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domenica 29 maggio 2016

Programma garanzia giovani: le nuove opportunità di lavoro




Il Ministero Lavoro e delle   Politiche Sociali,ha reso noto che è stato sottoscritto un 'accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la società FlixBus, giovane operatore della mobilità che ha realizzato un connubio tra start-up tecnologica, piattaforma e-commerce e sistema di trasporti. L'accordo con Flixbus - ha affermato il Ministro, Giuliano Poletti - si inserisce nel percorso di miglioramento del programma Garanzia Giovani, con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti".

In pratica, l'iniziativa punta a migliorare l'occupabilità dei Neet (le persone che non studiano e non lavorano) e offrirà - ai giovani in possesso di determinati requisiti e registrati a Garanzia Giovani - l'opportunità di candidarsi alle posizioni aperte nell'azienda o tra i suoi partner operativi. Dal suo canto, FlixBus Italia si è impegnata - direttamente o attraverso il coinvolgimento delle imprese a lei collegate- ad assumere 220 giovani Neet, favorendo l'inserimento lavorativo di figure con competenze specialistiche, beneficiando delle agevolazioni previste dal programma. Per questi ragazzi, è previsto un percorso di tirocinio formativo - della durata di tre/sei mesi, anche in "mobilità geografica" - finalizzato all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

Ecco di che si tratta.
«FlixBus 4 Young»: 220 opportunità di lavoro per giovani NEET

Con il progetto  ォFlixBus 4 Youngサ  saranno disponibili  220 opportunità di lavoro per altrettanti giovani NEET, attraverso l'inserimento nella società di mobilita FlixBus Italia, che si occupa di organizzare viaggi in autobus low cost, sia in Italia che in tutta Europa.

L'inserimento lavorativo avverrà direttamente in azienda, o in altre imprese con la stessa collegate, per quelle figure con  competenze specialistiche, che sono iscritte al programma  Garanzia Giovani  e usufruiscono dei relativi incentivi.

Per i ragazzi in possesso delle competenze professionali richieste è previsto un percorso di  tirocinio formativo  che potrà durare dai 3 ai 6 mesi, alla scadenza dei quali ci sarà la firma di un  contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

«FlixBus 4 Young»: quali sono le posizioni aperte?

Le posizioni aperte riguardano in prevalenza:
autisti e meccanici;
personale tecnico-amministrativo;
personale in area marketing;
nuove professioni digitali.

I giovani ragazzi potranno essere assunti nelle diverse sedi della FlixBus quali: Monaco, Berlino e Milano, o tra i suoi partner operativi in Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Come ha affermato il Ministro Giuliano Poletti l'obiettivo del Governo è quello di migliorare il programma Garanzia Giovani  con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti:

«L’esperienza Flixbus dimostra come il digitale possa rappresentare un’occasione di crescita anche per la piccola e media impresa italiana, con ricadute positive in termini di nuova occupazione».





domenica 31 gennaio 2016

Liberi professionisti e Partite Iva: più tutele sul lavoro autonomo


Il Jobs Act per gli autonomi permetterà ai professionisti la integrale deducibilità “degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”. In sostanza, il professionista che paga un premio annuale al fine di ottenere un indennizzo assicurativo a fronte del mancato pagamento di una prestazione professionale resa, potrà dedurre integralmente la somma pagata alla compagnia assicuratrice. E’ prevista, inoltre, la detrazione integrale dai redditi di lavoro autonomo delle spese di formazione.

Ovvero i professionisti potranno considerare integralmente in detrazione dai redditi di lavoro autonomo le spese di formazione, con l’unico limite rappresentato da un plafond annuale di 10.000 euro. La deduzione integrale riguarda le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese sostenute per l’iscrizione a congressi.

Ad essere rafforzate saranno anche le garanzie. Maggiori tutele ci saranno per maternità, infortuni e malattie. In caso di assenza prolungata, al massimo 150 giorni l'anno, per ragioni di salute, il rapporto non potrà essere interrotto, ma solo sospeso senza stipendio. L'indennità di maternità, poi, verrà pagata anche se la neo mamma continua a lavorare. A differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato, infatti, spesso per una partita Iva non è possibile fermarsi per non mancare una scadenza.

Quanti lavoratori coprirà il Jobs act delle partite Iva? Secondo la Cgia di Mestre, in realtà, pochi. Gli autonomi sono in tutto 3,9 milioni, ma il provvedimento interessa solo quelli iscritti alla gestione separata dell'Inps, che non poco più di 220 mila, il 6% del totale.

Sul fronte del lavoro autonomo, il disegno di legge conferma la stretta sulle clausole abusive: si considerano illegittime quelle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto o che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni. Si tutelano anche le invenzioni fatte dai lavoratori autonomi: si stabilisce che i relativi diritti di utilizzo economico spettino al professionista, e non al committente, che al più ne può trarre un vantaggio.

Ad oggi il lavoratore autonomo, in caso di continuativo e prolungato ritardo nell’adempimento del corrispettivo da parte del committente/cliente, si limita ad aspettare di ricevere il proprio corrispettivo potendosi rivolgere, al più, ai servizi di recupero crediti degli ordini professionali.

Il Ddl sul lavoro autonomo, invece, stabilisce che l’autonomo o il giovane professionista abbia la possibilità di rivolgersi alla compagnia assicurativa ed essere da questa soddisfatto, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione di una specifica polizza il cui contenuto sarà regolamentato dalla legge.
Il premio annuale che verrà versato all’assicurazione per poter fruire di tale servizio sarà detraibile dalle tasse.

L’assegno di maternità per 5 mesi non sarà più vincolato alla sospensione dell’attività lavorativa, ma verrà erogato anche se la lavoratrice autonoma, come spesso accade, deve continuare a far fronte agli impegni presi. Inoltre, in caso di malattia grave, comprese quelle oncologiche, si potrà sospendere il pagamento dei contributi sociali fino a un massimo di due anni (recuperando poi con pagamenti rateizzati). Infine, ci saranno norme di tutela contrattuale per impedire clausole vessatorie (per esempio, modifiche unilaterali di quanto pattuito) e ritardi nei pagamenti da parte dei committenti.

Si rafforzano le tutele per professionisti e partite Iva: l'indennità di maternità si potrà ricevere pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria); alla nascita del bambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi (entro i primi tre anni di vita); le spese per la formazione saranno deducibili al 100% (nel limite di 10mila euro l'anno); e in caso di malattia o infortunio il rapporto con il committente si sospende (non si estingue) per un periodo non superiore a 150 giorni.

