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lunedì 21 settembre 2015

Dis-Coll e pensione, nessuna copertura figurativa


I periodi di fruizione della nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi non titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata non sono coperti da contribuzione figurativa. Quindi non possono essere valorizzati ai fini pensionistici. A differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati ai quali la Naspi riconosce, seppur con determinati limiti, l'accredito figurativo.

Niente contributi figurativi per la pensione nella Dis-Coll, il sussidio per collaboratori a progetto e parasubordinati, diversamente dalla NASpI : le regole sul nuovo assegno di disoccupazione sono contenute nel decreto sugli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, Dlgs 22/2015 e introduttivo nella nuova assicurazione di sostegno al reddito (in vigore da maggio 2015), nonché della Dis-Coll.

Il sussidio dura al massimo sei mesi ed è proporzionale ai mesi di contribuzione versata, senza prevedere contributi figurativi. Tale indicazione è contenuta nel comma 7 dell’articolo 15 del decreto. La Dis-Coll è riconosciuta ai collaboratori che perdono il lavoro nel 2015 (dall'anno prossimo, queste forma contrattuale non sarà più applicabile, abolita dal Jobs Act).

La prestazione è pari al 75% del reddito, più il 25% della differenza fra reddito mensile e 1195 euro nel caso in cui lo stipendio fosse superiore a questo importo. Il tetto massimo è fissato a 1300 euro. Il trattamento si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.

La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta dall’ottavo giorno di disoccupazione, oppure dal primo successivo alla richiesta. E’ compatibile con un una nuova occupazione subordinata fino a cinque giorni, se il contratto è più lungo decade il diritto alla DIS COLL. Per i contratti fino a cinque giorni, il trattamento viene sospeso.

Com'è noto l'indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Per avere diritto alla Dis-Coll occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; 
c) almeno un mese di contributi nell'anno solare della disoccupazione. In alternativa al mese di contribuzione versata nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto è riconosciuto anche un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (cioè 647,83 euro).

Per quanto riguarda la durata l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Entro comunque un tetto massimo di 6 mesi.

Ad esempio immaginando una collaborazione di 16 mesi attivata nel 2014 e chiusa nel 2015 con un compenso mensile di 950 euro la durata della prestazione sarà pari comunque a sei mesi e non otto. E partirà da un'erogazione di 712 euro (950 x 75%) per i primi 3 mesi, per poi ridursi del 3% l'anno per i successivi tre mesi.

L'importo base della Dis-Coll è infatti pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato. 

Come per la Naspi resta però il complesso meccanismo dello scomputo, ai fini del calcolo della durata della prestazione, dei  “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Circostanza destinata a presentarsi, in particolare, in caso di fruizione parziale della prestazione.

Ad esempio qualora il lavoratore fruisca di soli 2 dei 6 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Se ne avesse fruiti 3 dei 6 spettanti non bisognerà considerare 6 mesi di lavoro. Questo scomputo tuttavia interessa solo la durata della prestazione mentre non incide sulla misura. Un meccanismo destinato a determinare più di qualche difficoltà tecnica nell'attuazione.

martedì 6 novembre 2012

Lavoro, Corte dei conti e Inps: forte richiamo della Corte

La Corte dei Conti ritiene che siano "indilazionabili" misure di risanamento dei principali fondi dell'Inps e la razionalizzazione di quelli minori. E' quanto ha scritto la Corte nella Relazione sulla gestione finanziaria Inps 2011 chiedendo un "monitoraggio "assiduo" dell'incidenza delle riforme di lavoro e previdenza sulla spesa pensionistica.

"Appaiono indilazionabili misure di risanamento dei principali Fondi amministrati, nonché di razionalizzazione di quelli minori, in consecutiva e più marcata perdita complessiva, contenuta solo in parte dagli attivi della Gestione per le prestazioni temporanee e di quella per i parasubordinati, il cui netto patrimoniale congiunto prevale sui gravosi passivi degli autonomi (agricoli e commercianti) e del più grande Fondo per il lavoro dipendente (appesantito dai dissesti strutturali dei dirigenti di azienda e di quelli della elettricità, trasporti e telefonia), i cui saldi negativi tra contributi e prestazioni trovano insufficiente copertura nel finanziamento statale, ancora non adeguatamente individuato nella componente assistenziale a carico della fiscalità".

I conti generali dell'Istituto – ha sottolineato la Corte dei conti- registrano nel 2011 "una ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato deficit economico, connessi al primo declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni quantitative e soprattutto qualitative (a titolo di trasferimenti o di anticipazioni a debito) restano condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla Corte nel recente referto sulla più grande gestione acquisita dell'ex Inpdap, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi".

La Corte dei Conti ha richiamato l'Inps a una "attenta e responsabile riflessione sul crescente ricorso a risorse umane esterne" (lavoro in somministrazione a copertura dell'organico, consulenze, utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, massiccio impiego di medici convenzionati) "per le incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di autogoverno dell'Ente". Lo ha affermato la Corte nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Inps per il 2011.

Per la previdenza complementare in Italia sono necessarie "misure di rilancio" per "incentivare le esigue iscrizioni" ma anche misure di "razionalizzazione" per ridurre l'estrema polverizzazione dei fondi. Lo afferma la Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Inps per l'esercizio 2011. Secondo la Corte dei Conti il modello della previdenza complementare va "sottoposto a riesame".

Vediamo i passi significativi della posizione della Corte nei confronti dell’ente di previdenza:

occorre «assiduamente monitorare l'incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica, nel breve e medio periodo e sino all'entrata a regime del sistema contributivo»;

va «sottoposto a riesame» il modello della previdenza integrativa e complementare;

ben venga la disponibilità ad affrontare il nodo del riequilibrio della governance dell'Inps, nella direzione «di correggere le eccessive concentrazioni di potere nel vertice monocratico (Presidente). Sono alcune delle priorità individuate dalla sezione del controllo sugli Enti, presieduta del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, nel referto sulla gestione dell'Inps per l'esercizio 2011.

I conti generali dell'Istituto registrano nel 2011 una ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato deficit economico, connessi al primo declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni – quantitative e soprattutto qualitative ( a titolo di trasferimenti o di anticipazioni a debito ) – restano condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla Corte nel recente referto sulla più grande gestione acquisita dell'ex INPDAP, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi.

La Corte ha messo in evidenza un altro rischio, quello di una esternalizzazione delle funzioni troppo marcata: «richiede attenta e responsabile riflessione il crescente ricorso a risorse umane esterne - si legge nel report - nelle forme della somministrazione del lavoro a copertura dell'organico, della acquisizione di consulenze in appalto, dell'utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, del massiccio impiego di medici convenzionati - per le possibili incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di governo dell'Ente».

Per la Corte per quanto riguardai il contenzioso c'è ancora da lavorare. «Pur nella riscontrata inversione - rileva la magistratura contabile - il livello ancora ingente del contenzioso esige un rinnovato impegno per aggredire le principali criticità regionali, soprattutto nella previdenza agricola, applicando pienamente il più volte sollecitato esercizio preventivo dell'autotutela e rendendo rapidamente operativo l'apporto straordinario e transitorio dei legali esterni, nella prospettiva di un più adeguato assetto a regime, che risulti coerente con l'Avvocatura interna prevista da norme primarie».
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