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venerdì 8 gennaio 2016

Convalida dimissioni lavoratrice madre


Il nuovo modello è rivolto a madri e padri lavoratori e ricorda le alternative alle dimissioni con i nuovi congedi parentali.

Anche se è indubbio che la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre costituisca una misura volta a rendere effettivo il divieto di licenziamento fino all’anno di vita della prole, occorre valutare se le tutele siano concepite in modo così speculare da condizionare i rispettivi ambiti d’applicazione e in particolare il regime delle dimissioni durante il periodo di prova.

E’ stata recentemente pubblicata la lettera circolare prot. n. 22350 del 18 dicembre 2015 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale comunica, alle proprie Direzioni territoriali, la modifica del modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

La compilazione del nuovo modello avverrà entro l’anno 2016 ed è stata predisposta al fine di far conoscere esaustivamente ai lavoratori interessati, le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti, come:

la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32, D.L.vo n. 151/2001);
il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in alternativa al congedo parentale (art. 8, comma 7, D.L.vo .n 81/2015).

In particolare, nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre, sono stati introdotti la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32, D.L.gs n.151/2001) ed il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in luogo del congedo parentale (art. 8, comma 7, D.L.gs n. 81/2015).

La lettera circolare del Ministero rileva come nel nuovo modulo sia stato altresì precisato che l’estensione dell’indennità prevista per il licenziamento all'ipotesi di dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre (ex art. 55 comma 1 D.Lgs n.151/2001) è riferita soltanto a quelle presentate fino al compimento del primo anno di vita del figlio, salva l’ipotesi di dimissioni per giusta causa per le quali spetta l’indennità.

Nel nuovo modello è stato specificato la causa delle dimissioni non convalidate, riconducibili alle seguenti tipologie: “mancata genuinità del consenso”, “mancata conoscenza dei propri diritti”, “altro”.

Sono state apportate delle variazioni all'elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali, inserendo il riferimento a “organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose” e “mutamento della sede di lavoro e delle mansioni”.

L’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per trasferimento d’azienda (ex lettera f), prima classificata come "chiusura/cessazione/trasferimento d’azienda" è stata ora definita quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda”.

La riformulazione della lettera f è stata attuata al fine di prevenire eventuali elusioni della disciplina relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.): in tale ipotesi il personale che riceve la richiesta di convalida dovrebbe chiarire al lavoratore interessato che, in caso di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa.

Infine si rileva come sia stato eliminato il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole” in quanto, trattandosi di una causale difficilmente verificabile, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione.

Inoltre, al fine di evitare la duplicazione nella rilevazione dei dati, il Ministero ha precisato che, ove non si proceda alla convalida in ragione del fatto che la richiesta risulta di competenza di altro Ufficio, il personale addetto dovrà limitarsi ad indirizzare la lavoratrice madre/il lavoratore padre alla Direzione territorialmente competente, senza procedere alla compilazione della modulistica in discussione e senza computare la relativa pratica tra le “dimissioni non convalidate”.

Il Ministero ha precisato, ulteriormente, che – in entrambi i modelli sopraindicati – sono state altresì apportate alcune modifiche con riferimento all’elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali e, in particolare, è stato inserito il riferimento a:

organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole (nuova lettera d);

mutamento della sede di lavoro e delle mansioni (nuove lettere e, f).

L’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per trasferimento d’azienda (che nel precedente modulo era classificata come “chiusura/cessazione/trasferimento azienda”, alla lettera f) è stata ora definita in maniera più circostanziata nella nuova lettera h, quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda“.

In particolare, per evitare di causare confusione, si è eliminata l’ipotesi di dimissioni per chiusura/cessazione d’azienda in cui in sostanza si è in presenza di un licenziamento con tutte le conseguenze in termini di indennità e trattamento di disoccupazione, di cui il lavoratore/la lavoratrice dovrebbe essere informato/informata.