Nel caso di nascita di un bambino il professionista e le partite Iva potranno percepire l’indennità di maternità pur continuando a lavorare (non è prevista, quindi, l’astensione obbligatoria dal lavoro). Inoltre, nei primi tre anni di vita del bambino sarà possibile ottenere un congedo parentale di sei mesi.
L’indennità sarà pagata dall’Inps a seguito di apposita domanda in carta libera corredata da un certificato medico rilasciato dalla Asl.

Qualora sussista una grave malattia tale da eccedere i 30 giorni, il professionista avrà la possibilità di non pagare i contributi previdenziali fino a un periodo massimo di 2 anni. L’arretrato potrà poi essere recuperato, ai fini contributivi, mediante versamenti rateali per un arco temporale che sarà pari al triplo di quello della sospensione dell’attività professionale dovuta alla malattia.


domenica 17 gennaio 2016

Apprendistato formativo: si parte con il sistema duale. Alternanza scuola-lavoro


 Al via la sperimentazione del sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell’ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa, con il quale ha reso nota la sottoscrizione dell’apposito Protocollo d’intesa con gli assessori regionali alla formazione.

Per una parte dei giovani studenti l'apprendimento in impresa avverrà tramite un contratto di apprendistato di primo livello, mentre per l'altra parte avverrà attraverso l'introduzione dell'alternanza "rafforzata" di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale.

L'Agenzia Italia Lavoro sta  attualmente completando la selezione di 300 centri di formazione professionale che realizzeranno la sperimentazione. "Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, attraverso il quale il Governo vuole favorire la occupazione giovanile e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato, ha dichiarato il Sottosegretario al lavoro. "La collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali  ha consentito" di dare piena e concreta attuazione ai decreti legislativi 81 e 150 con l'obiettivo di rilanciare l'apprendistato di primo e terzo livello al fine di ridurre la dispersione scolastica e  ampliare l'offerta formativa." Di fatto la sottoscrizione di questi protocolli con gli Assessori regionali dà il via alla sperimentazione che è frutto di una intensa e proficua collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali.

La sperimentazione vedrà coinvolti 60 mila giovani nel prossimo biennio i quali, facendo ricorso all’apprendistato formativo e all’alternanza scuola-lavoro “rafforzata” di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale, potranno conseguire gli stessi titoli di studio previsti nei percorsi di qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di laurea triennale o magistrale, master e dottorato. Per la sperimentazione del Sistema Duale sono stati stanziati 87 milioni di euro sia per il 2015 che per il 2016, in aggiunta ai 189 milioni già previsti per la Istruzione e formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

Sottoscrivendo i protocolli di intesa che hanno dato il via al Sistema Duale, il Sottosegretario al lavoro ha definito l’iniziativa:

«Una misura volta a promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e a favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro. Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, per favorire la occupazione dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato.

«Le imprese che assumeranno in apprendistato formativo e quelle che ospiteranno studenti in alternanza rafforzata beneficeranno oltre che di minori costi per l’apprendista, anche di incentivi per abbattere i costi derivanti dall’impiego di tutor aziendali. Ma non solo. La nuova normativa, prevede, altresì, per l’apprendistato formativo un azzeramento della retribuzione per la formazione in aula, una diminuzione della remunerazione degli apprendisti al 10% (della retribuzione) per la formazione svolta in azienda, l’abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista, lo sgravio dal pagamento dei contributi per l’ASpI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0.30% per la formazione continua e, infine, viene dimezzata l’aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove dipendenti».

Il contratto, stipulato tra azienda e apprendista, è regolato in modo dettagliato dalla legge tedesca, che definisce con precisione obblighi e doveri delle parti. Il sistema duale è diffuso in altri paesi, come Austria e Svizzera e soprattutto nell’Europa del Nord. Soluzioni che si sono dimostrate in grado di assicurare una più ampia integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo così i livelli di disoccupazione, e che ora l’Italia è pronta a testare modulandole ad hoc per mantenere le proprie caratteristiche strutturali.

La sperimentazione italiana del nuovo apprendistato normativo si basa su un modello fortemente innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di un nuovo mix di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell’ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative. Illustrato a Job & Orienta, il progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.

martedì 23 giugno 2015

Contratto di ricollocazione, come funziona la nuova occupazione



Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contratto di ricollocazione è riservato ai  disoccupati da più di 12 mesi,  non solo lavoratori dipendenti ma anche lavoratori autonomi e prevede un accordo con cui il lavoratore si impegna e farsi seguire da un ente accreditato in un percorso di formazione e ricollocazione in cambio di un voucher erogato dalla Regione che copra i costi della formazione Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una maggiore,  che viene erogata  soltanto a ricollocazione avvenuta.

La procedura per accedere è la seguente:
Il lavoratore disoccupato deve prima di tutto scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, la quale per prima cosa definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Da tale livello dipende l ’importo del voucher che verrà garantito al lavoratore, che  è inversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego.

In seguito, viene  assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione.  il tutor svolge anche funzioni di controllo, in quanto verifica se il lavoratore  disoccupato  segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano.
I soggetti coinvolti nella gestione del Contratto di ricollocazione sono le Regioni che  devono regolare con una delibera la possibilità di stipulare il contratto,  garantendo la copertura del costo dell'outplacement, cioè dell' assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro, tramite i voucher. Nella  pratica la procedura  può essere  gestita da:

Centri per l’Impiego;

agenzie per il lavoro;

soggetti specificatamente accreditati per la formazione, ovvero:

gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.

Con questo contratto il lavoratore oltre a godere dell’ammortizzatore sociale unico NASpI, si impegna in un percorso di formazione e reinserimento professionale presso un'agenzia di lavoro privata, attraverso un programma coordinato dalla Regione in cui risiede, garantendosi un contributo in denaro (voucher) per coprirne i costi . Vi possono accedere come detto tutti i soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata, cioè  tutti quei lavoratori che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi.

Il contratto di ricollocazione prevede la decadenza del lavoratore in caso di inadempienza dai diritti-doveri ossia:

qualora il soggetto non si renda parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;

nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

In merito alla terza causa di decadenza, il Ministero del Lavoro ha definito il termine “congrua offerta di lavoro” sulla base  dei seguenti principi: coerenza con le competenze e d esperienze maturate dal lavoratore distanza dalla residenza e tempo di percorrenza con mezzi pubblici retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'ultima indennità di disoccupazione conseguita.

