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martedì 18 ottobre 2016
Buoni lavoro (Voucher): le nuove modalità di comunicazione
Sono arrivati i primi chiarimenti sugli obblighi di comunicazione previsti per imprenditori e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (i cd. voucher) dopo le modifiche al Jobs Act introdotte dal recente D. Lgs. n. 185/2016.
Con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative su come effettuare la comunicazione comunicazione obbligatoria prevista dal nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
La norma stabilisce che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni".
La comunicazione dovrà avvenire con queste modalità:
1) imprenditori non agricoli e professionisti: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione per ogni singolo lavoratore, e dovrà indicare i seguenti dati:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
giorno di inizio della prestazione;
ora di inizio e di fine della prestazione.
2) imprenditori agricoli: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dovrà indicare:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail alle Direzioni del Lavoro competenti per territorio, agli indirizzi di posta elettronica indicati in allegato alla Circolare.
Le e-mail, prive di allegati, devono i dati del committente (codice fiscale e ragione sociale) e quelli della prestazione di lavoro accessorio.
Analoghe comunicazioni sono previste in caso di modifiche o integrazioni alle informazioni già trasmesse (entro 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono).
La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.
Fino a quando l'INPS o Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme di comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?
Ricordiamo innanzitutto che le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
Ma attenzione: il limite di retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE può ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali).Inoltre il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
Ciascun 'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti :
il compenso per il lavoratore,
la copertura previdenziale INPS (pensione) e
quella assicurativa presso l'INAIL.
Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
ACQUISTO CON F24
La circolare INPS N. 68/ 016 ha infatti precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente ,chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando lacausale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:
nel campo "tipo", la lettera "I";
nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
nel campo "codice", la causale contributo LACC;
nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".
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Lavoro: i voucher, cosa sono e cosa succede in Europa
Con lavoro accessorio si è intende quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti voucher lavoro per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
I buoni lavoro o voucher sono un sistema di pagamento che si può utilizzare per il lavoro occasionale di tipo accessorio. Nati nel 2003 con l'intento di far emergere il lavoro nero, sono entrati in vigore nel 2008 e la riforma Fornero nel 2012 ne ha esteso l'uso a tutti i settori. Il Jobs Act e il successivo decreto correttivo ne hanno reso più trasparente l'utilizzo e meno facile l'abuso, con il via libero definitivo alla loro tranciabilità: per attivarli i committenti devono inviare un email o un sms 60 minuti prima dell'uso con tutti i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore. La mancata comunicazione prevede sanzioni da 400 a 2.400 euro. Il valore di un voucher è di 10 euro (7,50 al netto) ma esistono anche buoni da 20 e da 50 euro. I buoni lavoro in Italia sono impiegati per lo più nel settore agricolo, ma sono diffusi anche nel commercio e nei servizi. Questo tipo di meccanismo è già usato dal 2004 da altri paesi come Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari.
Un voucher vale 10 euro. E' inoltre disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due non separabili. Il periodo di validità di quelli cartacei è fissato in 24 mesi. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro è dunque pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo dove si considera il contratto di riferimento. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Il Jobs act aveva riservato l'acquisto in posta solo ai privati. In pratica, i datori di lavoro privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l’acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essere registrato sul sito dell’INPS.
E' bene ricordarlo che ai voucher acquistati alle Poste si applicano le stesse regole degli altri buoni lavoro relative alla preventiva attivazione con l’indicazione dei dati anagrafici del prestatore e del luogo di esecuzione della prestazione. Ricordiamo molto brevemente che il voucher contiene tutti gli elementi della retribuzione, compreso il 13% a favore della gestione separata INPS e il 7% all’INAIL. Il valore netto di un voucher normale da 10 euro, è pari a 7,50 euro, quello di un voucher da 20 euro è di 15 euro, il netto di un buono da 50 euro è pari a 37,50 euro.
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - mediante sms o posta elettronica - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Allo stesso obbligo, e con le stesse modalità, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, sono tenuti anche i committenti agricoli. Per chi non rispetta questo obbligo, si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Con la circolare n. 1/2016 del 17 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni. Verrà successivamente emanato un apposito decreto con cui il ministero del Lavoro potrà definire l'uso del sistema di comunicazione tramite sms.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, con riferimento alla totalità dei committenti, attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7mila euro netti (9.333 euro lordi), da rivalutare annualmente. Fermo restando il limite complessivo di 7mila euro, queste attività non possono eccedere compensi annui di 2mila euro netti (rivalutati per il 2015 a 2.020 euro netti, 2.693 euro lordi) per ciascun singolo committente se imprenditore o professionista. I soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3mila euro netti (4mila euro lordi) di compenso per anno civile, da rivalutare annualmente.
