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sabato 27 aprile 2013

Crediti Iva 2013 le strade per il recupero


E' il 30 aprile l'ultima data utile per inoltrare la richiesta di rimborso. Il modello, da inviare telematicamente, è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell'anno, dispongono di un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR".

I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:

contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).

Dal 1° gennaio 2013, l'aumento del volume d'affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell'Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l'Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l'invio dell'istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile. Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le "cessioni di beni e prestazioni di servizi" (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies).

Deve essere indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Sempre da quest'anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.

Anche nel 2012 l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972. L'aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d'affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l'Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale).

Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell'eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% "dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972). L'importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d'affari, anche se l'Agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'"ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali. In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento.

venerdì 12 aprile 2013

Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione


Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.

Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.

Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;

Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).
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