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mercoledì 27 marzo 2013

Licenziamento del lavoratore possibilità al trasferimento o al tempo parziale

Rispetto rigoroso della tempistica, esatta individuazione dei requisiti dimensionali dell'azienda, definizione del perimetro del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sono i tre binari su cui si articola la circolare n. 3/2013 del ministero del Lavoro sulla conciliazione obbligatoria preventiva. Senza dimenticare l'obbligo di pagamento del ticket sui licenziamenti scattato il 1 gennaio 2013, che va versato a prescindere dall'esito della conciliazione.

A parte i passaggi previsti dalla conciliazione obbligatoria, bisogna considerare con attenzione anche i diversi effetti che questa produce sul rapporto di lavoro, a seconda dell'esito finale.

Il datore di lavoro può avanzare la procedura del licenziamento del lavoratore se il tentativo di conciliazione viene meno perché le parti non hanno trovato un accordo, perché si è verificato l'abbandono o l'assenza di una di esse, oppure se la convocazione da parte della Direzione Territoriale del lavoro (Dtl ) non è arrivata nei termini previsti: in queste ipotesi, la cessazione del rapporto ha effetto dal giorno della comunicazione alla Dtl con cui il procedimento è stato avviato (individuata nella data di ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio), fatti salvi il diritto al periodo di preavviso – se il lavoratore non ha continuato a lavorare, durante la procedura – oppure, in alternativa, all'indennità sostitutiva in favore del lavoratore.

In alcuni casi, come quello di un periodo contrattuale di preavviso breve, si pone il problema di computare a questo titolo soltanto una parte dei giorni lavorati.

Per evitare eccessi, la riforma del lavoro ha previsto che eventuali malattie insorte dopo la comunicazione di avvio non producano alcuna sospensione del licenziamento, mentre restano validi gli effetti sospensivi previsti dalle norme a tutela della maternità e della paternità e in caso di impedimento derivante da un infortunio sul lavoro.

Viceversa, nell'ipotesi di esito positivo della conciliazione, le soluzioni alternative al licenziamento possono essere diverse: si pensi, ad esempio al trasferimento del lavoratore, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno tempo parziale.
I contenuti dell'accordo sono verbalizzati dalla commissione di conciliazione, e acquistano un valore incontestabile.

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto, invece, la Dtl ne dà sempre atto con un verbale e resta escluso l'obbligo di convalida – previsto dall'articolo 4, comma 17, della legge 92/2012 – davanti a uno degli organismi abilitati. Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, il lavoratore può accedere all'Aspi ed essere affidato a un'agenzia del lavoro per la ricollocazione.

Sugli adempimenti operativi che riguardano la comunicazione obbligatoria del licenziamento ai servizi per l'impiego, che in via ordinaria deve essere effettuata nei cinque giorni successivi al recesso, il ministero del Lavoro (con la nota 18273 del 12 ottobre 2012) ha già chiarito che il termine di riferimento decorre dalla conclusione della procedura di conciliazione: vale a dire dalla data di effettiva risoluzione del rapporto, e non dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento, che la legge 92/2012 individua come «data legale» e dalla quale si producono gli effetti del licenziamento.

Ricordaiamo che, in caso di omissione della comunicazione obbligatoria, è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, con un importo che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

domenica 1 aprile 2012

Assunzioni 2012 per il settore turismo



Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 4269 del 2012 ha precisato che possono effettuare la comunicazione obbligatoria «Co» semplificata tutte le aziende che svolgono una attività propria del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi. Non è vincolante, invece, lo svolgimento di una delle attività di cui ai codici Ateco 2007 individuati dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 2369 2012.

I chiarimenti riguardano la facilitazione delle comunicazioni di assunzione prevista dal dl n. 5/2012 (decreto semplificazioni) a favore dei datori di lavoro del settore turismo e pubblici esercizi. Con questa facilitazione, in sostanza, le assunzioni possono essere comunicate anche incomplete di tutti i dati del lavoratore e del datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un motivo di urgenza, salvo provvedere all'integrazione entro tre giorni.

Con nota protocollo n. 2369 2012 (si veda Italia Oggi 18 febbraio) il Ministero ha spiegato che, nelle more dell'adeguamento della modulistica, i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello Uniurg per effettuare la Co preventiva di assunzione, esclusivamente in via telematica, da completare entro il terzo giorno seguente l'instaurazione del rapporto di lavoro con la trasmissione del modello Unilav completo. Con l'occasione, il ministero ha fornito i codici attività Ateco 2007 per i quali dovesse ritenersi operante la semplificazione. Ma «comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi applicando i relativi contratti collettivi».

Conseguentemente, ha aggiunto il Ministero, restano esclusi dall'ambito operativo della Co semplificata quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
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