Visualizzazione post con etichetta Corte dei Conti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Corte dei Conti. Mostra tutti i post

mercoledì 4 gennaio 2017

Pensioni d’oro dei sindacalisti? C’è lo stop della Corte dei Conti



I diritti acquisiti di una fetta di sindacalisti privilegiati sono stati infine toccati, da una sentenza della Corte dei Conti. La quale ha stabilito che no, il meccanismo delle «contribuzioni aggiuntive», per anni all'origine di improvvise e a volte strabilianti impennate nelle pensioni di alcune categorie di rappresentanti sindacali, non va bene affatto e deve esser tutto ricalcolato.

Per capirci: mai più casi clamorosi come quello di Raffaele Bonanni che, sommando i contributi originari del suo lavoro con quelli di sindacalista a tempo pieno e per quasi un decennio segretario della Cisl, si era elevato negli ultimi anni da 75.223 a 336.260 euro l’anno di stipendio tirandosi poi dietro, grazie anche ai contributi aggiuntivi, una pensione netta di 5.391 euro mensili. Subito infilzata dalle rabbiose contestazioni di migliaia di lavoratori.

La sentenza 491/2016 del 10 ottobre 2016, emessa dalla III Sezione giurisdizionale d’Appello,  partiva dal ricorso di un maestro elementare, da anni sindacalista, che si lamentava di una «valorizzazione della contribuzione aggiuntiva» solamente «parziale» nel calcolo della pensione. Secondo lui, infatti, il decreto legislativo 564/1996 non prevedeva «alcuna limitazione in ordine al numero degli incarichi dirigenziali che possono formare oggetto di retribuzione aggiuntiva». Non solo: l’Inps non avrebbe, secondo lui, alcun «titolo per sindacare quanto deliberato, in merito ai relativi compensi, dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali».

Che cosa sono i contributi aggiuntivi? Lo sportello online dell’Inps definisce: «La contribuzione aggiuntiva è una contribuzione di natura volontaria destinata a integrare la contribuzione figurativa o effettiva versata a favore dei lavoratori dipendenti, che siano dirigenti sindacali». E aggiunge: «In particolare a favore dei lavoratori collocati in aspettativa, possa essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. Come detto, la retribuzione figurativa corrisponde alla retribuzione commisurata a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria» senza però «quegli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività, né incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio».

Dopo questa sentenza i sindacati, per i loro rappresentanti in aspettativa o distacco sindacale dal posto di lavoro, possono versare contributi aggiuntivi sui compensi ricevuti per l’attività sindacale. Questi «aggiuntivi» non incidono sulla data di pensionamento ma hanno avuto negli anni, «un peso rilevante sull’importo delle pensioni dei dipendenti dell’amministrazione pubblica o appartenenti ad alcune categorie di lavoratori (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici…) del settore privato che si trovavano nel regime misto o in regime retributivo, prima della riforma Fornero».

«Questa contribuzione aggiuntiva veniva inserita, fino a oggi, nella quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al ‘92 (la cosiddetta quota A che in teoria dovrebbe contenere solo voci della retribuzione “fisse e continuative” negli anni). La quota A di pensione è calcolata sulla base della retribuzione percepita l’ultimo mese di servizio ed è quindi soggetta a regole molto più generose rispetto a quelle applicate dal ‘92 in poi per il calcolo della quota B, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo più lungo».

La decisione
Bene: la sentenza che dicevamo della Corte dei Conti nota appunto che «i compensi corrisposti per l’attività sindacale espletata» dal maestro sindacalista «hanno subito un incremento invero assai cospicuo in un lasso di tempo piuttosto breve, passando nell’arco di quattordici mesi dall’iniziale compenso mensile di euro 2.000 (periodo settembre-dicembre 2009), ai 4.000 euro mensili corrisposti nel periodo gennaio-giugno 2010, agli 8.000 euro corrisposti nel periodo luglio-agosto 2010, a ridosso del collocamento in quiescenza, senza che in tale breve arco di tempo, risultino essersi verificate variazioni negli incarichi di dirigenza sindacale». Come non immaginare che si trattasse di aumenti dovuti alla scelta di preparare all’interessato una pensione più alta a carico dell’Inps e cioè, essendo assai inferiori i contributi precedenti, a carico dei cittadini?

