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sabato 9 giugno 2012

Turismo lavoro stagionale 2012


Firmata la nuova intesa che rinnova il settore del turismo, che rispetto al 2008 vengono contemplate nuove professioni, dal pizzaiolo agli addetti all’accoglienza, la nuova disciplina dei contratti di apprendistato dovrebbe favorire l’occupazione e la formazione di figure professionali.
Grazie all’accordo firmato da Federturismo Confindustria e Aica e dalle organizzazioni sindacali, vengono contemplate, all’interno dell’apprendistato figure specifiche dell’industria turistica e alberghiera. Nello specifico, si possono contemplare figure come l’addetto ai piani, addetti alla produzione, manutenzione e ricevimento. Oltre ai camerieri, saranno disciplinati contratti come governanti, cuoco, chef, pizzaiolo, pasticciere e altre figure.

L‘accordo per i nuovi contratti di apprendistato professionalizzanti  contempla inoltre, l’addetto ai servizi di spiaggia, addetto all’animazione e ai servizi marinareschi, contabili e affini all’area amministrativa dell’azienda, figure professionali nell’ambito del marketing, dei servizi pubblicitari, grafica e web.
Per gli apprendisti che lavorano solo per alcuni mesi e completano il proprio percorso formativo negli anni successivi, con la sommatoria di periodi di lavoro dislocati entro un arco temporale molto lungo. È l'apprendistato stagionale: una forma contrattuale disciplinata dal contratto collettivo del turismo, che in passato è stata molto controversa, perché secondo alcune voci critiche la durata stagionale non era compatibile con la finalità formativa del contratto. Questi dubbi sono stati superati con il Testo Unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011): la riforma, pur affermando in generale il principio che l'apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi si svolge con un percorso unitario privo di interruzioni, ha riconosciuto un'eccezione per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali. Per queste aziende, la riforma sancisce espressamente la possibilità di assumere apprendisti con contratti a termine, secondo le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I nuovi contratti potranno durare da 36 a 48 mesi, con iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria del settore turismo. La retribuzione sarà pari al’80% di quanto previsto per il lavoratore qualificato e potrà raggiungere, entro il 4anno, il 95%. Gli apprendisti stagionali potranno beneficiare del diritto di precedenza per la riassunzione nella stagione successiva e potranno prestare servizio anche per brevi periodi tra una stagione e l’altra. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. L'accordo del turismo chiarisce anche che si devono computare nel periodo di durata massima del contratto le eventuali prestazioni di breve durata svolte tra una stagione e l'altra; pertanto, anche durante questi periodi si applicherà la disciplina dell'apprendistato.

L'accordo collettivo è disciplinato dall'intesa con il quale il 17 aprile 2012 le parti sociali del turismo hanno attuato l'apprendistato professionalizzante. Questa riprende le esperienze degli anni passati, prevede che sia possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, con più rapporti a tempo determinato. La norma è immediatamente applicabile, e quindi già da questa stagione estiva gli operatori turistici possono attivare il contratto: la forma da usare sarà quella ordinaria, con la particolarità che il contratto di lavoro avrà una data di scadenza predeterminata.

Nei periodi di lavoro stagionale dovrà essere comunque adempiuto l'obbligo di formazione. L'intesa del 17 aprile prevede che per gli apprendisti stagionali debba essere riproporzionato, in base alla durata del rapporto, il monte ore di formazione previsto in generale per gli apprendisti ordinari. Questo monte ore varia, in funzione dei livelli di inquadramento, dalle 40 alle 80 ore medie annue, per quanto riguarda la formazione tecnico professionale e specialistica.

domenica 1 aprile 2012

Assunzioni 2012 per il settore turismo



Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 4269 del 2012 ha precisato che possono effettuare la comunicazione obbligatoria «Co» semplificata tutte le aziende che svolgono una attività propria del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi. Non è vincolante, invece, lo svolgimento di una delle attività di cui ai codici Ateco 2007 individuati dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 2369 2012.

I chiarimenti riguardano la facilitazione delle comunicazioni di assunzione prevista dal dl n. 5/2012 (decreto semplificazioni) a favore dei datori di lavoro del settore turismo e pubblici esercizi. Con questa facilitazione, in sostanza, le assunzioni possono essere comunicate anche incomplete di tutti i dati del lavoratore e del datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un motivo di urgenza, salvo provvedere all'integrazione entro tre giorni.

Con nota protocollo n. 2369 2012 (si veda Italia Oggi 18 febbraio) il Ministero ha spiegato che, nelle more dell'adeguamento della modulistica, i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello Uniurg per effettuare la Co preventiva di assunzione, esclusivamente in via telematica, da completare entro il terzo giorno seguente l'instaurazione del rapporto di lavoro con la trasmissione del modello Unilav completo. Con l'occasione, il ministero ha fornito i codici attività Ateco 2007 per i quali dovesse ritenersi operante la semplificazione. Ma «comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi applicando i relativi contratti collettivi».

Conseguentemente, ha aggiunto il Ministero, restano esclusi dall'ambito operativo della Co semplificata quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
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