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mercoledì 25 maggio 2016

Inail: bando Isi giovedì 26 maggio 2016



Si terrà giovedì 26 maggio, tramite il cosiddetto “click day”, la fase conclusiva d'inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti del bando Isi 2015, con cui l'Inail mette a disposizione oltre 276 milioni destinati al finanziamento in conto capitale delle spese sostenute dalle imprese per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio.

Nello specifico, accedono agli incentivi Inail: 

1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

 Le domande di ammissione potranno essere inviate dalle ore 16 alle ore 16.30 attraverso lo sportello informatico, utilizzando il codice identificativo che è già stato attribuito mediante la procedura di download e seguendo le istruzioni contenute nelle “Regole tecniche e modalità di svolgimento” pubblicate sul sito dell'Istituto. 

Il codice identificativo corretto consiste in una stringa di 65 caratteri, che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le indicazioni riportate nel punto 6 del Manuale Utente ISI 2015. 

Attenzione: il primo carattere della stringa può essere il segno + o il segno - comunque parte integrante del codice. Nel corso del click-day: inserire il codice identificativo; inserire quanto richiesto negli ulteriori campi presenti nella pagina; cliccare sul tasto "Invia" Il codice sarà trasmesso ai sistemi INAIL e sarà visualizzato un messaggio di presa in carico. 

E' bene ricordare che i finanziamenti dell'Istituto sono a fondo perduto e verranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130mila euro e un minimo di 5mila, verrà erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto e sarà cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Sono ammessi progetti d'investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il finanziamento è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. 

Il bando ISI è uno dei principali tasselli dell’azione di promozione di cultura della sicurezza realizzata dall’Inail attraverso la formazione dei lavoratori, l’azione continua di informazione, l’assistenza, la consulenza alle imprese e le sinergie con le altre istituzioni e le parti sociali nell’azione di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Come sostiene la  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, inoltre, prevenire i rischi ed operare per rendere il luogo di lavoro più sicuro e più sano è fondamentale non solo per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere la competitività. Mantenendo in salute i lavoratori si ottengono effetti positivi, diretti e misurabili, sulla produttività e si contribuisce a migliorare la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale. 



domenica 24 aprile 2016

Sicurezza sul lavoro: il datore non è responsabile per l’operaio distratto


Il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Il lavoratore deve diventare sempre più auto-responsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8883/16.

La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica dell'incidente. Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona.

Il prestatore, però invece, di seguire queste modalità concordate nei giorni precedenti con i superiori aveva deciso autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cosiddetto "principio di auto-responsabilità del lavoratore"). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.

Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.
In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.

Prima di stabilire il principio, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.


domenica 23 novembre 2014

Sicurezza sul lavoro: il responsabile della prevenzione è un consulente



Il decreto legislativo 81/2008 testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, impone al datore di lavoro l’obbligo di nomina del’RSPP ovvero: il responsabile della sicurezza sul lavoro predisposto alla valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa.

La figura del Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione uno dei pilastri del nuovo assetto normativo introdotto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81 del 2008, in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per evitare il rischio di sanzioni, il datore di lavoro, dovrà nominare un RSPP esterno oppure, come specificato dalla normativa, frequentando un corso RSPP potrà svolgerlo in prima persona.

Il Decreto 81, infatti, specifica che un RSPP deve ricevere, obbligatoriamente, un’adeguata formazione relativamente alla disciplina della prevenzione dei rischi in generale e, in particolare, alle criticità relative alla sua situazione aziendale specifica.

Gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rspp), il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore nella individuazione dei fattori di rischio. A tale conclusione giunge la Cassazione con la sentenza 46820.

Alla Corte si era rivolto il responsabile di una società edile condannato in primo e secondo grado per un infortunio grave subito da un lavoratore caduto da una scala a mano. La difesa dell'imputato si fondava sull'incerta ricostruzione dell'evento; sulla circostanza che l'infortunato seppure assunto il giorno precedente a quello dell'evento era un operaio specializzato con oltre 30 anni di carriera per cui non necessitava di alcuna informazione e formazione; sul fatto che era stato nominato un geometra quale addetto al Servizio di prevenzione e protezione (Spp).

In ogni caso essendo la società una azienda di grandi dimensioni sarebbe stato onere del giudice verificare che nell'organigramma non vi fosse un delegato di fatto, non potendo la responsabilità dell'evento gravare sull'amministratore delegato.

Dello stesso avviso non è stata la Cassazione, per la quale la condotta incauta del lavoratore infortunato non può assurgere da sola a causa sopravvenuta sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area del rischio proprio della lavorazione svolta.

Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti carattere di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Né l'evento può essere imputato ad una minima colpa dell'infortunato, il che avrebbe richiesto che questi conoscesse perfettamente i rischi del lavoro a cui era occupato e il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli.

Nel caso in esame, però, il responsabile della società è stato incolpato anche per il deficit informativo e formativo a favore dell'infortunato, violando gli articoli 21 e 22 del Dlgs 626/94 (ora 36 e 37 del Dlgs 81/08), tenendo conto che la formazione adeguata va fornita al lavoratore in occasione dell'assunzione con riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Nel caso specifico l'adempimento formativo è risultato necessario e non superfluo, tenuto conto che l'utilizzo della scala doveva essere  effettuato in un cantiere pericoloso per il terreno di appoggio sconnesso e scivoloso.

In merito alla delega che sarebbe stata conferita ad un geometra, nessun documento è risultato agli atti processuali, né peraltro, la nomina di quest'ultimo quale addetto al Spp è stata ritenuta circostanza esimente dalla responsabilità, atteso che tale carica attribuisce un mero ruolo di consulenza.



domenica 16 giugno 2013

Sicurezza sul lavoro, formazione continua


Pubblicata dal la circolare n.21 del 10 giugno 2013 riguardante le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti dall’Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal Ministero stesso l’11 marzo con documento n.12.

La formazione parte integrante della sicurezza lavoro. I decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 che hanno recepito le direttive comunitarie in materia, sono stati i precursori della "cultura della sicurezza" nei vari luoghi di lavoro. Cultura che interessa tutti i soggetti attivi, dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per le varie figure intermedie. Principi poi trasfusi nel Testo unico (decreto legislativo 81/2008) sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che potrebbe, però, subire qualche modifica con il pacchetto di provvedimenti all'esame già da oggi del Consiglio dei ministri.

A parte dunque i lavoratori, nei confronti dei quali, seppure in forme non propriamente regolamentate, l'informazione e la formazione era prevista dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ora il Tu, individua ben 26 attività obbligatorie tra l'informazione e la formazione, coinvolgendo, lo stesso datore di lavoro per le piccole e medie imprese, il dirigente, il preposto e i nuovi soggetti attivi della sicurezza tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e emergenze, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ecc.. A questi si aggiungono le informazioni e formazioni nei confronti di lavoratori addetti a determinate attività che li espongono a particolari fonti di rischio, quali i lavori in quota, con la movimentazione dei carichi, esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, conduzione di particolari attrezzature, ecc.

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'attività di formazione dei soggetti indicati non è limitata ovviamente al momento dell'inizio delle attività, ma deve essere poi periodicamente "riveduta" mediante la frequenza, con profitto, a corsi di aggiornamento la cui periodicità è stabilita dalla legge, da decreti attuativi, da accordi Stato-Regioni o, come per alcuni casi, dalla normativa contrattuale. La formazione entra dunque nell'attuale quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, come norma sostanziale, posta a base per una efficace attuazione del "sistema sicurezza".