In sintesi il contratto di ricollocazione prevede l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, che ha il compito di assisterla, e di controllarne la disponibilità effettiva per tutto quanto è necessario ai fini della reinserimento nel mercato di lavoro, compresi eventuali corsi di riqualificazione mirati. Nel caso di rifiuto ingiustificato di una iniziativa, o addirittura di un posto di lavoro, il tutor lo contesta al lavoratore. E alla contestazione – salva possibilità di impugnazione da parte del lavoratore davanti a un arbitro – consegue il dimezzamento dell’indennità; poi, la seconda volta, l’interruzione.

La novità più interessante sta nel meccanismo di determinazione automaticamente equilibrata del grado della disponibilità che può e deve essere richiesta al disoccupato, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro locale.



domenica 14 giugno 2015

Consiglio Europeo: opportunità di tirocinio per 5 mesi UE a partire da febbraio 2016



Il Consiglio dell'Unione Europea offre 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi nel 2016, le domande devono essere inviate  entro il 31 agosto 2015.

Gli interessati devono - entro il termine di presentazione delle domande - aver completato almeno la prima parte degli studi universitari e avere un certificato di laurea o equivalente.

I tirocini sono divisi in 2 diversi periodi, ciascuna della durata di cinque mesi:
• 1 febbraio - 30 Giugno (primo periodo);
• 1 Settembre - 31 gennaio (secondo periodo).

Viene richiesta la conoscenza del francese o dell’inglese, e una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia.
Ma l’istituzione europea ricerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi di istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agraria, ingegneria biochimica, la salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, ingegneria aerospaziale.

Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già svolto tirocini per più di 8 settimane (retribuito o meno), in una delle istituzioni o degli organi comunitari.

Le candidature per i tirocini retribuiti devono essere presentate per via elettronica tra giugno e agosto dell'anno precedente il tirocinio.

Il modulo di candidatura è disponibile in francese e in inglese. Per presentare la propria candidatura è necessaria una conoscenza approfondita di una delle due lingue.

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel profilo elettronico. I candidati sono pregati di aggiornare il profilo in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

Le e-mail dall’Ufficio tirocini spesso finiscono nella cartella "spam" di Gmail, Hotmail e di vari altri tipi di account di posta elettronica. Si prega di controllare la cartella "spam" regolarmente per i messaggi in arrivo dal "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Si prega inoltre di accertarsi di fornire un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo di permetterci di entrare in contatto in caso di necessità.

Le candidature online convalidate saranno esaminate in ottobre. I candidati selezionati per il primo periodo verranno contattati al più tardi nel mese di dicembre, i candidati selezionati per il secondo periodo verranno contattati in gennaio.

I candidati non prescelti saranno informati per posta elettronica o tramite il loro account EPSO alla fine di gennaio 2016 (per i tirocini con inizio nel febbraio) e alla fine di marzo 2016 (per i tirocini con inizio a settembre).

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento a cui saranno assegnati. Una volta accettata l’offerta, essi saranno invitati a presentare tutti i documenti giustificativi, in particolare:
copia leggibile del passaporto o della carta d'identità;

copia dei diplomi o certificati ufficiali;

una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura e, ove necessario, una prova dell’esperienza professionale,

Dopo la convalida, l’Ufficio tirocini invierà ai candidati prescelti un contratto di tirocinio.

Qualsiasi altro documento facoltativo a sostegno della candidatura per un tirocinio, ad esempio referenze, può essere inviato unitamente ai documenti giustificativi.

I documenti giustificativi non devono essere inviati quando si effettua la candidatura online. Essi saranno richiesti se vi sarà un'offerta di tirocinio. In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i candidati prescelti non saranno ammessi. Il candidato dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre pertanto includere nel formulario di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di documenti giustificativi.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.

Tutte le domande devono contenere:
il modulo di candidatura debitamente compilato
il curriculum vitae
una lettera di motivazione
una copia del passaporto o della carta d'identità
un attestato ufficiale dell'istituto d'insegnamento superiore frequentato che certifichi l'obbligo, per il candidato, di effettuare un tirocinio nel quadro del corso di studi o per poter accedere all'esercizio di una professione, o la necessità di effettuare ricerche ai fini della tesi o di un dottorato
copia dei diplomi o certificati ufficiali
prova dell'esperienza professionale (ove richiesta)
una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura.

Nel fascicolo è inoltre possibile includere documenti giustificativi facoltativi quali referenze.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.
Il fascicolo di candidatura completo deve essere inviato tramite posta elettronica in formato PDF:
Invia la candidatura

Indirizzo indicato nel profilo

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel modulo di candidatura. I candidati sono pregati di informare l'Ufficio tirocini tramite posta elettronica in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento in cui questo si svolgerà. Se l'offerta è accettata, l'Ufficio tirocini invierà il contratto.

I candidati esclusi verranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di selezione. È possibile presentare una nuova candidatura nel corso del periodo di assunzione successivo.




domenica 1 dicembre 2013

Programma Erasmus fondi per il periodo 2014-2020



Sono passati più di venticinque anni da quando un primo manipolo di circa tremila studenti europei andava a studiare in un altro Paese della Comunità con il Programma Erasmus.

Stanziati fondi per 14 miliardi fino al 2020. La meta più gettonata resta la Spagna. Oltre 23 mila italiani si sono spostati nell’ultimo anno. Dal 2014 al 2020 sono stati stanziati ben 14 miliardi di euro per finanziare gli studenti che intendono approfondire all’estero i propri studi, si tratta del 40% di fondi in più rispetto al precedente al 2007/2013.

Il programma Erasmus non solo riceve più fondi ma si semplifica e guarda con più attenzione all’occupazione giovanile. E nel momento in cui 5,6 milioni di under 25enni del Vecchio continente non hanno un lavoro.

Erasmus, si cambia nella dotazione finanziaria. Negli obiettivi. A deciderlo, in seduta plenaria, sono stati gli europarlamentari. Per il periodo 2014-2020 il pacchetto che permetterà a cinque milioni di giovani dai 13 ai 30 anni di studiare all’estero si chiamerà Erasmus+. Un «marchio» - come lo chiama l’europarlamentare tedesca Doris Pack - che unifica le diverse facce del programma: il più famoso «Erasmus» (rivolto agli studenti universitari), poi «Erasmus Mundus» (per i ragazzi dei Paesi terzi), «Comenius» (per gli alunni delle scuole superiori), «Leonardo da Vinci» (per chi vuole fare gli stage), «Groundtvig» (per gli adulti) e le diverse iniziative per l’interscambio.