Per il settore agricolo esistono particolari limiti. I voucher possono essere utilizzati con riferimento: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli (reddito non superiore a 7.000 euro) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Da tempo il meccanismo dei voucher è stato sperimentato con successo in Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari. Belgio: introdotti nel 2004 i titres-services permettono all'individuo di comprare servizi forniti da una società Regno Unito: dal 2005 esistono i childcare vouchers, buoni per i servizi all'infanzia. Francia: introdotti nel 2006, combinando due sistemi di voucher preesistenti, i Cheque emploi service universel (Cesu), sono una forma di pagamento per lavori domestici e servizi di assistenza ai bambini. Nel 2009 sono stati introdotti i Titre emploi service entreprise (Tese): utilizzabile da piccole imprese per assumere e retribuire lavoratori occasionali. Austria in vigore dal 2006 i Dienstleistungscheck, una forma di pagamento per lavori.
Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
E' vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.
Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.
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martedì 16 febbraio 2016
Lavoro accessorio per il 2016: precisazioni, limiti e casi particolari
Con lavoro accessorio si è intende quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti voucher lavoro per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
Il limite però che si può ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti. Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.
Ciascun 'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti :
· il compenso per il lavoratore,
· la copertura previdenziale INPS (pensione) e
· quella assicurativa presso l'INAIL.
Con un messaggio l'Inps è intervenuto con importanti precisazioni in materia di lavoro accessorio specificando in particolare alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali. Per questi soggetti non vale il limite di 2000 euro annui con cui possono retribuire ogni lavoratore attraverso voucher lavoro.
In particolare il documento recita :" In linea generale, dunque, l'espressione "imprenditori"risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.
A titolo non completo si indicano i seguenti soggetti:
・ Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
・ Ambasciate;
・ Partiti e movimenti politici;
・ Gruppi parlamentari;
・ Associazioni sindacali;
・ Associazioni senza scopo di lucro;
・ Chiese o associazioni religiose;
・ Fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
・ Condomini;
・ Associazioni e società sportive dilettantistiche;
・ Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
・ Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..
Si ribadisce cosi che il limite di 2000 euro netti trova dunque applicazione per ciascun lavoratore che svolge prestazioni nei riguardi sia di iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia di titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all'INPS presso la Gestione Separata.
La specificazione nel testo sul fatto che l'elenco non "esaustivo evoca la possibilità che la materia lasci aperti altri dubbi sulla definizione dei soggetti committenti interessati.
Saranno quanto mai utili chiarimenti generali su vari aspetti di questo particolare istituto, già annunciati da più parti . Va ricordato infatti che il lavoro accessorio non è regolato da uno specifico contratto di lavoro e il suo sempre maggiore utilizzo porta molte storture e qualche iniquità.
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, è stato introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
L’acquisto dei buoni-lavoro (voucher) cartacei può avvenire presentando la propria tessera sanitaria o di codice fiscale o carta di identità elettronica presso i seguenti concessionari:
Uffici Postali del territorio nazionale, esclusivamente per i committenti non imprenditori né liberi professionisti ( ad es. privati) con una commissione di 2,5 euro + IVA per ogni emissione fino a 25 voucher ( ripetibile fino a 5mila euro giornalieri);
per tutti i committenti presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccai) con un addebito di 1,70 euro per ogni acquisto fino a un massimo di mille euro per pagamenti in contanti ; fino a 5.000,00€ per pagamenti con carte di credito per singolo Codice Fiscale;
per tutti i committenti presso gli sportelli bancari abilitati con addebito di 1 euro di commissione, con un massimo di 5mila euro giornalieri.
Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
E' vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.
Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.
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sabato 21 dicembre 2013
Lavorare con Bitcoin: rischi e vantaggi della moneta virtuale
Da qualche mese se ne parla sempre di più. Il Bitcoin, la moneta elettronica creata nel 2009, ha ottenuto i primi riconoscimenti e aperture di credito, ad esempio da parte della Fed, la Banca centrale statunitense. Permane tuttavia anche lo scetticismo di chi pensa che sia solo una bolla, pronta a scoppiare.
È stata pensata da un anonimo conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale, ma utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfruttano la crittografia per implementare le caratteristiche più importanti come il fatto di permettere di spendere Bitcoin solo al legittimo proprietario, e di poterlo fare una volta sola.
Il Bitcoin si può definire una stringa caricata su una memoria quindi non ha valore. Il punto è che le monete virtuali sono esse basate sulla nostra fiducia cioè senza alcun valore tipico, ma il Bitcoin non è stampato da un falsario. Cioè obbedisce a regole predeterminate e rigide.
Il che implica che avere un Bitcoin nella propria chiavetta USB significa effettivamente possedere un dodicimilionesimo (e in prospettiva un ventunmilionesimo) di tutti Bitcoin del mondo.
Il punto è sapere cosa è la moneta che si ha in tasca grazie al confronto con un concorrente “onesto”.
La concorrenza delle cripto valute costringerà necessariamente gli Stati e i Banchieri a emettere valute un minimo più oneste di quelle di oggi.
Il Bitcoin è una unità para valutaria con la quale si possono effettuare acquisti di diverse tipologie di beni, che spaziano dall'elettronica di consumo, alle posate, a innumerevoli altri segmenti. Una delle principali caratteristiche è quella di non avere istituzioni Statali emittenti: è "coniata" da un complesso calcolo matematico segmentato in più frazioni, con un sistema che si vorrebbe concepito per evitare l'inflazione da eccesso di offerta di moneta. Un altro aspetto chiave è quello di assicurare l'anonimato degli utilizzatori, fattore che ha immediatamente reso il Bitcoin un potenziale strumento per transazioni di beni o illeciti al limite della legalità.
Per utilizzarlo bisogna avere un computer o uno smartphone android connessi a internet su cui si scarica il programma che costituisce il portafoglio virtuale, detto wallet (la terminologia è inglese) nel quale mettere i propri Bitcoin. A questo wallet è associato uno o più Bitcoin address, ossia l’indirizzo bitcoin, che è paragonabile ad un indirizzo e-mail) che sarà inscindibilmente collegato ai bitcoin in possesso, al punto che se uno non se lo ha appunta lo perde (è una stringa di 34 caratteri alfanumerici). Il loro acquisto si fa tramite internet, collegandosi con siti online che fanno da mercato dei bitcoin.
Questa tipologia di moneta è concepita in modo che una persona non possa spendere due volte la stessa moneta virtuale (e qui c’è una analogia con la moneta di carta). Questo è garantito dal fatto che ogni singolo bitcoin riporta tutti i proprietari passati (come una banconota su cui ogni possessore ha scritto il suo nome) e che le informazioni su ogni singolo bitcoin sono verificate e condivise su in tutta la rete. Quindi pubbliche, manipolare i bitcoin sarebbe quindi come convincere con l’ipnosi tutti i testimoni oculari di un determinato episodio che non si sia mai verificato. Si potrebbe anche spuntarla a ipnotizzare qualche testimone oculare, ma non si può raggiungerli tutti.
La formula che genera i Bitcoin è programmata in modo tale che il tetto massimo di Bitcoin generati sia di 21 milioni (attualmente se n’è prodotta circa la metà). In assenza di nuove coniazioni il Bitcoin è quindi una moneta che non dovrebbe subire inflazione, anzi, dovrebbe rivalutarsi nel tempo (deflazione). Questo è una delle principali attrattive per i Bitcoin in questo periodo in cui le banche centrali stampano soldi a pieno ritmo e fanno temere a molti che ci sarà presto inflazione.
Con i Bitcoin si possono fare degli acquisti con chi li accetta come moneta, ma soprattutto si possono usare per speculare. Un Bitcoin a settembre valeva meno di 140 dollari, oggi ha superato i 1.000. E’ evidente che si tratta di un mercato assai ballerino, capace di grandi scivoloni e grosse impennate.
La Bitcoin Foundation Italia ha come obiettivi:
favorire la diffusione di Bitcoin e di altre monete;
promuovere la formazione all’utilizzo e allo sviluppo di Bitcoin;
favorire la libera circolazione delle idee e delle conoscenze economiche in ambito valutario utilizzando ogni mezzo di comunicazione;
diffondere la conoscenza e libera scelta delle varie politiche monetarie, promuovendo e diffondendo l’interesse per esso con tutti i mezzi possibili;
promuovere, diffondere e difendere lo studio ed il libero utilizzo delle monete disponibili sul mercato;
promuovere iniziative di tutela e difesa di idee, progetti, prodotti, programmi, licenze, algoritmi, iniziative che hanno come oggetto i Bitcoin o le finalità di cui sopra nonché le persone fisiche e le organizzazioni che perseguono queste stesse finalità.
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