Visualizzazione post con etichetta ammortizzatori sociali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ammortizzatori sociali. Mostra tutti i post

mercoledì 4 aprile 2018

Naspi e lavoro, quando è compatibile



L’INPS con Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 ha fornito chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASPI e sulla compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.

Vediamo alcuni esempi:
Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.

Il lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidatae avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Esiste la possibilità di sommare il sussidio NASpI con un rapporto di lavoro intermittente a determinate condizioni, mentre in altri casi la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro determina la sospensione del trattamento di disoccupazione. Vediamo come funziona la compatibilità del sussidio di disoccupazione con altre forme di reddito, caso per caso, con l’aiuto del nuovo messaggio INPS 1162/2018.

Iniziamo con il caso del lavoro intermittente. Se il rapporto di lavoro interviene successivamente alla NASpI, i termini di compatibilità sono quelli previsti dall’articolo 9 del D.Lgs 22/2015, in base a cui la discriminante è il reddito. La compatibilità fra NASpI e altri redditi deve restare all’interno dei limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Il lavoratore potrebbe essere però già titolare di un rapporto di lavoro intermittente nel momento in cui perde il lavoro da dipendente a tempo indeterminato che da diritto alla NASpI. In questo caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. Se il cumulo dei due redditi è sotto gli 8mila euro, la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura piena. Altrimenti, verrà sospesa.

Nel caso in cui il lavoratore continui a lavorare a chiamata, si applica la sospensione della NASpI in relazione ai giorni di effettivo lavoro. Non è possibile, invece, cumulare la NASpI con un contratto di lavoro intermittente stipulato con lo stesso datore di lavoro che stipula il nuovo accordo al termine di un contratto stagionale. Il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI.

In generale resta valida la regola in base alla quale la sospensione della NASpI, nel caso di rioccupazione, si può chiedere solo per contratti inferiori a sei mesi: sopra questa soglia temporale, e anche in caso di proroga e rinnovo, la prestazione decade. Ci sono, infine, regole particolari per i percettori di Naspi che trovino un nuovo lavoro come ODT, operaio a tempo determinato, in agricoltura. Se il contratto non raggiunge i sei mesi, la NASpI è sospesa per le giornate di lavoro effettivo. Se il contratto è sopra i sei mesi, e il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione, la NASpI si interrompe definitivamente. Se invece il reddito è inferiore, viene percepita in forma ridotta.

Il lavoratore una volta appurato che la somma dell'indennità naspi e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente, è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.

Come cambia l'importo della NASpI? A seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato compatibile con la disoccupazione, la misura dell'indennità viene ridotta, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi. Nello specifico, in tale periodo l'importo dell'indennità viene ridotto dell'80% e calcolata d'ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando l'indennità di disoccupazione decade o viene sospesa? Quando il lavoratore non provvede a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto, se poi il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l'Istituto applica la sospensione dell'indennità mentre se la durata è superiore o trattasi di un contratto a tempo indeterminato, vi è la decadenza del beneficio.

La Naspi decade inoltre anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione però in cui la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, in tale ipotesi l'INPS applica sulla base delle comunicazioni obbligatorie, la sospensione dell'indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso, l'erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.
E' importante ricordare, inoltre, che i contributi versati durante il periodo di sospensione sono utili per determinare la durata della NASPI in caso di una nuova richiesta di disoccupazione.

Comunicazione dei redditi presunti: nell'ipotesi in cui la durata della NASPI superi l'anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo, un'attività parasubordinata, occasionale, oltre che presentare l'autodichiarazione dovrà anche fare la nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno. Tale comunicazione, che serve all'INPS per calcolare la riduzione dell’80% dell'importo perché il lavoratore durante la naspi svolge un lavoro autonomo, se non viene presentata determina la sospensione dell'indennità fino a quando l'INPS non acquisisce il modello.

Cosa succede se il lavoratore in NASpI svolge più attività? In questo caso, l'Inps deve verificare che la somma dei redditi percepiti per ciascuna attività autonoma, parasubordinata o occasionale, non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente per il mantenimento dello stato di disoccupazione.


venerdì 2 marzo 2018

INPS: nuova procedura online per la NASPI



La NASPI è l’ammortizzatore sociale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro ed è arrivata nell'area MyINPS un link per presentare la domanda e  per ottenere la NASPI è diventato più semplice, anche grazie alle informazioni presenti nelle banche dati INPS che vengono utilizzate per facilitare l’adempimento: al lavoratore che rimane senza lavoro, che deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, arriverà direttamente nella propria area del sito INPS il link per compilare la richiesta di ammortizzatori sociali.

Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di disoccupazione INPS sul sito, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID, il modello SR163 e il Patto di servizio Personalizzato.

Innanzitutto possono accedere al sussidio di disoccupazione NASPI coloro i quali abbiamo i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione involontario;

requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Verificate le condizioni di cui sopra per richiedere la prestazione si può optare per una di questa tre modalità:

direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS;

attraverso l’ausilio di un patronato;

tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.

L’utilizzo degli archivi e le tecnologie, consentono all’INPS di individuare velocemente i lavoratori che si trovano in questa situazione e di mettere loro a disposizione, nell’area MyINPS del portale, il link per l’accesso alla domanda di NASPI. La nuova modalità di presentazione della domanda è partita  dal 23 febbraio 2018 in via sperimentale.

Un servizio personalizzato, dunque, che facilita un adempimento burocratico. C’è anche un vantaggio in termini di rispetto delle tempistiche: la domanda di NASPI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti il lavoratore decade dal diritto. Il fatto che arrivi direttamente un link nella propria area del sito INPS facilita il rispetto di questo termine.

E probabilmente consente anche un più rapido svolgimento dell’intera operazione, con una ricaduta positiva sull’erogazione del trattamento, la cui decorrenza cambia a seconda del momento in cui viene presentata la domanda: se la richiesta viene presentata all’INPS entro l’ottavo giorno dal termine della prestazione lavorativa, la NASPI parte dall’ottavo giorno, dal giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Se il licenziamento è per giusta causa, il trattamento parte dal 38esimo giorno successivo se la domanda è presentata entro questo termine oppure il giorno la presentazione.

Come si vede, la semplificazione e la personalizzazione del servizio di presentazione della domanda, con un link indirizzato all’avente diritto e immediatamente disponibile, facilita il rispetto dei tempi. Il lavoratore dovrà comunque compilare la domanda e inviarla. Il servizio parte per ora in via sperimentale ma verrà gradualmente esteso a tutti i lavoratori con diritto alla NASPI.

L’indennità di disoccupazione si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).









domenica 1 gennaio 2017

Assegni familiari e quote pensione per il 2017




L'Inps ha aggiornato i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno 2017.

La circolare dell’Ente di Previdenza n. 229 del 29 dicembre 2016, comunica sulla rivalutazione sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili ai fini dei diritto agli assegni stessi, a partire dal 1 gennaio 2017.

Le  disposizioni  si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, (ANF ) e cioè nei confronti di:

coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La circolare ricorda che nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare gli importi rivalutati delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili  per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;

Euro 10,21 mensili  per pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

Euro 1,21 mensili  per piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2017 e per l'intero anno  sarà pari a euro 501,89 mensili.

Inoltre, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini  del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2017:

Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.

Tale prestazione è infatti differente e di importo inferiore rispetto all'assegno al nucleo familiare: il sistema di determinazione della prestazione risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. Inoltre è previsto che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore figli ed equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione di siamo soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno per il 2017.

Per quanto riguarda l'attribuzione del sostegno, in relazione al nuovo importo del trattamento minimo (501,89€), l’INPS ha precisato che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.236,94 euro per due genitori ed equiparati.

Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.



lunedì 12 dicembre 2016

Naspi durata 2017: novità



E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La Naspi dal 2016 spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;

se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;

possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni: Naspi durata massima e minima.

NASPI 2017 durata: Novità

In base alle circolari pubblicate dall’INPS, che spiegano come e quando si ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione, e alla normativa Jobs Act, la durata della NASPI dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuto ridurre da 2 anni a 78 settimane.

Grazie al successivo decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015, la NASPI durata 2017 è di 24 mesi.
Pertanto, la disoccupazione NASPI 2017, continuerà ad essere corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Si ricorda inoltre che, ai fini di calcolo della durata disoccupazione 2017, non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.

Naspi importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità NASPI progressiva a partire daI primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

Dal 2016, la riduzione dell'assegmo è a partire dal 91° giorno.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Novità lavoratori stagionali:
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali è intervenuto a fissare:

Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS

Fondi di solidarietà,

Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,

Assegno di ricollocazione ASDI;

Salvaguardia per i lavotatori stagionali.