Al suo interno è previsto anche l’avvio di un sistema di prestiti agevolati da 12 a 18 mila euro per chi vuole fare un master (di uno o due anni) all’interno dell’Unione europea. E ancora: borse di studio per giovani, insegnanti e apprendisti, fondi per la formazione nel settore sportivo e per il sostegno di associazioni e Ong.

La maggior parte del budget sarà destinato ai settori «Istruzione» e «Formazione» (77,5 per cento), un decimo alla voce «Gioventù», il 3,5 per cento alla novità dei prestiti d’onore per i laureati in mobilità (il «Loan guarantee facility») e l’1,8 per cento, pari a 265 milioni di euro, allo sport. Il tutto su una realtà che quest’anno ha superato i tre milioni di studenti che hanno preso parte dal suo avvio, nel 1987, quando i «pionieri» erano soltanto 3.244. Nel 2011-2012, l’ultimo dato disponibile, in 253 mila hanno trascorso un periodo di studi (l’81 per cento circa) in uno degli atenei europei o hanno effettuato un tirocinio. In media, calcola la Commissione europea, ogni ragazzo in Erasmus ha ricevuto un sussidio mensile di 252 euro.

Nell’ultimo anno accademico disponibile sono stati 23.377 gli italiani che sono andati all’estero, il 6,1 per cento in più rispetto al 2010-2011. Nulla in confronto al +61,8 per cento dei giovani croati o al +19,8 per cento dei danesi. In Europa siamo quarti, per numero, dopo Spagna (quasi 40 mila), Germania e Francia (oltre 33 mila). Nessuna traccia dell’Italia nemmeno nel podio dei Paesi più «gettonati». Stravince la Spagna con quasi 40 mila studenti accolti, seguita da Francia (quasi 29 mila) e Germania (poco meno di 28 mila). Nelle nostre università hanno studiato poco più di ventimila europei. Il primo ateneo che spezza l’egemonia degli iberici è quello di Bologna, quinto, con 1.693 ragazzi. Ai primi quattro posti si piazzano le Università di Granada, Siviglia, Madrid e Valencia. «Abbiamo migliorato il vecchio programma», esulta Doris Pack. L’eurodeputata , dopo aver precisato che Erasmus+ «non rappresenta una soluzione al problema della disoccupazione», sottolinea che «parlare più lingue, avere un’istruzione e capacità varie - soprattutto nel settore tecnologico - significa aumentare le possibilità di trovare un lavoro, anche al di fuori del proprio Paese».

I cambiamenti, però, non riguarderanno soltanto il mondo delle Università, Erasmus+ cercherà di convogliare tutti i «precedenti meccanismi europei incentrati sull'educazione, la formazione, la gioventù e lo sport» in un unico grande progetto, inglobando, tra gli altri, tutti i progetti attivi all’interno del Lifelong Learning Program (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtwig,Trasversale, Jean Monnet), i progetti attivi nell’ Youth in Action e cinque piani di cooperazione internazionale.

Tra le maggiori novità che saranno introdotte è previsto il finanziamento di stage a sostegno anche degli under 30 non iscritti all’Università, i quali potranno oltretutto usufruire di un microcredito riservato alla concessione di prestiti tra i 12 e 18 mila euro, disponibili, nel caso in cui intendessero partecipare a master fuori dai confini nazionali.

Contestualmente, sarà allargato, a 30 Paesi, il campo delle possibili destinazioni di studio, con l’aggiunta di mete come Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Croazia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Un anno dopo aver corso il rischio di una possibile estinzione, Erasmus, dunque, si rilancia, investe ed estende i propri confini anche fuori dall’Unione Europa.



Apprendistato con formazione sia interna che esterna




L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

L’apprendistato è, senz’altro, una risorsa strategica per i giovani e per gli imprenditori. Questo tipo di formazione professionalizzante prevede la possibilità di erogazione di particolari moduli di formazione all’interno dell’azienda o al suo esterno, presso società o enti di formazione accreditati.

Le regole per la formazione degli apprendisti sono un tema ancora poco compreso dal mercato del lavoro. Per i tanti interventi normativi degli ultimi anni, è molto diffuso il convincimento che questa parte del rapporto sia molto complessa. In realtà la complessità è minore di quanto si creda. Un apprendista assunto con il contratto professionalizzante deve oggi seguire la formazione secondo le regole previste dal contratto collettivo, che individua durata, contenuti e modalità del percorso.

Le Regioni hanno un ruolo solo di sostegno: se riescono, possono organizzare una formazione di base, aggiuntiva rispetto a quella aziendale. Ci sono quindi due canali, uno certo (la formazione aziendale, regolata dal Ccnl) e uno eventuale (la formazione pubblica, erogata dalle Regioni). Questa formazione è stata disciplinata dalle linee guida definite il 17 ottobre scorso dalla Conferenza Stato Regioni, e in attesa di approvazione definitiva (la prossima seduta della Conferenza è fissata al 5 dicembre), per tutti gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

Secondo le linee guida, l'offerta formativa pubblica è obbligatoria solo se è disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, ed è realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista. Se manca questo requisito, la formazione trasversale è comunque obbligatoria, se viene definita come tale dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto.

 La formazione pubblica ha una durata variabile in funzione del titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione. Le linee guida regionali prevedono un totale di 120 ore di formazione nel triennio, per gli apprendisti senza un titolo di studio, o in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola media. Il periodo scende a 80 ore, sempre nel triennio, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola superiore o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, e scende ancora a 40 ore totali nel triennio , per gli apprendisti che hanno una laurea o un titolo equivalente.

La durata può essere ulteriormente ridotta per gli apprendisti che hanno già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Le linee guida definiscono anche i contenuti del percorso di formazione pubblica, che deve avere, indicativamente, come oggetto una o più competenze predefinite, che vanno dalla sicurezza sul lavoro alle nozioni sulla legislazione del lavoro. Le semplificazioni già in vigore L'intesa conferma poi le innovazioni previste dal Dl 76/2013, e già entrate in vigore. Il piano formativo individuale è obbligatorio soltanto per la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

In secondo luogo, l'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali, e in mancanza viene usato il modello approvato con il decreto del ministro del Lavoro del 10 ottobre 2005 (ma viene fatta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato). Infine, le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove si trova la sede legale.

Il contratto di apprendistato consente ai giovani di fare il primo passo nella mercato del lavoro sotto la guida e la supervisione di occhi esperti. Si tratta di una formula rivolta ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che delega all’azienda responsabile dell’assunzione il compito di monitorare e migliorare la formazione dell’apprendista attraverso un insegnamento di tipo pratico, tecnico-professionale.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti in tutti i settori di attività, siano essi pubblici o privati, con un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, con la finalità di conseguire una qualifica pienamente spendibile sul mercato del lavoro.

La formazione interna ed esterna prevista dal contratto di apprendistato è definita dalla regolamentazione regionale ed è finalizzata all’acquisizione delle competenze base e trasversali. Si affianca alla formazione sul campo, le cui specifiche sono definite dalla contrattazione collettiva ed è utile all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Nell’ambito della formazione per le competenze base e trasversali:

La formazione interna in apprendistato – è la formazione definita dalle Regioni, ma che viene gestita all’interno dell’azienda nella quale lavora l’apprendista. Il soggetto responsabile della formazione è il datore di lavoro. Questo tipo di formazione non è finanziata con risorse pubbliche.

La formazione esterna in apprendistato – è la formazione definita dalle Regioni e finanziata con fondi pubblici (nei limiti delle risorse disponibili). Questo tipo di formazione è a carico degli enti di formazione accreditati.




martedì 20 agosto 2013

Finanziamenti Ue periodo 2014-2020 istruzione, formazione ed innovazione



La futura generazione di programmi sarà caratterizzata da alcuni elementi di fondo: nel Periodo 2014-2020 sarà prioritario concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, che diviene, secondo la Commissione, il filo conduttore della programmazione UE post 2013. Il filo conduttore della nuova programmazione deve essere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le risorse verranno distribuite a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la sicurezza delle frontiere e i rapporti con l'area mediterranea. Ma anche alle priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi. La complessa discussione sulla programmazione settennale – la cui approvazione avverrà entro la fine del 2013 - è un passaggio decisivo in quanto stabilisce gli orientamenti e gli obiettivi di lungo-termine dell'UE definendo le aree nelle quali verranno concentrati gli interventi.

Vediamo qui alcuni punti di nostro stretto interesse.

Istruzione, Formazione e Giovani

Programma "Erasmus per tutti" per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus per tutti sostituirà, fondendoli in un unico programma, i sette programmi esistenti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Un singolo strumento, dunque, che ingloberà gli attuali programmi Apprendimento permanente e Gioventù in Azione, più i cinque programmi di cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione superiore, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati. Inoltre, attraverso azioni specifiche distinte ma incluse nel programma, Erasmus per tutti continuerà a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea (Jean Monnet), così come la cooperazione europea nel settore dello sport, compreso la lotta al doping e alla violenza e la promozione della buona governance delle organizzazioni sportive. Per questo programma la Commissione ha proposto un budget di 19,111 miliardi di euro.

Innovazione sociale
Questo strumento costituirà il nuovo programma UE per i settori dell’occupazione e degli affari sociali. Sarà strutturato in tre assi distinti ma complementari che riuniscono in un quadro di finanziamento globale tre strumenti attualmente esistenti: il programma PROGRESS (per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES (la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale) e lo Strumento Progress di microfinanza. Al nuovo programma è stato proposto di destinare un budget di 958,19 milioni di euro. I lavoratori licenziati a seguito di profondi cambiamenti strutturali beneficeranno di un aiuto specifico erogato attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg). Tramite il Feg, l'Unione europea continuerà ad aiutare gli Stati membri a fornire un'assistenza ad hoc ai lavoratori licenziati in ragione di mutamenti strutturali fondamentali provocati dalla crescente globalizzazione dei modelli di produzione e di scambio.

Un posto di primo piano va al programma "Orizzonte 2020: un quadro strategico comune per la ricerca, l'innovazione" - dotato di un budget pari a 80 miliardi di euro - punta ad eliminare la frammentazione e garantire più coerenza, anche con i programmi di ricerca nazionali. Una caratteristica della nuova strategia di finanziamento della ricerca sarà il maggiore ricorso a strumenti finanziari innovativi.

Il FSE sarà indirizzato verso quattro obiettivi tematici: l'occupazione e la mobilità professionale; l'istruzione, le competenze e l'apprendimento permanente; l'integrazione sociale e la lotta contro la povertà; il rafforzamento delle capacità amministrative (quest’ultimo con limitate possibilità per le regioni più sviluppate).

Il FESR contribuirà a tutti gli obiettivi tematici e si concentrerà sui settori d'investimento collegati al contesto nel quale operano le imprese (infrastrutture, servizi alle imprese, sostegno alle imprese, innovazione, ICT e ricerca) e alla fornitura di servizi ai cittadini in alcuni settori (energia, servizi online, istruzione, infrastrutture sanitarie, sociali e di ricerca, accessibilità, qualità dell'ambiente)

Per le Pmi viene anche confezionato un nuovo strumento ad hoc: il programmo "Competitivita' e Pmi "Cosme", imperniato principalmente su misure finalizzate a promuovere Pmi più dinamiche e competitive a livello internazionale. L'intero sostegno alla ricerca e all'innovazione a favore delle Pmi confluirà nel quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione.

lunedì 15 luglio 2013

Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, è favorevole a sperimentare il più possibile i contratti flessibili



Il governo punta a introdurre maggiore flessibilità nel mercato del lavoro con una "sperimentazione" sui contratti a termine. Lo afferma il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, in un'intervista sulla Stampa. Camusso: no a continue forme di flessibilità.

Questa settimana inizia l’iter parlamentare del decreto lavoro. C’è chi insiste per introdurre più flessibilità all’ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani derogando alle regole in vigore almeno per la durata dell’Expo’. I sindacati, in particolare la Cgil, sono contrari. Troverete una sintesi? 

«Un intervento sull’Expò tutto concentrato sui soli contratti a termine sarebbe riduttivo. Comunque la risposta è sì, stiamo immaginando di mettere insieme un pacchetto equilibrato di novità».

Ci sarà maggiore flessibilità per i contratti a termine? 