La riformulazione della lettera f) è stata effettuata al fine di prevenire eventuali violazioni della disciplina dell’art. 2112 del codice civile: in tale ipotesi il personale che riceve la richiesta di convalida dovrebbe chiarire al lavoratore interessato che – in caso di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda che abbiano determinato la decisione di dimettersi della lavoratrice/del lavoratore – si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa.

E’ stato, altresì, eliminato il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole” (precedentemente contenuto alla lettera d), in quanto, trattandosi di una situazione difficilmente verificabile in base a parametri oggettivi in occasione della procedura di convalida, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione che potrebbero aver determinato una manifestazione di volontà non genuina da parte della lavoratrice madre/del lavoratore padre interessati. Del resto, tale motivazione, qualora realmente sussistente, potrebbe senz’altro confluire nella voce “altro“.

La nuova modulistica è disponibile sul sito intranet, nell’apposita sezione “Modulistica in uso” e dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dall’anno 2016.


domenica 19 aprile 2015

Indennità di maternità per le libere professioniste



Anche le libere professioniste hanno diritto all'indennità di maternità da parte di un Ente previdenziale di categoria, ma solo se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale.

La lavoratrice madre che esercita la professione di psicologa in via autonoma (convenzionata con il sistema sanitario nazionale) e non già con un contratto di lavoro subordinato con l’ASL ha diritto all'indennità di maternità da parte dell’Ente Previdenziale (ENPAP) solo se non svolge altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditrice agricola o commerciale.

Il diritto all'indennità di maternità da parte dell’Ente Previdenziale (ENPAP) va conseguito attraverso l’inoltro, all’ente di categoria, di un apposita domanda redatta ai sensi degli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Tale procedura è il frutto del chiarimento posto in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con l’interpello n. 22 del 4 Luglio 2013. L'istituto trae origine dalla seguente normativa: articoli 70 e 71 del D. Lgs. n. 151 del 26 Marzo 2001 recante le disposizioni in materia di “tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Indennità spettanti
«Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo».

L’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda, a partire dal sesto mese della gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese delle gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato.

L’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo, né superiore a cinque volte l’importo minimo come sopra individuato.

La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha ulteriormente esteso l’ambito di tutela in caso di affidamento, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima; e ciò sulla base dell’assorbente rilievo che: “se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali”.



domenica 2 febbraio 2014

Dimissioni della lavoratrice madre e dei lavoratori padri



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto con la Nota del 9 dicembre 2013 prot. n. 21490, che è stata adeguata la modulistica per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato. Sarà possibile utilizzare il nuovo modello a partire dal 1° gennaio 2014. Rispetto al precedente modulo di dichiarazione utilizzato dagli Uffici, nel nuovo modulo è contemplata la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve essere convalidato a seguito della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 16, Legge n. 92/2012). Il nuovo modello prevede altresì che venga richiesto anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

L’ordinamento vigente stabilisce che ‘la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro’. Dal 2014 la convalida presso la Direzione Territoriale di Lavoro competente per territorio dovrà avvenire presentando un apposito modulo, allegato al presente messaggio.

In tale modulo saranno incluse informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal modulo attualmente in uso. In particolare, dovranno essere specificati i seguenti elementi: numero ed età dei figli, se vi è stata erogazione di incentivo all’esodo, se il lavoratrice o la lavoratrice hanno in precedenza chiesto di poter ricorrere a strumenti di flessibilità dell’orario o di poter ricorrere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La L. 92/2012 ha infatti modificato il comma 4, dell’articolo 55, del d. lgs 151/2001 (T.U. Maternità) per quanto riguarda la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di lavoratrici madri/lavoratori padri durante il periodo protetto che ora quindi dovranno essere convalidate presso la DTL:
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
dalla lavoratrice ed dal lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Nel modulo in aggiunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi (fino ad 1 anno, da l a 3 anni, oltre 3 anni).
Il Ministero precisa che ai dati contenuti nel report relativo al monitoraggio in questione sono state aggiunte le seguenti informazioni: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all’esodo, richiesta di part time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice.
Infine si fa presente che la nuova modulistica dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dal mese di gennaio 2014.

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