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giovedì 24 marzo 2016

Start up nuove regole per gli investimenti


Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative. È stato firmato il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. E’ operativa l’estensione al 2016 della detrazione al 19% per gli investimenti in startup innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto, insieme a un altro provvedimento in materia di nuovo imprese ad alto tasso di innovazione, con le facilitazioni per l’accesso al Fondi di Garanzia.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

l’estensione delle agevolazioni al 2016;

l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro della soglia massima di investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;

l’aumento da 2 a 3 anni del periodo minimo di durata dell’investimento.

Possono fruire degli incentivi i soggetti IRPEF (persone fisiche) e i soggetti IRES (persone giuridiche), che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovate.

Non possono accedere alle agevolazioni:

le start-up innovative;

gli incubatori certificati;

gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);

le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative;

nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa.

Danno diritto alle agevolazioni gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. In particolare, sono agevolati i conferimenti in denaro e viene considerato conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

Le agevolazioni non competono in caso di:
1) investimenti effettuati tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
2) investimenti in start-up innovative:
che si qualifichino come imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);

operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Le imprese possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna startup innovativa.

E giusto ricordare che i benefici fiscali applicabili alle startup innovative sono descritti nell’articolo 29 del decreto legge 179/2012, che stabilisce con precisione caratteristiche degli investitori, limiti di spesa, investimenti agevolati, caratteristiche della detrazione.

Infine, il decreto sull’accesso al Fondo di Garanzia amplia alle PMI innovative la procedura semplificata. In pratica, anche le PMI innovative possono accedere al Fondo senza che il gestore effettui la valutazione del merito creditizio dell’azienda beneficiaria (che verrà comunque fatta dalla banca o dai Confidi).

Per fruire delle agevolazioni, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) ricevere dalla start-up - e conservare - una serie di documenti, tra cui la documentazione della start up innovativa che attesti è stato rispettato l’importo complessivo massimo di conferimenti che la start-up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta in cui rileva l'investimento agevolato, pari a 15 milioni di euro.

Il decreto inoltre disciplina le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

il recesso o l’esclusione degli investitori;

la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo di restituzione della detrazione fruita (soggetti Irpef) o di recupero a tassazione dell’importo dedotto (soggetti Ires), più gli interessi legali. Il relativo versamento deve essere eseguito entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta del periodo di imposta relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Non costituiscono, invece, causa di decadenza:
i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie;

la perdita dei requisiti da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.

domenica 7 ottobre 2012

Lavoro e imprese 2012 – 2013 si riparte con agenda digitale e start up

Anagrafe unica, ricetta e carta di identità digitale, cartelle cliniche in rete e la carriera scolastica in una scheda online. Tutti nuovi provvedimenti, considerati indispensabili per innovare il paese. E un'agenda digitale che riguarda tutta la pubblica amministrazione e favoriscono lo sviluppo dell'economia.

Tra i provvedimenti più importanti, l'introduzione della carta di identità elettronica - o meglio il documento digitale unico - che verrà fornito gratuitamente ai cittadini. Questo strumento sarà chiave di volta dell'unificazione di tutte le anagrafi permettendo un «censimento continuo e aggiornato in tempo reale». Importanti novità anche nella sanità, con il fascicolo sanitario elettronico in tutti gli ospedali di Italia. Entro il 2015 saranno poi introdotte le ricette digitali.

Agenda digitale, nascita e sviluppo di startup innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di
grandi opere con capitali privati, attrazione di investimenti esteri,credito alle Pmi e liberalizzazioni in campo assicurativo: sono le principali aree di intervento.

Benefici e agevolazioni fiscali per le imprese innovative e per chi investe nel loro capitail; contratto di lavoro su misura (con deroghe alla riforma Fornero); incubatore certificato di imprese start up innovative, una società di capitali di diritto italiano, o una Societa Europea residente in Italia, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up.

Vediamo gli incentivi alle imprese, start up.  Sono stati messi  a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti.

Per le start up e gli incubatori certificati è prevista anche l’esenzione da imposta di bollo e di registro e dal diritto annuale alle Camere di Commercio.
Per le start up è posticipato il termine per la ricapitalizzazione si posticipa di un esercizio in caso di perdite superiori a un terzo del capitale.
Le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Il contratto per start up innovative concede deroghe sui contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Lavoro. Il contratto a termine deve durare almeno sei mesi: nei primi tre anni può essere rinnovato anche senza soluzione di continuità, ed è poi possibile un altro rinnovo per un solo anno (quindi, si arriva a un massimo di 48 mesi). Dopo, scatta l’assunzione a tempo indeterminato.

Ampio capitolo dedicato alle misure per favorire gli investimenti nel capitale delle nuove aziende 2.0 con facilitazioni per amministratori, dipendenti, e collaboratori delle start up: il rendimento delle azioni, opzioni o quote loro assegnate nel contesto dei piani aziendali non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Spazio al crowdfunding: in deroga alle norme sul risparmio le partecipazioni nelle start up possono costituire oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
Per i privati cittadini e per le imprese che investono in start up c’è una detrazione Irpef del 19% per tre anni (dal 2013 al 2015).

Tra le misure approvate nell'ambito dell'agenda digitale all'interno del decreto crescita 2, c'è la completa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. A livello di metodo la pubblicazione dati e informazioni in formato aperto. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto. In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone i riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d'uso aperta e saranno dunque utilizzabili - in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali - senza alcun tipo di restrizione.
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