Risultato: dopo questa storica sentenza, si dà per scontato che una nuova circolare dell’INPS possa aggiornare le modalità con le quali si determinano le quote di pensioni dei sindacalisti e ricalcolarle. Toccando per la prima volta «un privilegio acquisito non solo sulle pensioni future ancora da liquidare ma anche su alcune delle pensioni in essere». Una trentina di casi, sembra, per ora, sul passato. Ma almeno milletrecento nel futuro più o meno prossimo. Scommettiamo? Barricate.

Speriamo che ora si occupino anche delle doppie e triple pensioni.

Nelle premesse della sentenza leggiamo:

Come è noto, l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito che: “Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

A) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all’1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

B) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.

In concreto, nella determinazione della pensione per il personale destinatario del succitato complesso normativo, sono computabili in quota A, dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dallo stesso d.P.R. n. 1092 del 1973; gli assegni già dichiarati pensionabili da altre disposizioni precedenti la legge n. 335/1995; gli assegni dichiarati pensionabili in quota A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995. Gli emolumenti divenuti pensionabili solo con la legge n. 335 del 1995 vanno invece considerati unicamente nella quota B della pensione.

L’art. 3, comma 5 del d. lgs 564/96 stabilisce che “può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata”.

Il successivo comma 6, a sua volta, stabilisce che “La facoltà di cui al comma 5 può' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità' ivi previste per gli emolumenti e le indennità' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro”.

Nella fattispecie presa in esame i caratteri di “fissità e continuità” degli emolumenti risultano palesemente mancanti pertanto la Corte ritenendo che l’interpretazione caldeggiata dall'appellante “legittimerebbe il riconoscimento di una posizione di ingiustificabile privilegio non solo rispetto alla generalità dei lavoratori per i quali il computo nella quota a) di pensione è ammesso per le sole retribuzioni erogate con carattere di fissità e continuità, ma anche a quei lavoratori, collocati come l’odierno ricorrente in posizione di distacco, che abbiano cessato di ricoprire le funzioni retribuite di rappresentanza o dirigenza sindacale prima dell’accesso al pensionamento. Per questi ultimi, infatti, la computabilità degli emolumenti percepiti dall'organizzazione sindacale nella prima quota di pensione dipenderebbe dalla circostanza, del tutto casuale, di essere collocati in quiescenza nel corso dell’espletamento dell’ incarico sindacale”,) l’appello va respinto.



martedì 19 gennaio 2016

Lavoro: licenziamenti per chi non timbra il cartellino presenza




In 48 ore scatta la sospensione, poi si avvia la procedura. L'obbligo di denuncia. Il dipendente pubblico che timbra il cartellino senza andare in ufficio, o sorpreso in flagranza di altri illeciti disciplinari, sarà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione nell’arco di 48 ore.

Furbetti del cartellino sospesi senza stipendio entro 48 ore dalla scoperta del reato, e licenziati entro trenta giorni. Dirigenti responsabilizzati: se non sospendono il dipendente che finge di essere al lavoro quando si trova altrove, rischiano pure loro il licenziamento, e l’omissione diventa un reato penale. Nessuna possibilità per il dipendente sospeso di nascondersi dietro al vizio di forma della comunicazione: se anche non fosse tecnicamente perfetta, la sospensione vale lo stesso. E la Corte dei conti può entro tre mesi multare per danno d’immagine lo statale che, con le sue false strisciate di cartellino, abbia gettato fango e disistima su un’amministrazione. Il dirigente sarà obbligato a prendere questi provvedimenti pena il suo stesso licenziamento perché l’omissione diventerà un reato perseguibile penalmente. È il piano del governo per rendere davvero possibile cacciare i lavoratori pubblici che commettono un reato ai danni della pubblica amministrazione.

Quanto ai licenziamenti economici, quelli “collettivi” sono stati “decisamente semplificati con le norme sulla mobilità del decreto Madia”, ha spiegato Giuliano Cazzola, economista esperto di temi del lavoro. In base a queste norme, i lavoratori statali possono essere trasferiti liberamente, entro i 50 chilometri, all’interno di una stessa o più amministrazioni. Se un lavoratore messo in mobilità non accetta il trasferimento, ha diritto per due anni all’80% dello stipendio, poi può essere licenziato.

Le novità rispetto alla legge attualmente in vigore: i tempi stretti entro i quali il dirigente responsabile dell’ufficio dovrà agire; l’obbligo (non la facoltà) per lo stesso dirigente di operare senza rischiare di rispondere egli di danno erariale nel caso la magistratura accerti successivamente l’illegittimità del licenziamento. Con le nuove norme il dirigente non sarà più perseguibile per questa ragione. Va detto che la riforma della pubblica amministrazione ruota proprio intorno al rafforzamento del ruolo dei dirigenti che saranno periodicamente sottoposti ad una valutazione dei risultati raggiunti.

Le nuove norme sui licenziamenti siano operative ci vorranno comunque dai due ai tre mesi. Sul decreto, infatti, dovranno esprimere il loro parere non vincolante le commissioni parlamentari competenti.

Certo perché scatti la nuova normativa bisognerà essere sostanzialmente in flagranza del reato. Fondamentale (come già ora, d’altra parte) il ruolo delle telecamere. Le prove – come dice il ministro Madia - «dovranno essere schiaccianti ». C’è un punto, tuttavia, che anche i tecnici del governo hanno sollevato: quando comincia il calcolo delle 48 ore? Quando si commette l’illecito o quando il dirigente viene a conoscenza dell’illecito? E ancora: quand’è che il dirigente viene a conoscenza del comportamento illegittimo? Quando si realizza la registrazione oppure quando si è verificata l’attendibilità del fatto registrato? Non sono questioni di lana caprina o da azzeccagarbugli, sono questioni decisive anche perché la tempestività del provvedimento sospensivo previsto ora dall’ordinamento è interpretato dalla giurisprudenza proprio a favore del dipendente per evitare che il dirigente possa tenersi nel cassetto una registrazione compromettente e utilizzarla a suo piacimento mantenendo così il dipendente costantemente sotto possibile ricatto.

L’intenzione del governo, che emerge dalla lettura del testo del ddl Madia, è quella di velocizzare i tempi di licenziamento dei dipendenti pubblici colti in flagranza di truffe verso lo Stato, come nel caso delle assenze ingiustificate.

Testualmente l’art. 17 del disegno di legge parla di una “introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”.

A livello formale l’estensione agli statali del nuovo articolo 18 riformato dal Jobs Act, non necessiterebbe di alcun intervento ulteriore, stando a una recente sentenza della Cassazione. Eppure la riforma dovrebbe essere finalizzata, di fatto, a rendere effettive procedure di fatto poco applicate, data la farraginosità del procedimento burocratico.


martedì 10 giugno 2014

Irpef sul bonus di 80 euro i molti dubbi sul decreto Renzi



La vicenda del bonus da 80 euro non trova tregua. Archiviata la fase della comparsa in busta paga e della delimitazione dei contribuenti che ne hanno diritto, spuntano i problemi applicativi e non solo. In base alla disciplina introdotta dal decreto legge Irpef – ricordiamo che ancora deve essere convertito - di fatto i datori di lavoro hanno anticipato una somma ai dipendenti in attesa di poterla recuperare compensandola con i debiti nei confronti dell'Erario.

Prima i tecnici del Senato, ora quelli della Camera. E poi banche, sindacati, Corte dei Conti: un bonus pieno di critiche.

Quindi nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef. I tecnici della Camera, dove il decreto è approdato, rilevano che i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea "potrebbe aver subito un cambiamento significativo"sia sul piano numerico sia dal punto di vista del reddito. E chiedono quindi chiarimenti, a partire dal "mancato utilizzo" di dati più aggiornati.  Dubbi sulle coperture per il taglio dell'Irap e "criticità" sui risparmi attesi dalle partecipate. Inoltre ili rinvio del pagamento della Tasi non sarà neutrale per il bilancio dello Stato  ma potrà "recare effetti finanziari.

Ecco le difficoltà: alcune superate in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, come l'esclusione del limite di 700mila euro di compensazioni con il modello F24; ma altre lo saranno con le modifiche al decreto legge, che saranno operative comunque dopo il 16 giugno, scadenza degli F24. E poi c'è un pericolo: quello che vincoli troppo rigidi - per esempio quando un'azienda ha una cartella scaduta di importo superiore a 1.500 euro - impediscano il recupero di somme anticipate per conto dello Stato. Si spera che l'Agenzia delle Entrate farà di tutto per evitare questo scoglio.

In più ci sono i nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef sugli 80 euro in busta paga . Infatti, secondo i tecnici di Montecitorio, dove il decreto è appena arrivato, i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea «potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia dal punto di vista del reddito». Intanto è iniziato l'esame del decreto legge Irpef, nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 12 del 11 giugno 2014. Il decreto, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 23 giugno, è atteso in aula.

La platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia, per altro verso, dal punto di vista del reddito di riferimento realizzato da ciascun soggetto. Infatti, se da un lato potrebbero risultare incrementati i soggetti cosiddetti incapienti o senza reddito di lavoro dipendente (riducendo quindi il numero dei beneficiari), dall'altro lato potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2014 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2011.

La prima osservazione riguarda gli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai Comuni che hanno optato per il rinvio della Tasi. «In proposito si segnala che, pur considerando che le somme erogate sono recuperate nel corso dell'anno, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti in termini di maggiori spese per interessi a carico del Bilancio dello Stato sulle quote corrisposte a titolo di anticipazione effetti finanziari». Inoltre, «tenuto conto che la normativa vigente prevede un limite massimo di aliquota Imu + Tasi, l'erogazione di una somma anticipata calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria Tasi potrebbe risultare eccessiva nei Comuni che, pur non avendo deliberato in materia di Tasi, abbiano applicato elevate aliquote Imu e, conseguentemente, dovranno applicare aliquote Tasi ridotte».

Anche nel caso dell'Irap i tecnici del Dipartimento Bilancio e Finanze della Camera ricordano che la stima degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione e, dunque, non è possibile procedere a una puntuale verifica della relativa quantificazione. Rilevano che la riduzione del gettito in termini di competenza (stimato in 2.059 mln annui) corrisponde a una quota inferiore al 10% (misura della riduzione introdotta dal dl in esame) del gettito Irap settore privato realizzato nel 2013 (24.813 mln). Sul punto chiedono chiarimenti sulle motivazioni legate alla differenza. «Andrebbero altresì fornite maggiori informazioni - proseguono i tecnici - in merito ai criteri adottati per l'estrapolazione al 2014 dei dati riferiti al 2011. Ciò con particolare riferimento all'andamento Irap del settore privato che, nonostante la crisi che ha interessato il periodo oggetto di estrapolazione, presenta un gettito crescente (23.962 mln nel 2011, 24.422 mln nel 2012 e 24.813 mln nel 2013)». Per quanto riguarda la determinazione del valore di Irap pagata deducibile ai fini Irpef/Irpef la relazione segnala «che il parametro utilizzato riferito al costo del lavoro (46,2%) non sembrerebbe considerare né il possibile effetto incapienza né la possibile complessiva diversa incidenza del peso del costo del lavoro da collegarsi, per un verso, all'andamento crescente della disoccupazione e per altro verso all'aumento della retribuzione netta per dipendente. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo». Ulteriori chiarimenti sono chiesti in merito ai criteri di quantificazione degli effetti di cassa per l'anno 2014.

Eppure più che un bonus sta diventando un problema. Non per la misura in sé, ma per la pioggia di critiche e bocciature che sono arrivate. Nella lista dei avversi non può non essere annoverata la Corte dei Conti che, nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica, ha definito il bonus da 80 euro "un surrogato" e che ha spiegato come misure di questo tipo siano "all’origine di un sistematico svuotamento della base imponibile dell’Irpef finendo per intaccare la portata e l’efficacia redistributiva dell’imposta" e "allontanano e rendono più difficile l’attuazione di un disegno equo e strutturale di riduzione e di redistribuzione dell’onere tributario".

Un'altra stroncatura alle intenzioni e agli annunci di Renzi è arrivata poi dal suo stesso ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, in merito all'estensione del bonus alle famiglie monoreddito con figli a carico. Non ci sono le coperture.

martedì 6 novembre 2012

Lavoro, Corte dei conti e Inps: forte richiamo della Corte

La Corte dei Conti ritiene che siano "indilazionabili" misure di risanamento dei principali fondi dell'Inps e la razionalizzazione di quelli minori. E' quanto ha scritto la Corte nella Relazione sulla gestione finanziaria Inps 2011 chiedendo un "monitoraggio "assiduo" dell'incidenza delle riforme di lavoro e previdenza sulla spesa pensionistica.

"Appaiono indilazionabili misure di risanamento dei principali Fondi amministrati, nonché di razionalizzazione di quelli minori, in consecutiva e più marcata perdita complessiva, contenuta solo in parte dagli attivi della Gestione per le prestazioni temporanee e di quella per i parasubordinati, il cui netto patrimoniale congiunto prevale sui gravosi passivi degli autonomi (agricoli e commercianti) e del più grande Fondo per il lavoro dipendente (appesantito dai dissesti strutturali dei dirigenti di azienda e di quelli della elettricità, trasporti e telefonia), i cui saldi negativi tra contributi e prestazioni trovano insufficiente copertura nel finanziamento statale, ancora non adeguatamente individuato nella componente assistenziale a carico della fiscalità".

I conti generali dell'Istituto – ha sottolineato la Corte dei conti- registrano nel 2011 "una ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato deficit economico, connessi al primo declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni quantitative e soprattutto qualitative (a titolo di trasferimenti o di anticipazioni a debito) restano condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla Corte nel recente referto sulla più grande gestione acquisita dell'ex Inpdap, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi".

La Corte dei Conti ha richiamato l'Inps a una "attenta e responsabile riflessione sul crescente ricorso a risorse umane esterne" (lavoro in somministrazione a copertura dell'organico, consulenze, utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, massiccio impiego di medici convenzionati) "per le incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di autogoverno dell'Ente". Lo ha affermato la Corte nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Inps per il 2011.

Per la previdenza complementare in Italia sono necessarie "misure di rilancio" per "incentivare le esigue iscrizioni" ma anche misure di "razionalizzazione" per ridurre l'estrema polverizzazione dei fondi. Lo afferma la Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Inps per l'esercizio 2011. Secondo la Corte dei Conti il modello della previdenza complementare va "sottoposto a riesame".

Vediamo i passi significativi della posizione della Corte nei confronti dell’ente di previdenza:

occorre «assiduamente monitorare l'incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica, nel breve e medio periodo e sino all'entrata a regime del sistema contributivo»;

va «sottoposto a riesame» il modello della previdenza integrativa e complementare;

ben venga la disponibilità ad affrontare il nodo del riequilibrio della governance dell'Inps, nella direzione «di correggere le eccessive concentrazioni di potere nel vertice monocratico (Presidente). Sono alcune delle priorità individuate dalla sezione del controllo sugli Enti, presieduta del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, nel referto sulla gestione dell'Inps per l'esercizio 2011.

I conti generali dell'Istituto registrano nel 2011 una ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato deficit economico, connessi al primo declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni – quantitative e soprattutto qualitative ( a titolo di trasferimenti o di anticipazioni a debito ) – restano condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla Corte nel recente referto sulla più grande gestione acquisita dell'ex INPDAP, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi.

La Corte ha messo in evidenza un altro rischio, quello di una esternalizzazione delle funzioni troppo marcata: «richiede attenta e responsabile riflessione il crescente ricorso a risorse umane esterne - si legge nel report - nelle forme della somministrazione del lavoro a copertura dell'organico, della acquisizione di consulenze in appalto, dell'utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, del massiccio impiego di medici convenzionati - per le possibili incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di governo dell'Ente».

Per la Corte per quanto riguardai il contenzioso c'è ancora da lavorare. «Pur nella riscontrata inversione - rileva la magistratura contabile - il livello ancora ingente del contenzioso esige un rinnovato impegno per aggredire le principali criticità regionali, soprattutto nella previdenza agricola, applicando pienamente il più volte sollecitato esercizio preventivo dell'autotutela e rendendo rapidamente operativo l'apporto straordinario e transitorio dei legali esterni, nella prospettiva di un più adeguato assetto a regime, che risulti coerente con l'Avvocatura interna prevista da norme primarie».

venerdì 13 luglio 2012

Pensioni 2012 la Corte dei Conti registra il decreto su 65mila esodati


Via libera alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale Lavoro/Economia "a tutela dei lavoratori salvaguardati" del 1 giugno scorso.

Il decreto sugli esodati, composto da 8 articoli, si applica a 65mila lavoratori e disciplina le modalità di attuazione del 'Salva Italia' del 6 dicembre 2011 individuando la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione della salvaguardia. Esodati, tre mesi di tempo per presentare domanda per la salvaguardia.

L'annuncio della registrazione del decreto è arrivato dal ministero del Lavoro, mettendo fine alle preoccupazioni che si erano diffuse nelle scorse settimane quale conseguenza del lungo esame del provvedimento da parte della Corte dei conti. Un passaggio obbligato prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e la sua piena operatività.

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza.

Quindi saranno indenni dagli effetti della riforma:
25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

6.890 "esodati" con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra nelle ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog