E' stato pubblicato nella GU n. 186 del 10 agosto 2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Entrerà in vigore il 9 settembre 2017.
Dalla data di entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.
I buoni sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:
codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;
ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
valore facciale;
termine temporale di utilizzo;
spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.
Nei buoni pasto in forma elettronica queste informazioni sono “associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico”. Non c’è alcun obbligo di firma, poiché questo è sostituito dall’associazione dei dati del buono pasto ad un numero - o codice - identificativo riconducibile al titolare stesso.
Si ricorda che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente da datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Il regolamento individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.
Si accettano buoni pasto fino a un massimo di otto. Per la prima volta sarà consentito l'uso cumulativo dei tagliandi, seppure non oltre il limite di otto buoni.
La novità non è di poco conto perché dovrebbe sgombrare il campo da una serie di dubbi sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali a seguito dell'utilizzo di più ticket in contemporanea, ad esempio per fare la spesa al supermercato.
Non solo, ma potrebbe anche contribuire a far decollare il mercato dei ticket in formato elettronico, penalizzato forse dalla combinazione dell'immediata tracciabilità degli stessi (e facile accertabilità degli abusi) con le incertezze interpretative.
Andiamo con ordine. Il decreto dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, disciplina i servizi sostitutivi di mensa di cui al decreto legislativo 50/2016, il Codice dei contratti di appalto pubblici.
Pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici in realtà ha una portata piuttosto ampia, tanto è vero che individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».
Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi. Rispetto all'articolo 285 del Dpr 207/2010, che disciplinava la medesima materia, è previsto un ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali si può usufruire del servizio di mensa e vengono introdotte dettagliate previsioni sul contenuto degli accordi tra società emittenti ed esercizi convenzionati.
In relazione agli esercenti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, oltre alla vendita al dettaglio di generi alimentari e quelle per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai fondi di imprenditori agricoli e coltivatori, sono previsti anche gli agriturismi e gli ittiturismo.
Con riferimento ai termini di pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati, la società emittente è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 231/2002, come modificato dal decreto legislativo 192/2012. Inoltre l'accordo deve contenere l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati.
Dal punto di vista fiscale, la legge prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest'ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015). Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.
Finora, la non cumulabilità dei ticket poneva il sostituto di imposta nella scomoda situazione di dover decidere se l'utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l'utilizzo in contemporanea di più buoni.
Con il decreto 122/2017 la questione si semplifica, in quanto i limiti all'esenzione di 5,29 o 7 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è consentito l'uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo.
A tal proposito, i ticket devono essere corrisposti alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori; i beneficiari possono essere dipendenti sia a tempo pieno che parziale e anche collaboratori; come base di calcolo, infine, i ticket agevolati vanno commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa.
I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo.