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martedì 18 ottobre 2016

Buoni lavoro (Voucher): le nuove modalità di comunicazione



Sono arrivati i primi chiarimenti sugli obblighi di comunicazione previsti per imprenditori e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (i cd. voucher) dopo le modifiche al Jobs Act introdotte dal recente D. Lgs. n. 185/2016.

Con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative su come effettuare la comunicazione comunicazione obbligatoria prevista dal nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

La norma stabilisce che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni".

La comunicazione dovrà avvenire con queste modalità:

1) imprenditori non agricoli e professionisti: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione per ogni singolo lavoratore, e dovrà indicare i seguenti dati:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
giorno di inizio della prestazione;
ora di inizio e di fine della prestazione.

2) imprenditori agricoli: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dovrà indicare:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail alle Direzioni del Lavoro competenti per territorio, agli indirizzi di posta elettronica indicati in allegato alla Circolare.

Le e-mail, prive di allegati, devono i dati del committente (codice fiscale e ragione sociale) e quelli della prestazione di lavoro accessorio.

Analoghe comunicazioni sono previste in caso di modifiche o integrazioni alle informazioni già trasmesse (entro 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono).

La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.


Fino a quando l'INPS o  Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta  si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme  di comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail  a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?

Ricordiamo innanzitutto che le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Ma attenzione: il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  può ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.

Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.

Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali).Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
il compenso per il lavoratore,
la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
quella assicurativa presso l'INAIL.

Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

ACQUISTO CON F24

La circolare INPS N. 68/ 016 ha infatti precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente ,chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando lacausale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento  è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:
nel campo "tipo", la lettera "I";
nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
nel campo "codice", la causale contributo LACC;
nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".


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