Lavoratori in Cassa Integrazione e a zero ore:

Naspi e Cassa Integrazione a zero ore Ministero del Lavoro: Con il comunicato stampa del 20 marzo dello scorso anno, il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'evento di disoccupazione.


NASPI precari scuola: docenti e personale ATA come funziona la domanda?

NASpI precari scuole: come funziona la richiesta di disoccupazione?

Grazie alla semplificazione intervenuta con l’avvio della procedura online Naspi, è possibile oggi, per i lavoratori licenziati involontariamente, fare domanda NASPI INPS, entro 68 giorni dal termine del proprio contratto di lavoro.

Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.

NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?

In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.

Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.

Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
1. Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.

2. Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione.

La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).

E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.

Naspi e assegno di ricollocamento in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.

L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.


NASPI 2017 domanda di disoccupazione: requisiti, durata ed importo



Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile.

Per cui:

Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.

Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.

Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:

Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi 2017 INPS domanda di disoccupazione requisti e condizioni per richiedere e accedere alla nuova indennità?

Quali sono le nuove modalità per calcolare l'importo e la durata?

A chi spetta la nuova Naspi INPS?
Vediamo di rispondere a tutte queste domande in modo attento e approfondito, cercando di soffermarci soprattutto sui punti più importanti della riforma riordino degli ammortizzatori sociali.

Disoccupazione 2017: Naspi Asdi Dis-coll e ricollocamento

La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente il lavoro a partire dal 1° maggio dello scorso anno.

Nuova indennità di disoccupazione 2017: NASpI, Asdi, Dis-Coll e ricollocamento:

La NASpI 2017 è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 1° maggio scorso l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero. Tale indennità, prevede nuove modalità di calcol che influiscono sia sulla misura stessa del beneficio che sulla sua durata.
ASDI: è l'indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Tale beneficio, spetta solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000 euro.

Nuovo assegno di ricollocamento 2017,  è diventato ormai misura strutturale come sostegno al reddito di coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma in voucher disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l'impiego, per corsi di formazione e professionali.

DIS-COLL è invece la nuova disoccupazione collaboratori un'altra misura a sostegno dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L'erogazione dell'assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.

L'importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi. La Dis-coll,è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016.



Disoccupazione NASpI cos'è?



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?


E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile. Per cui:
Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.
Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.
Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi requisiti 2017: la nuova disoccupazione in vigore dal 1° maggio spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
Stato di disoccupazione.
Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.
Possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASpI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;

sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Voucher disoccupazione Naspi: importo assegno
L’importo dei voucher disoccupazione NASPI, varia a seconda della classe di profilazione che il Centro per l'Impiego, attribuisce alla persona disoccupata, in sede di sottoscrizione del nuovo patto di servizio personalizzato.

Pertanto, sulla base di un colloquio privato, il CPI valuta il livello di occupabilità del lavoratore, ossia, verifica quante possibilità ha il disoccupato di trovare una nuova occupazione, e commisura l'importo del vocuher che gli spetta.

Maggiori sono le possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro congruo, e minore sarà l'importo dell'assegno, partendo comunque da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 3 mila.

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), il sussidio per chi perde il lavoro introdotto dal Jobs act, diventerà strutturale e durerà 24 mesi. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha annunciato la novità al termine dell'incontro con le parti sociali per presentare le Linee guida sui decreti attuativi della legge delega sul lavoro relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali e alle politiche attive.

L'allungamento della Naspi era previsto a 24 mesi per il 2015 e il 2016, mentre sarebbe sceso a 18 mesi dal 2017. Il governo ha deciso di eliminare quest’ultima la riduzione a 18 mesi, prevista inizialmente per mancanza di risorse: «Abbiamo deciso di fissare strutturalmente la durata a 24 mesi». I nuovi termini verranno introdotti da una norma ad hoc, diversa dal Dlgs sugli ammortizzatori.

Le novità in arrivo per la Cig
Sugli ammortizzatori, ha spiegato il ministro, «la discussione è entrata nel merito», con l’analisi delle novità in arrivo, tra cui l’estensione della Cassa integrazione guadagni a tutte le imprese, anche sotto i 15 dipendenti, compresi gli apprendisti. La Cig ordinaria o straordinaria coprirà il lavoratore al massimo per 24 mesi nel quinquennio. Per arrivare a 36 mesi di sussidio si dovrà passare dai contratti di solidarietà. La solidarietà, spiegano le fonti sindacali, sarà equiparata alla cassa integrazione con un trattamento che sarà fisso all'80% dello stipendio. A regime, le aziende potranno contare su una riduzione dell'aliquota sulla contribuzione ordinaria alla Cig del 10%, ma la forbice dell'addizionale raddoppia passando dal 4-8% attuale al 9-15% per penalizzare chi attiverà la cassa integrazione per più tempo. Il meccanismo, di fatto, è quello del bonus-malus.


lunedì 21 novembre 2016

INPS: nuove regole sui sussidi lavoro decorrenza e termini


Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale, fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso – coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) – e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.

In particolare l’INPS riordina le regole riguardo al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

La contribuzione addizionale per i sussidi lavoro, come la cassa integrazione, che le imprese devono versare in base alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, anche se l’evento di sospensione dal lavoro è antecedente. Se invece l’istanza è presentata dopo tale, anche se la CIG inizia in un momento successivo si applicano le regole previste dalla vecchia normativa. Lo ha chiarito la circolare INPS 199/2016, che fornisce nuove indicazioni operative per le imprese sull’articolo 5 del sopra citato decreto legislativo.

Ricordiamo innanzitutto che le aliquote previste dal decreto (che valgono anche per i fondi di solidarietà) sono le seguenti:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi fino la limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

12% fra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile;

15% oltre le 104 settimane.

L’articolo 44 del decreto di riforma ammortizzatori sociali prevede che le nuove regole di calcolo della contribuzione addizionale si applichino ai trattamenti chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015). L’INPS sottolinea che la discriminante è la data della domanda e non quella in cui parte il trattamento di integrazione salariale.

Con specifico riferimento alla cassa integrazione straordinaria, per gli interventi che erano già partiti prima dell’entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le vecchie regole anche in caso di proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015, e istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Si applicano le regole precedenti alla Riforma anche a tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.

Stessa regola per quanto riguarda il superamento delle 52 o 104 settimane, e la conseguente applicazione dell’aliquota corretta, si considerano i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Se invece la cig è iniziata dopo, ma la domanda è precedente al 24 settembre 2015, il periodo non si calcola. Con esclusivo riferimento alla cassa straordinaria, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti a cui si applica il regime transitorio previsto dalla circolare INPS in quanto riconducibile alla  normativa in vigore.

Le imprese provvedimento al versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di una prossima circolare applicativa INPS, che fornirà anche codici da applicare per il conguaglio da indicare nella dichiarazione Uniemens e modalità di calcolo e versamento.

L’INPS fa riferimento alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale fondate su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma, cd. “retribuzione persa” e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.

Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà.

A riguardo l’INPS fa presente che in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.

Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016.


lunedì 19 settembre 2016

Naspi: da gennaio 2017 il sussidio di disoccupazione sostituirà l'indennità di mobilità


Novità per i disoccupati. Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali andrà scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

La scomparsa della mobilità, stabilita dalla legge 92/12, segnerà la fine di un’epoca e comporterà effetti sia per una consistente platea di lavoratori, sia per la generalità dei datori di lavoro.

I primi perderanno una forma di sostegno che li ha tutelati per 25 anni; i secondi dovranno fare i conti con due conseguenze: le imprese che gravitano in orbita mobilità non potranno più contare su una leva utile a governare le eccedenze di personale nei momenti di difficoltà; tutti i datori di lavoro - quindi anche coloro cui non si applica la disciplina della legge 223/91 - perderanno, inoltre, misure incentivanti molto diffuse.

Per chi è già in mobilità alla data del 31 dicembre 2016, non ci saranno cambiamenti e continuerà a percepire l’indennità prevista fino alla fine del periodo di assistenza.

Diverso è l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione compete anche per le assunzioni part-time.

Il passaggio da una forma di indennità collettiva come la mobilità ad un trattamento di tipo individuale come la Naspi comporterà in molti casi, una penalizzazione per il disoccupato che, se inizialmente potrebbe ricevere un assegno più alto di quello previsto dal trattamento di mobilità, vedrà lo stesso ridursi col tempo.

Ad esempio, la mobilità prevede il versamento di un’indennità per un periodo che può arrivare fino a 48 mesi (dipende dall’area geografica di residenza e dall’età del beneficiario) e con massimali che sono di 960 euro lordi per gli stipendi fino a 2000 euro e di 1150 euro lordi per le retribuzioni superiori a 2000 euro.

Nel caso della Naspi, invece, il tetto massimo dell’assegno è fissato a 1300 euro, ma la durata del sussidio può essere al massimo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti. Questo significa che i disoccupati a partire dal 1° gennaio 2017 riceveranno un sussidio di disoccupazione al massimo per una durata di 24 mesi. L’assegno percepito, inoltre, a partire dal quarto mese, subirà una riduzione del 3 per cento al mese annullando rapidamente il vantaggio dell’assegno di partenza più alto.

Per presentare la domanda Naspi i lavoratori devono:

compilare e inviare il modulo domanda direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;

far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.






giovedì 21 luglio 2016

Inps:fondo di solidarietà per il settore del trasporto



Arrivano le istruzioni dall'Inps per l’operatività e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

L’INPS, ha fornito informazioni sull’operatività e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, che siano finalizzati a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;

b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
di)

Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese in oggetto, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalità:

- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennità di mobilità;

- assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti per agevolare l’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;

b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c)  prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea

Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica. L’accesso alle prestazioni da parte delle aziende deve essere subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Detta regolarità contributiva verrà verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di DURC.


Apprendisti: dimissioni online e nuovo fondo di solidarietà



Il chiarimento dal Ministero del Lavoro in tema di dimissioni online, stavolta con riferimento al contratto di apprendistato. Il Ministero ha chiarito che l’eventuale recesso dell’apprendista deve essere manifestato attraverso la procedura telematica prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015.

Questo perché si tratta di un rapporto di lavoro subordinato il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.

E’ opportuno ricordare che dal 12 marzo scorso la nuova procedura telematica obbligatoria per dare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite un semplice metodo online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.

Ricordiamo che l’obbligo di dimissioni telematiche riguarda solo il settore privato e non il pubblico impiego. Sono inoltre esclusi il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa. Utilizzano le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.

L’INPS ha fornito indicazioni in merito ai Fondi di solidarietà e al recupero dei contributi per gli apprendisti non professionalizzanti. In particolare viene chiarito che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata, con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusivamente a questi ultimi vengono riconosciute le relative prestazioni. Per quanto riguarda invece il computo della forza aziendale, per la verifica dell’obbligo di adesione ai Fondi, vengono computati i lavoratori assunti con qualunque tipologia di apprendistato.

Si tratta del contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, volto a finanziare le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà.

Nell'eventualità che i datori di lavoro abbiano versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà con riferimento a lavoratori assunti con contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante, per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016, le somme potranno essere recuperate entro il 16 ottobre 2016.

Pertanto, con riferimento agli apprendisti, a decorrere dal mese di giugno 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell'ambito dell’elemento < TipoLavoratore >.

Le imprese che hanno versato contributi per altri tipi di apprendisti potranno recuperare gli stessi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio indicando l’importo con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella che segue, da valorizzare all'interno della sezione di < DenunciaAziendale >.




domenica 5 giugno 2016

In cosa consiste il trattamento di integrazione salariale



Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

L’Inps, con il messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, ha comunicato che per l’anno 2016 opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario (per una durata massima di 12 mesi).

Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.

Il meccanismo sopra brevemente descritto non avviene però a totale detrimento dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.

Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.

La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, ha introdotto numerosi cambiamenti, oltreché nell’indennità di disoccupazione e di mobilità, nei seguenti trattamenti:

Trattamenti di integrazione salariale (Cig o Cigo, Cigs, Cig o Cigs in deroga);

Fondi di solidarietà;

Contratti di solidarietà espansiva.

Per quanto concerne la Cassa Integrazione, sia straordinaria che ordinaria, è stata innanzitutto ampliata, dal Decreto, grazie all’estensione dell’obbligo contributivo CIGO/CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, e di un nuovo contributo addizionale.

Nel dettaglio, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono essere concessi:

ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno;

ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;

ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante (se l’azienda, nello specifico, è beneficiaria di Cigs, gli apprendisti potranno fruire della Cigs, se beneficiaria di Cigo, potranno fruire solo della Cigo, e fruiranno solo della Cigo anche se l’azienda beneficia di entrambi i trattamenti; il periodo formativo sarà allungato in corrispondenza delle ore integrate).

Per beneficiare dell’integrazione salariale, compresa la Cig, o Cigo, il lavoratore dovrà però possedere 90 giorni di effettivo lavoro, nella stessa Unità produttiva, alla data della domanda. Sono contati come giorni di effettivo lavoro anche le domeniche, i giorni liberi, i festivi, e le giornate in cui il dipendente e assente per infortunio o maternità obbligatoria.

Sono invece esclusi:
i dirigenti;

i lavoratori a domicilio;

i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Nel 2016, il trattamento per le integrazioni salariali ammonterà, parimenti a quanto previsto dalla precedente normativa, all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario ordinario contrattuale.
Non potranno essere però superati i seguenti limiti:
– 971,71 Euro (da aumentare nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati) quando la retribuzione mensile di riferimento (compresi ratei di tredicesima e quattordicesima) è pari o inferiore a 2.102,24 Euro;

– 1.167,91 Euro (da aumentare come sopra), quando la retribuzione mensile di riferimento è superiore a 2.102,24 Euro.

Lavoratore illegittimamente sospeso: omessa indicazione dei criteri di rotazione




L’ordinamento giuridico consente al datore di lavoro (che si trovi in particolari situazioni di crisi o abbia la necessità di procedere a ristrutturazioni o riorganizzazioni) di sospendere in tutto o in parte i propri dipendenti dal lavoro. Tuttavia, al contempo, questo potere viene disciplinato e limitato dalla legge. Pertanto, la sospensione in CIG disposta al di fuori di questi limiti è illegittima, e il lavoratore può ricorrere al Giudice del lavoro al fine di ottenere la riammissione al lavoro, nonché il risarcimento del danno (che, normalmente, consisterà nella differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito se non fosse stato sospeso e l’indennità di CIG percepita durante la sospensione).

La CIGO ha la funzione di sostegno del reddito dei lavoratori per sospensioni dal lavoro e riduzioni dell’orario di lavoro dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.

L’ammontare del trattamento economico è pari all’80% della retribuzione spettante ai lavoratori per le ore non lavorate; dopo il primo semestre di erogazione non può superare un tetto massimo incrementato annualmente in base all’indice ISTAT.

La legge impone una procedura di informazione e consultazione sindacale con le RSA, di solito preventiva. Solo nei casi di sospensione o riduzione indifferibile del lavoro, l’imprenditore deve comunicare alle RSA o, in mancanza di queste, agli organismi provinciali dei sindacati di categoria più rappresentativi, la durata prevedibile della sospensione o contrazione del lavoro ed il numero dei lavoratori interessati; se la sospensione o contrazione superi le 16 ore settimanali, su richiesta dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori si procede ad un esame congiunto sulla ripresa del normale lavoro e sui criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

Per la CIGO, a differenza della CIGS, il datore di lavoro anticipa il trattamento una volta adottato il provvedimento di concessione, conguagliando i contributi dovuti. Se dall’omessa o tardiva domanda deriva la perdita totale o parziale della CIGO, l’imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma pari all’importo dell’integrazione non percepita.

La durata massima della CIGO è di tre mesi continuativi, ma in casi eccezionali può essere prorogata per tre mesi fino a un massimo complessivo di un anno.

La fissazione dei criteri di rotazione, da osservare in caso di sospensione del personale per fruizione della CIGO, era oggetto di indirizzi giurisprudenziali ora si ritiene che, per omessa specificazione dei criteri di rotazione, rende illegittimo il decreto di concessione del trattamento di CIGS. Conseguentemente, al lavoratore sospeso spetta il diritto soggettivo di chiedere al giudice ordinario la condanna, previa disapplicazione in via puramente incidentale, del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS e quella del datore di lavoro al pagamento dell’integrale obbligazione retributiva.

Il D.lgs. n. 148/15, di attuazione della L. n. 183/14 (c.d. Jobs Act), riordinando la disciplina degli ammortizzatori sociali, ha omesso, per il trattamento di CIGO, il riferimento all’osservanza dei criteri di rotazione. Questi, invece, costituiscono oggetto di specifica disposizione nel caso di procedimento volto a conseguire la CIGS. Sicché, anche all’esito della riforma, si registra quella diversa formulazione letterale delle norme che disciplinano il procedimento di concessione della CIGO e della CIGS. Per avere efficacia è stabilito che la comunicazione alle organizzazione sindacali deve avere ad oggetto “[…] le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”. Il comma 4 dispone poi che “nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva”, il contenuto della comunicazione deve comprendere “la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati”.

E’ doveroso ricordare che il potere di sospendere i propri dipendenti in CIG incontra innanzi tutto limiti di tipo formale. Infatti, la legge prescrive l’obbligo, per il datore di lavoro, di attivare preventivamente una procedura di informazione e (a richiesta) di consultazione con il sindacato.

L’obbligo di informare e, eventualmente, di trattare con il sindacato ha lo scopo di garantire che la sospensione dei lavoratori sia trasparente e corretta, con la conseguenza che eventuali violazioni della procedura sindacale rilevino, oltre che sul piano formale, anche su quello sostanziale.

Con riferimento ai vizi procedurali il lavoratore (ma anche il sindacato) potrebbe per esempio lamentare l’omissione della procedura, oppure il fatto che non siano state rese tutte le informazioni previste dalla legge, o che le stesse siano state fornite in maniera generica o falsa, o ancora che il datore di lavoro non ha dato seguito alla richiesta del sindacato di trattare.

Vi sono però altri limiti che il datore di lavoro deve rispettare e che, in caso contrario, legittimano il ricorso al giudice da parte del lavoratore. Innanzi tutto, si deve ricordare che il datore di lavoro può ricorrere alla CIG solo in presenza di situazioni di crisi o di ristrutturazione – riorganizzazione previste dalla legge. Sotto questo profilo, dunque, il lavoratore potrebbe per esempio contestare che la causa della sospensione, dichiarata dal suo datore di lavoro, non rientra tra quelle previste dalla legge, oppure che quella situazione non corrisponde al vero. Infine, il datore di lavoro deve scegliere il personale da sospendere in CIG utilizzando criteri oggettivi e coerenti con la causa della sospensione: il lavoratore potrebbe quindi lamentare di essere stato scelto sulla scorta di criteri che non corrispondono a tali caratteristiche.

martedì 10 maggio 2016

Contratti di collaborazione: indennità di disoccupazione entro il 12 luglio


Estesa a tutto il 2016 l'operatività dell'indennità di disoccupazione DIS COLL da richiedere entro il 12 luglio 2016 per chi è già disoccupato. Le domande che si riferiscono a cessazione di collaborazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 vanno inviate all'Inps entro il 12 luglio. Per gli eventi che si verificano da oggi, invece, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

La circolare 74/2016 pubblicata dall’INPS ha fornito le indicazioni applicative  riguardanti la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione a beneficio dei collaboratori, anche a progetto, ma senza partita Iva che perdono involontariamente l'occupazione. Da quest'anno il sussidio viene riconosciuto anche ai collaboratori della pubblica amministrazione, a patto che, come tutti gli altri, siano iscritti alla gestione separata dell'Inps in via esclusiva, mentre, sempre degli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi  dalla categoria dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

L’indennità DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS COLL .

Per la fruizione dell’indennità DIS COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L’indennità di disoccupazione DIS COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter chiedere il contributo è necessario lo stato di disoccupazione e almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che, per quest'anno, parte dal 1° gennaio 2016 fino al momento in cui è terminata la collaborazione.

La durata della Dis-coll è metà dei mesi di contribuzione validi nel periodo preso in considerazione, tenuto conto anche delle frazioni di mese, ma non può in alcun caso superare i 6 mesi. L'importo, invece, è pari al 75% del reddito medio imponibile ai fini previdenziali derivante dalla collaborazione se il valore che si determina non è superiore a 1.195 euro, altrimenti è pari a 1.195 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, ma comunque non può superare i 1.300 euro. In ogni caso, a partire dal quarto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese.

Soprattutto in questo secondo anno va ricordato che, in base a una delle regole da rispettare per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione già utilizzati per una indennità precedente non sono utili per quella successiva. Così, per esempio, se l'anno scorso si è fruito di una Dis-coll sulla base dei contributi versati nel 2015, il medesimo periodo non è utile quest'anno per calcolare la durata di una eventuale nuova indennità. Se l'anno scorso si sono “valorizzati” i mesi da gennaio a giugno, per ipotesi, poi si è fruito di 3 mesi di Dis-coll e quindi si è ripreso a lavorare, quest'anno il periodo gennaio-giugno 2015 non è valido per calcolare la durata dell'indennità in caso di perdita del lavoro, ma si dovrà tener in considerazione solo i mesi successivi.

Il beneficio decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda;

titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non si scelga per l’indennità DIS COLL.


giovedì 7 aprile 2016

Call center: chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti



Arrivano con la Circolare n. 15/2016 del Ministero del Lavoro i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore.

Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi.

L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.

Il Ministero ha chiarito che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze è stata riconosciuta un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In considerazione della specialità della normativa, la circolare ha chiarito che «in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga».

sabato 12 marzo 2016

Integrazioni salariali, le sedi INPS competenti


L’integrazione salariale è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015.

L’assegno di solidarietà è un trattamento previsto in caso di contratti di solidarietà, stipulati in base ad accordo sindacale per evitare licenziamenti, con una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e non superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui si applica il contratto di solidarietà. Attenzione: questo ammortizzatore sociale è garantito a partire dallo scorso primo gennaio solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, mentre le imprese fra i cinque e i 15 dipendenti invece si parte il prossimo 1 luglio 2016. La domanda va presentata entro sette giorni dall’accordo collettivo aziendale di solidarietà, la riduzione di attività deve iniziare entro il 30esimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Mentre l’assegno ordinario è riservato alle imprese con almeno 15 dipendenti, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal primo gennaio 2016, per le causali che danno diritto alla cassa integrazione per riorganizzazione e crisi aziendale. E’ previsto a partire dallo scorso primo gennaio 2016, la domanda si presenta non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva, il trattamento viene corrisposto dal lunedì della settimana precedente a quella di presentazione.

Con la circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 l’INPS ha quindi fornito le istruzioni per l’individuazione delle strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda. E ha fornito istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, regolata dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.

Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che   le domande già prese in carico da una Sede saranno definite  dalla Sede  stessa.

Quanto ai soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda, i Direttori di Sede hanno l’esclusiva competenza, ferma restando la possibilità che, per ragioni di carattere operativo-funzionale, di delegarne formalmente la trattazione alla dirigenza di sede.

Infine, fino all’adozione del previsto decreto ministeriale, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continuano ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissione Provinciali.

giovedì 18 febbraio 2016

Indennità di disoccupazione: NASpI e risoluzione consensuale


Vediamo i chiarimenti del Ministero del lavoro sull'indennità NASPI a seguito di risoluzione consensuale in aziende al disotto dei 15 dipendenti (d.lgs.22/2015)

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questo parere a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, ed ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.

Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).

Quindi viene chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa «preventiva» prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplina che si applica (art. 18 della legge n. 300/1970) ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Quindi la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.

Il principio del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha del resto inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione. La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.

martedì 29 dicembre 2015

Collaboratori: proroga della DIS–COLL


E’ stato prorogato per tutto il prossimo anno il Dis Coll, l’indennità per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili nel 2015 e non può essere superiore ai 1.300 euro nel 2015.

La Dis Coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che coinvolge anche i lavoratori con contratto a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps. Per aver diritto all’ammortizzatore sociale bisogna possedere i seguenti requisiti:

disoccupazione;

3 mesi di contribuzioni nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello della cessazione dell’attività lavorativa:

almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in corso.

L’importo dell’assegno è pari al 75% dei compensi fino ad un importo massimo di 1.195 euro per poi scendere del 25% sugli importi superiori a tale importo. L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 1300 euro al mese
.
L’assegno verrà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, nel migliore dei casi, quindi, spetterà una disoccupazione per 6 mesi.

Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga per il prossimo anno la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 2016, coloro che concluderanno la propria attività di collaborazione potranno continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. La proroga contiene anche alcune modifiche rispetto alle previsioni generali del Jobs Act. In particolare, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

DIS-COLL, alla fine arriva la proroga della prestazione anche per il 2016. Con un emendamento alla legge di Stabilità, infatti, è stata prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.

Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ma non ai titolari degli assegni di ricerca ed è irrilevante che siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Saranno in vigore nel 2016 ancora anche Naspi e Asdi: la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, sarà erogata mensilmente per un massimo 24 mesi e per importi massimi fino a 1.300 euro al mese.

La Naspi sarà estesa a 24 mesi anche dopo il 2016. Inizialmente, infatti, dal 2017, la durata massima avrebbe dovuto ridursi a 18 mensilità. I requisiti per richiedere la Naspi restano sempre gli stessi: dichiarazione dello stato di totale disoccupazione; e avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione o diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il lavoratore disoccupato che, esaurita la Naspi, non avesse ancora trovato una nuova occupazione può richiedere l’Asdi, un nuovo assegno di disoccupazione, pari al 75% dell’ultima mensilità della Naspi percepita. Anche per richiedere l’Asdi bisogna inoltrare domanda all’Inps, che lo erogherà per i 6 mesi successivi. Si può percepire l’Asdi a condizione che si aderisca ad un percorso di formazione, specializzazione definito dai centri per l’impiego o si dimostri di essere alla concreta ricerca di una nuova occupazione.

Il modulo domanda dis-coll va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui come avviene ora con l'ASpI, i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog