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sabato 6 settembre 2014
Rimborso IVA si allarga la platea dei contribuenti
Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Tale possibilità è, infatti, ora estesa anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, con Decreto MEF del 10 luglio 2014.
La richiesta per la restituzione dell’imposta a credito potrà essere inoltrata, dai nuovi contribuenti interessati, a partire dal terzo trimestre 2014, tramite il modello Iva TR.
A partire dalla richiesta di rimborso infrannuale (modello IVA TR) relativa al 3° trimestre 2014, da presentare entro il 31 ottobre 2014, potranno richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta, anche i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. E' quanto ha stabilito il Decreto del Ministero dell'Economia del 10.07.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2014. La nuova categoria di soggetti si aggiunge alle altre quattro categorie di contribuenti già ammessi al rimborso IVA prioritario con precedenti decreti.
Il rimborso IVA in via prioritaria. I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2014 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano, nel singolo trimestre, determinati requisiti, possono, in base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, richiedere il rimborso del credito Iva, ovvero portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.
Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
Dal 2007 ad oggi sono state individuate quattro categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007);
La nuova categoria di contribuenti, che rientra nel codice di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 30.30.09, si aggiunge alle seguenti, già in possesso del lasciapassare, individuate, come stabilito dalla Finanziaria 2007, attraverso successivi decreti ministeriali:
subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (Dm 22 marzo 2007)
operatori economici che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (cosiddetti "ferrosi"), appartenenti alla categoria Atecofin 37.10.1, corrispondente al codice 38.32.10 della nuova tabella Ateco 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (Dm 25 maggio 2007);
operatori economici che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati, appartenenti alla categoria Atecofin 27.43.0, corrispondente al codice 24.43.00 della tabella Ateco 2007 (Dm 18 luglio 2007);
produttori di alluminio e semilavorati individuati dal codice Atecofin 27.42.0, corrispondente al codice 24.42.00 della classificazione Ateco 2007 (Dm 21 dicembre 2007).
Inoltre, il contribuente deve possedere gli ulteriori requisiti previsti dal Dm 22 marzo 2007; occorre cioè che:
eserciti l’attività da almeno tre anni;
l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia d’importo almeno pari a 10mila euro, in caso di rimborso annuale, ovvero a 3mila euro, in caso di rimborso trimestrale;
l’eccedenza richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
La possibilità di ottenere il rimborso Iva entro tre mesi dalla richiesta è subordinata al rispetto dei presupposti di legge ossia cioè quando sono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 dello stesso “decreto Iva” per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
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sabato 27 aprile 2013
Crediti Iva 2013 le strade per il recupero
E' il 30 aprile l'ultima data utile per inoltrare la richiesta di rimborso. Il modello, da inviare telematicamente, è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.
Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell'anno, dispongono di un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR".
I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:
contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).
Dal 1° gennaio 2013, l'aumento del volume d'affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell'Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l'Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l'invio dell'istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile. Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le "cessioni di beni e prestazioni di servizi" (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies).
Deve essere indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Sempre da quest'anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.
Anche nel 2012 l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972. L'aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d'affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l'Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale).
Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell'eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% "dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972). L'importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d'affari, anche se l'Agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'"ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali. In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento.
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