueto, dovrà essere rilasciata ai dipendenti entro il 28 febbraio per certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2013, per comunicare i dati previdenziali e assistenziali e segnalare quelli relativi alle ritenute operate.Nella certificazione riferita all’anno corrente continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, tra cui gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di lavoratori e ricercatori – consistenti in una riduzione della base imponibile IRPEF pari all’80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori – che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2010, facciano rientro in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero.

Confermato inoltre il regime agevolato di tassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte a titolo di incremento della produttività. L’agevolazione, in questo caso, consiste nell’applicazione – nel limite complessivo di 2.500 euro lordi – di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10%, a condizione che i suddetti importi siano erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Il beneficio per il 2013 spetta ai lavoratori che abbiano percepito nello scorso anno redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 40.000 euro. Resta salva per i contribuenti la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. Tale facoltà non è tuttavia prevista per le somme erogate a titolo di sgravio contributivo, da assoggettare esclusivamente all’imposta sostitutiva.

Scompaiono, invece, dalla certificazione le caselle previste nel CUD 2013 (punti 118 e 119) dedicate alla quantificazione delle soppresse agevolazioni riconosciute sul trattamento economico accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Rispetto allo scorso anno spariscono anche i vecchi campi 136 e 137, dedicati al “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui (introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011), in seguito alla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. I suddetti campi sono ora destinati all’informativa relativa al contributo di solidarietà del 3% applicabile sulla parte di reddito eccedente 300.000 euro lordi annui.

Venendo ai principali elementi di novità contenuti nel CUD 2014, si segnala il debutto di una nuova annotazione con la quale il sostituto d’imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro (utilizzando il codice AC).

Le istruzioni allegate alla certificazione menzionano, inoltre, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione del novembre scorso. Tale circostanza dovrà essere evidenziata nella parte A, destinata ai dati generali, con l’indicazione del codice 2 al punto 11 “Eventi eccezionali”.

Altra novità per quanto concerne la parte del modello dedicata alla previdenza complementare (punti da 120 a 127), con l’introduzione di una serie di informazioni aggiuntive utili ai lavoratori i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD, al fine di minimizzare la possibilità di errore in sede di dichiarazione. Le istruzioni, in particolare, precisano che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (utilizzando il codice CA), riportando le indicazioni utili alla verifica che non sia superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui.

Nelle annotazioni, con il codice BA, deve inoltre essere indicato l’ammontare della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF dovuto per il 2013, rideterminata dal sostituto d’imposta per adeguarsi alle modifiche introdotte dall’art. 11, commi 18 e 19, D.L. n. 76/2013, che ne ha disposto l’aumento dal 99% al 100%.

Fanno inoltre il loro ingresso nel CUD 2014 le nuove detrazioni maggiorate (nella misura del 24%) previste per le erogazioni liberali in favore di ONLUS (in precedenza pari al 19%) e di partiti e movimenti politici. I relativi oneri sostenuti devono essere analiticamente descritti, nelle annotazioni, utilizzando il codice AZ. In arrivo anche una nuova detrazione del 19% per le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Le novità previste per il 2014 incidono, infine, sulla scheda riservata alla scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, con l’introduzione nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari del beneficio, delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.

Con riferimento ai punti 120 e 121, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui. La novità va interpretata – a detta della Circolare n. 3/2014 - nel senso di dover fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell’imposizione fiscale.

Sbirciando tra i diversi campi della certificazione, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare entro il prossimo 28 febbraio per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2013, le ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap nonché l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, si può appunto notare come trovino spazio informazioni ormai consuete accanto ad alcuni dati "new entry". Tra questi ultimi si possono segnalare: nella scheda riservata alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef, l'inserimento di due nuove istituzioni religiose; altra novità concerne la modalità di consegna della certificazione da parte degli enti previdenziali, che lo scorso anno aveva creato non pochi problemi. Con riferimento al Cud 2014, questa avverrà solo in via telematica, salvo facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del modello in forma cartacea.

Nella parte A, al punto 11 "Eventi eccezionali", figura il codice 2 per i contribuenti della Sardegna nei cui confronti opera la sospensione del versamento dei tributi tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, per effetto degli eventi alluvionali. Nella parte B (dati fiscali) nel caso in cui – sui compensi per lavori socialmente utili – non trovi applicazione il particolare regime agevolato, ne va data indicazione nelle annotazioni utilizzando il codice Ag. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, si precisa che, laddove il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro (e ne da evidenza nella Annotazioni con il codice Ac), a meno che il dipendente – qualora ricorrano i presupposti – abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo di imposta. Sempre nella parte B il sostituto che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto Irpef come stabilito dal Dl 76/2013, nelle Annotazioni (cod. BA), deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata. Tra i dati "tradizionali", in merito alla "detassazione", ovvero l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per l'incremento della produttività (imposta sostitutiva del 10%), la normativa per l'anno in corso prevede che la riduzione fiscale sia applicata ai dipendenti del settore privato che nel periodo d'imposta 2012 avessero conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40mila, al lordo delle somme detassate nello stesso anno, per un massimale di euro 2.500 lordi: il sostituto compila, nella parte B, i punti da 251 a 256.
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