Tutto questo comporta un costo, diretto e indiretto, da parte del datore di lavoro, non solo per permettere ai soggetti interessati di partecipare ai corsi obbligatori, ma anche ai fini della responsabilità che è sempre di natura penale. Infatti, fatta esclusione per i coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, ove la nomina di questi soggetti privi della prescritta formazione, la responsabilità ricade sul committente dei lavori, in tutti gli altri casi è sanzionabile il datore di lavoro. A seconda dell'entità del rischio, le sanzioni variano con l'applicazione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 750 a 6.400 euro. In ogni caso si tratta di contravvenzioni che possono essere definite mediante il pagamento della sanzione pari a un quarto di quella massima, sempre che si sia provveduto a sanare l'irregolarità nei termini stabiliti dall'ispettore.

giovedì 7 luglio 2011

Infortuni sul lavoro 2011. Rapporto INAIL

Presentato dall’ INAIL il proprio “Rapporto annuale 2010 con analisi dell’andamento infortunistico” , l’istituto ogni anno traccia un bilancio ed una prospettiva immediata del proprio lavoro e fornendo al tempo un’analisi, una propria valutazione dello stato in cui si trova il mondo del lavoro italiano, ed in modo particolare la Salute, sicurezza, e gli infortuni sui luoghi di lavoro. Questo è un rapporto dedicato alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, alla presa in carico totale del lavoratore infortunato.
Il calo degli infortuni si è concentrato in agricoltura (-4,8%), industria (-4,7%), edilizia (-12,4%). In crescita invece gli infortuni nel comparto servizi (+0,4%). Il trend ha interessato l’Italia intera dal Nord al Sud (-1,3% Nord-Ovest, 1,6% Nord-Est, -1,8% del Centro, -3,2% del Mezzogiorno). Regioni “virtuose”: Campania (-6,5%), Piemonte (-3,6%),Veneto (-2,5%).
Distinguiamo le modalità in cui avviene l’infortunio:
in occasione di lavoro sono i casi avvenuti all’interno del luogo di lavoro, nell’esercizio effettivo dell’attività;
in itinere sono invece quelli accaduti al di fuori del luogo di lavoro, nel percorso casalavoro-casa e causati nella maggior parte dei casi, ma non esclusivamente, dalla circolazione stradale.
Parlando di  sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione e gli infortuni,  i dati relativi alle malattie professionali. Sono state contate da INAIL una quantità di denunce pari al 22% in più rispetto a quelle del 2009. Un dato significativo e positivo, che indica come stia salendo la consapevolezza dei lavoratori e dei datori di lavoro sul tema sulla sicurezza dl lavoro, grazie all’ informazione, promozione, sensibilizzazione condotte dall’ INAIL.
Quindi ancora in calo gli incidenti sul lavoro. Nel 2010, il numero dei decessi è sceso per la prima volta sotto la soglia dei mille: sono stati 980, registrando un calo del 6,9% rispetto ai 1.053 del 2009 e toccando un nuovo minimo storico dal dopoguerra (riferimento per le statistiche). In diminuzione anche gli infortuni nel complesso: lo scorso anno sono stati 775 mila (775.374 per la precisione) in calo dell'1,9% rispetto ai 790.112 del 2009. I dati sono contenuti nel rapporto annuale dell'INAIL. Non è in proprio sostenere che il 2010 sia l'anno in cui per la prima volta dal dopoguerra, il numero di morti sul lavoro è sceso sotto i mille casi  ed è sicuramente un segnale positivo che comunque i datori di lavoro devono porre come obiettivo per la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

giovedì 28 aprile 2011

Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Nel mondo il 28 aprile è la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
La giornata per la sicurezza è stata con numerose iniziative e una sola parola d'ordine: mettere in luce l'importanza dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro per un miglioramento della prevenzione e del controllo dei rischi professionali.
Questo è l'impegno rilanciato dall'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che definisce l’approccio graduale da seguire nell’attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e, in modo più concreto, le modalità di utilizzo del sistema sia a livello nazionale che aziendale.
Il rapporto dell’ILO descrive, come attuare i Sistemi di gestione, in modo particolare nei settori produttivi caratterizzati da livelli di rischio elevati. L'applicazione dei Sistemi di gestione della sicurezza è, infatti, indispensabile per contribuire a ridurre gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali e i morti sul lavoro. Secondo i dati dell'Ilo, ogni anno nel mondo sono circa 337 milioni gli incidenti sul lavoro e circa 2,3 milioni i morti, ossia circa 6.300 morti al giorno.
E’ bene ricordare che, ogni anno, circa 337 milioni di persone sono coinvolte in incidenti sul lavoro e oltre 2,3 milioni muoiono a causa di infortuni o malattie professionali", ha detto Juan Somavia, direttore generale dell'Ilo.
L’obiettivo di questa  un’iniziativa è quello di promuovere la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e salute ed incoraggiare i governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a realizzare campagne di sensibilizzazione e ad elaborare metodi di lavoro e misure di prevenzione per predisporre condizioni di lavoro sicuro e dignitoso.
La sicurezza e la salute devono dunque essere una preoccupazione, in tutto il mondo, per i governi, i datori di lavoro, i lavoratori e le loro famiglie. Senza dimenticare che spesso sono proprio i lavoratori stranieri, che arrivano da altri paesi in cerca di occupazione, a fare i lavori più pericolosi o a essere più esposti a rischi e incidenti.
Il tema scelto dall'ILO e dai suoi costituenti per celebrare la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2011 riguarda l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (SGSSL) come strumento per il continuo miglioramento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

lunedì 18 aprile 2011

Sicurezza del lavoro, aspetti di vita lavorativa

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca quotidiana non smette di portare in evidenza quasi tutti i giorni. Una tappa saliente per arginare il fenomeno è il rispetto della la legge 626, che ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione non solo sulle regole ma anche sugli strumenti operativi. I datori di lavoro hanno il compito di vigilare ed organizzare la salute della struttura.
Adesso bisogna  fare riferimento all’aspetto legislativo e alla applicazione dei provvedimenti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Le aziende da un punto di vista legislativo sono state investite da nuovi e specifici obblighi procedurali finalizzati al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro dettati dalla necessità di tutelare in modo paritetico sia i dipendenti che il datore di lavoro nell'assolvimento dei propri oneri.
E vero che il Decreto Legislativo n. 81, è figlio del decreto legislativo 626, che stabilisce i criteri operativi per realizzare la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro con una maggiore attenzione alla consulenza sicurezza sul lavoro; le indicazioni contenute nel decreto delineano un quadro unico di riferimento nel quale trovano posto figure e procedure nuove che si sovrappongono, integrandole, a quelle già definite dalle norme precedenti in materia di igiene e sicurezza.
Vediamo le novità.
individuazioni di nuovi fonti di rischio, quali esposizione a campi elettromagnetici e la valutazione dei rischi per le gestanti e puerpere, l’istituzione di figure nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''Responsabile dei lavoratori territoriale e di sito produttivo”;
l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi e dei rischi “interferenti'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse; con la persona incaricata dell’attuazione e le procedure per farlo.
La predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda, e dove necessario dell’addestramento sul campo.
La "valutazione del rischio", così come prevista del Decreto Legislativo n. 81/2008, deve essere intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una Stima del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale.
Nel 2011 le novità sulla sicurezza sul lavoro riguardano soprattutto la valutazione dello stress lavoro correlato nelle aziende come abbiamo già parlato sul blog.
I datori pubblici e privati, hanno l’obbligo dovere di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro. Saranno gli stessi datori da lavoro che dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale.
Lo stress da lavoro può essere definito quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e può essere una conseguenza del fatto che dei lavoratori non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
Diciamo inoltre che la valutazione del rischio da stress lavoro dovrà essere parte integrante della valutazione dei rischi e dovrà essere effettuata datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Sito di riferimento è quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  che istituzionalmente è chiamato ad operare in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
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