«Sono favorevole ad una sperimentazione, a privilegiare il più possibile i contratti flessibili “buoni” - i contratti a termine - rispetto a quelli “cattivi” – come le “false” partite Iva - ma non può essere un intervento di deroga generalizzata senza razionalità».

Sta dicendo che è contrario a forti deroghe alle regole in vigore? 

«Non dobbiamo guardare all’Expò come a qualcosa che termina con la chiusura dei padiglioni. Dobbiamo pensare che sarà un volano di crescita per il Paese, così come è stato per la Cina con Shanghai. Di accordi sindacali per gestire il picco di occupazione in Lombardia se ne stanno già facendo. Altra cosa è pensare a effetti permanenti sull’occupazione derivante da un investimento su filiere particolari come il turismo».

Ci saranno interventi per ridurre gli intervalli fra un contratto e l’altro? È possibile una accorciamento dei tempi dell’apprendistato?

«Stiamo lavorando su varie ipotesi. Mi faccia però dire una cosa: anche concentrare il dibattito solo su come cambiare i tipi di contratto è riduttivo. In Italia ci sono più di due milioni di giovani che non studiano e non lavorano. È una massa di giovani che ci costano ogni anno 25 miliardi di euro di perdita di capitale umano. Possibile pensare che il loro futuro si giochi solo sulla modifica di questa o quella forma contrattuale per due anni?».

Il ministro del Lavoro ha convocato per 16 luglio le parti sociali per individuare "soluzioni equilibrate" in vista dell'Expo 2015 e su eventuali modifiche al dl lavoro. Lo ha annunciato lo stesso ministro a margine della presentazione di un rapporto sul lavoro degli immigrati. "Ho convocato la parti sociali domani mattina - ha detto - per l'addio della discussione su questi temi. Sono sicuro che troveremo soluzioni equilibrate".

Sugli attriti tra le due principali forze di maggioranza, Pd e Pdl, sui temi del lavoro, Giovannini ha sottolineato che "non è una questione di attriti, bisogna trovare una soluzione". Sui circa 500 emendamenti al dl lavoro, Giovannini ha aggiunto: "Stiamo valutando cosa recepire, poi saranno le parti politiche a dover trovare un equilibrio. Alcune idee rafforzano l'approccio del governo, ne stiamo discutendo".

“Siamo un Paese che ha una altissima precarietà, non bisogna affrontare in questo modo il problema della disoccupazione”

«Ho convocato per domani mattina le parti sociali». L’annuncio è del ministro del lavoro Enrico Giovannini. Sul tavolo del confronto gli interventi per rendere flessibili i contratti a termine in vista dell’Expo 2015, che il governo aveva tirato fuori dal pacchetto approvato in Cdm e ora all’esame del Parlamento, per ulteriori approfondimenti e riflessioni. La convocazione, già arrivata a sindacati e imprese, è per domani mattina alle nove. La Cgil sembra comunque avere già le idee chiare. «Non si affrontano i temi della disoccupazione continuando ad alimentare forme di flessibilità», ha detto il segretario della Cgil, Susanna Camusso, commentando le parole del ministro. In una intervista a La Stampa, Giovannini ha parlato di privilegiare i contratti flessibili `buoni´. «Siamo un Paese - ha sottolineato Camusso - che ha una altissima precarietà. E ciò non toglie che questo è uno degli elementi di debolezza del sistema dei servizi».

«Noi- ha concluso - siamo per distinguere tra la discussione generale e l’accordo per governare il periodo di Expo attraverso percorsi legislativi che diano certezza, non incertezza ai lavoratori». 

Per Camusso, sull’ipotesi di una manovra d’autunno, «Quando si cominciano ad annunciare della manovre, c’è una grande preoccupazione, soprattutto se l’origine della manovra è per evitare che ci sia una normale tassazione sulla casa, come c’è in tutti i Paesi del mondo». «Si continua a pensare - ha aggiunto - di far pagare di più chi ha poco rispetto a chi ha molto». 

Ancora in tema di flessibilità, «non bisogna affrontare il problema della disoccupazione continuando ad alimentare forme di flessibilità»: il segretario della Cgil, Susanna Camusso, è tornata a sostenerlo a Milano, la città che nel 2015 ospiterà l’esposizione mondiale. E proprio in vista dell’Expo si sta valutando la possibilità di contratti a termine acausali, ma la sindacalista non vuole generalizzare. «Siamo per distinguere - ha sottolineato - tra una discussione generale e un accordo per governare il periodo di Expo attraverso percorsi legislativi che diano certezza e non incertezza ai lavoratori ». «Expo - ha concluso - è un evento straordinario. C’è bisogno di regolare un periodo straordinario. Ciò che non è sopportabile è che si approfitti di un evento straordinario per deregolare il sistema ».


domenica 16 giugno 2013

Sicurezza sul lavoro, formazione continua


Pubblicata dal la circolare n.21 del 10 giugno 2013 riguardante le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti dall’Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal Ministero stesso l’11 marzo con documento n.12.

La formazione parte integrante della sicurezza lavoro. I decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 che hanno recepito le direttive comunitarie in materia, sono stati i precursori della "cultura della sicurezza" nei vari luoghi di lavoro. Cultura che interessa tutti i soggetti attivi, dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per le varie figure intermedie. Principi poi trasfusi nel Testo unico (decreto legislativo 81/2008) sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che potrebbe, però, subire qualche modifica con il pacchetto di provvedimenti all'esame già da oggi del Consiglio dei ministri.

A parte dunque i lavoratori, nei confronti dei quali, seppure in forme non propriamente regolamentate, l'informazione e la formazione era prevista dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ora il Tu, individua ben 26 attività obbligatorie tra l'informazione e la formazione, coinvolgendo, lo stesso datore di lavoro per le piccole e medie imprese, il dirigente, il preposto e i nuovi soggetti attivi della sicurezza tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e emergenze, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ecc.. A questi si aggiungono le informazioni e formazioni nei confronti di lavoratori addetti a determinate attività che li espongono a particolari fonti di rischio, quali i lavori in quota, con la movimentazione dei carichi, esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, conduzione di particolari attrezzature, ecc.

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'attività di formazione dei soggetti indicati non è limitata ovviamente al momento dell'inizio delle attività, ma deve essere poi periodicamente "riveduta" mediante la frequenza, con profitto, a corsi di aggiornamento la cui periodicità è stabilita dalla legge, da decreti attuativi, da accordi Stato-Regioni o, come per alcuni casi, dalla normativa contrattuale. La formazione entra dunque nell'attuale quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, come norma sostanziale, posta a base per una efficace attuazione del "sistema sicurezza".

Tutto questo comporta un costo, diretto e indiretto, da parte del datore di lavoro, non solo per permettere ai soggetti interessati di partecipare ai corsi obbligatori, ma anche ai fini della responsabilità che è sempre di natura penale. Infatti, fatta esclusione per i coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, ove la nomina di questi soggetti privi della prescritta formazione, la responsabilità ricade sul committente dei lavori, in tutti gli altri casi è sanzionabile il datore di lavoro. A seconda dell'entità del rischio, le sanzioni variano con l'applicazione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 750 a 6.400 euro. In ogni caso si tratta di contravvenzioni che possono essere definite mediante il pagamento della sanzione pari a un quarto di quella massima, sempre che si sia provveduto a sanare l'irregolarità nei termini stabiliti dall'ispettore.

mercoledì 5 giugno 2013

Formazione e lavoro: le vie d’uscita dalla crisi con i programmi dell’Unione Europea



La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo. Essa
viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende; dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

L'Unione Europea promuove la mobilità transnazionale in materia di istruzione e formazione attraverso una serie di Programmi rivolti a favorire: maggiori opportunità professionali, l'apprendimento di una lingua straniera, la conoscenze di culture diverse, lo scambio e il confronto di esperienze.

L’apprendistato o la formazione aziendale secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità preminente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

Per imparare o approfondire una lingua straniera, confrontarsi con una cultura diversa, valorizzare il curriculum vitae e migliorare le proprie prospettive professionali, si possono sfruttare le molteplici opportunità che l'UE propone.

Diverse, infatti, sono le iniziative ed i programmi dell’Unione Europea che consentono ai giovani di dare una dimensione lavorativa al proprio percorso, attraverso specifiche esperienze transnazionali di studio, di formazione professionale in Europa o di lavoro all'estero.

L'Europa finanzia anche programmi che incoraggiano i giovani a spostarsi all'interno dell'Unione per finalità di volontariato, apprendimento interculturale, cooperazione.

Tra questi, citiamo il Programma Gioventù che mira a promuovere l'integrazione sociale, la creatività e l'iniziativa dei giovani, la lotta al razzismo e alla xenofobia, attraverso attività di educazione non formale, quali:

gli scambi socioculturali fra gruppi di giovani fra i 15 ed i 25 anni;

le esperienze di volontariato transnazionale per i giovani fra i 18 ed i 25 anni;

i progetti a livello locale ideati e gestiti da gruppi di giovani fra i 15 ed i 25 anni.

La disoccupazione giovanile ha raggiunto in Italia un tasso del 42% associando i lavoratori in forza e di chi cerca lavoro nella classe di età tra i 15 e i 24 anni . Il primo trimestre del 2013 segna un aumento di quasi 6 punti percentuali sul corrispondente del 2012. Circa 1,2 milioni di giovani (che salgono a 2,2 fino 29 anni) sono Neet. Acronimo anglosassone per chi è disoccupato, non cerca lavoro, non è inserito in percorsi formativi.

L’UE vive in modo un tantino migliore con un tasso di giovani disoccupati superiore al 23% (e con impressionanti divari tra il 62% della Grecia e il 7,6% della Germania) e con 7,5 milioni (che salgono a 14 fino a 29 anni) di Neet. È un dramma sia per le persone che per la società e l'economia, sia nel presente che per il futuro dati gli inevitabili effetti intergenerazionali. Bene ha fatto il presidente del Consiglio Enrico Letta a mettere il problema tra i più urgenti sia del Governo sia dal suo posizionarsi in Europa specie in vista del Consiglio Europeo di fine giugno. Persino il Ministro dell'economia tedesco Schäuble, noto per il suo rigorismo, ha detto che sulla disoccupazione giovanile l'Europa rischia la caratteristica.

Le istituzioni dell’Unione Europea hanno molti programmi. Infatti, nel 2011 è partito il programma «Opportunità per i Giovani» con 10 miliardi di euro (preventivati) per 800 mila giovani negli otto Paesi della Ue con il più brutto tasso di disoccupazione giovanile. La loro destinazione riguarda sussidi per l'occupazione, per la formazione professionale, per contrastare l'abbandono scolastico. Nel dicembre 2012 è partito il «Pacchetto per l'occupazione giovanile» per dare ai giovani una garanzia di lavoro, studio, apprendistato o tirocinio, sia nel loro Paese sia in altri della Ue, entro quattro mesi dalla perdita dell'occupazione o dalla conclusione degli studi. Importante è l' «Alleanza per l'apprendistato» per diffondere a tutti i Paesi Ue le migliori pratiche e per riconoscere gli apprendistati svolti in altri Paesi Ue. Lo stesso dicasi per i tirocini. In febbraio 2013 sono stati preventivati 6 miliardi sul bilancio comunitario (Qfp) 2014-2020 per tali programmi.

Sul fronte nazionale si cerca di modificare la legge 92/2012 (la Riforma Fornero) per ridare flessibilità in entrata (contratti a termine con minori intervalli) e per semplificare l'apprendistato. Bisogna scongiurare gli estremi che vanno dall'impossibile garanzia del posto fisso fino al sussidio senza alcuna attività di seria formazione e/o lavoro. Gli interventi (come risulta nella Carta europea) devono essere di qualità adatta alle attuali tecnologie produttive altrimenti l'inserimento lavorativo sarà effimero. Per questo le normative di supporto ai processi di inserimento devono essere semplici, severe, aggiornate .

La Germania sui temi dell'occupazione giovanile è un grande esempio ed è molto aperta come risulta dalla preoccupazione del ministro Schäuble. Così il ministro del Lavoro Ursula von der Layen in un recente Forum franco-tedesco sul lavoro (al quale ha anche partecipato il ministro Giovannini) si è espressa a favore sia del credito alle Pmi che creano occupazione sia del duale formazione-apprendistato alla tedesca anche sotto forma di un nuovo "Erasmus per tutti". E ha aggiunto che la Germania è in grado di offrire subito 1 milione di posti lavoro a risorse umane qualificate. Il sistema duale tedesco (istruzione tecnica e applicazioni), dove entrano 500mila giovani all'anno, dovrebbe essere adottato in tutta la Ue magari integrato da quello scandinavo per i servizi all'impiego che minimizzano i tempi di inserimento. Ci vorrebbe impegno per applicare questi modelli in altri Paesi ma tutte le realizzazioni serie costano.

L'Europa è una grande opportunità per chi vuole realizzarsi nel mondo del lavoro. L'Unione europea, infatti, incoraggia e favorisce la mobilità dei lavoratori, in particolare dei giovani. E per trovare lavoro in un Paese straniero è importante possedere alcuni requisiti, quali:

una professionalità che consenta di competere con i lavoratori locali;

un titolo di studio o una specializzazione che siano riconosciuti anche all'estero;

una buona conoscenza della lingua del Paese prescelto;

dei riferimenti o delle relazioni che agevolino l'inserimento.

Un curriculum scritto per l'Inghilterra o per la Germania è generalmente diverso da quello redatto per l'Italia. Le leggi e le procedure che regolamentano i rapporti di lavoro e gli aspetti previdenziali dei contratti sono anch'esse differenti.
Il consiglio è quindi di pianificare con attenzione il proprio progetto avvalendosi di idonee strutture e fonti informative. Altresì si consiglia di visitare i siti:
Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento che elabora materiali informativi sulle opportunità di studio, formazione e lavoro all'interno dell'Unione europea.
  
Eurodesk che fornisce informazioni sui programmi europei rivolti ai giovani nei settori della cultura, della formazione, della mobilità giovanile, dei diritti e del volontariato 

Tra le iniziative previste, segnaliamo:
il programma Socrates che mira a rafforzare la mobilità e la dimensione europea dell'istruzione;

il programma Leonardo  che sostiene il miglioramento e l'innovazione della formazione professionale in Europa, favorendo, tra l'altro, i giovani nella possibilità di compiere esperienze di formazione o lavoro all'estero;

il programma di educazione non formale Gioventù che promuove la mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale, l'apprendimento interculturale e le iniziative locali dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

mercoledì 27 marzo 2013

Apprendistato dopo la circolare n. 5 del 2013 Ente Regione

L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».Ricordiamo che in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.), il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

Vediamo alcune importanti fasi di controllo tracciate dalla circolare. Una prima fase riguarda l'individuazione del momento in cui si può ritenere violata la disciplina formativa del contratto per giustificare un intervento ispettivo. Con riguardo all'apprendistato professionalizzante sono due gli aspetti da considerare a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante: laddove la Regione decida di rendere facoltativa la formazione trasversale, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, non è possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell'intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente "ampliamento" delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.

Una volta accertata la violazione dei contenuti formativi, scatta una fase due che ha lo scopo di verificare se è possibile recuperare l'interesse sostanziale della norma e far fare la necessaria formazione all'apprendista. Proprio su questo punto interviene la circolare della direzione generale per l'Attività ispettiva, fornendo un criterio di ragionamento da applicare in modo uniforme sul territorio.

Ricordiamo inoltre che, se la Regione attiva i corsi della formazione trasversale dopo l'inizio del rapporto di apprendistato non è necessario il recupero delle ore riferite ai periodi del contratto già trascorsi. Tuttavia, se la Regione lo prevedesse espressamente in un proprio provvedimento, allora la violazione di questo obbligo potrebbe comportare il disconoscimento del rapporto di lavoro.

Alla luce delle novità contenute nella circolare, è necessario individuare il momento in cui l'azienda incorre in una violazione nella gestione della formazione dell'apprendista. Il primo presupposto per violare la norma è che il datore di lavoro impedisca all'apprendista di ricevere la formazione che costituisce la causa mista del contratto. L'impedimento deve essere di esclusiva competenza del datore di lavoro. Un secondo presupposto che fa scattare la sanzione è il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Impedimento all'apprendista di ricevere la formazione, la responsabilità prevista dalla legge si realizza quando il datore impedisce all'apprendista di seguire i corsi formativi regionali che devono risultare effettivamente operanti (e non solo disciplinati). La responsabilità del datore si potrebbe realizzare anche quando esso violi adempimenti amministrativi previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell'apprendista nei percorsi formativi. D'altronde, l'inoperosità del datore di lavoro potrebbe pregiudicare l'organizzazione formativa da parte dell'ente preposto.

Posizione più tenera quando la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione: in questo caso la mancata formazione non può dare luogo ad alcun provvedimento di carattere sanzionatorio. E ciò anche se il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale.

Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione cosiddetta "formale" la previsione dei Ccnl trae origine nel Decreto 26 settembre 2012. Il quale prevede che per apprendimento formale si intende quello erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento: a questo riguardo, la declinazione spetta ai contratti collettivi. Per esempio, il contratto del commercio prevede che la formazione interna può essere svolta in aula, on the job, nonché con strumenti di formazione a distanza o di e-learning. In questo ultimo caso, il contratto collettivo prevede che l'attività di accompagnamento potrà essere realizzata in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto. Ovviamente, la scelta di svolgere la formazione interna deve presupporre la presenza di personale idoneo a trasferire le competenze.

Questa modalità di erogazione della formazione deve necessariamente essere certificata in un documento interno completo di firma dell'apprendista e del contenuto della formazione erogata. L'attività ispettiva sarà concentrata a verificare la documentazione che "certifica" la formazione svolta e ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l'effettività di tale formazione. Peraltro, la Direzione generale per l'attività ispettiva precisa che nei casi di più complessa valutazione è opportuno procedere alla emanazione della "disposizione" per consentire pur sempre una possibilità di recupero del debito formativo.

Mentre è stato dato il via libera all'assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
Questa precisazione ha il merito di togliere gli ultimi ostacoli all'applicazione generalizzata del contratto di apprendistato. Infatti una prima categoria è rappresentata dalle imprese che operano sulla base di un contratto collettivo aziendale, ovvero un contratto individuale plurimo. Questi sono casi molto diffusi nell'ambito di scuole o università private. Un altro settore interessato è quello delle palestre e impianti sportivi che sembrerebbe ancora non aver disciplinato la possibilità di assumere apprendisti.

Apprendistato dopo la circolare n. 5 del 2013 e la formazione in azienda


L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».  Ricordiamo che in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.), il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

Innanzitutto chiariamo che la L. n. 92/2012 è intervenuta a modificare anche la disciplina dell’apprendistato, contenuta nel recente d.lgs. n. 167/2011. Si tratta di interventi che interessano trasversalmente tutte le tipologie di apprendistato disciplinate dal Decreto (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca) e di interventi legati alla specifica disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi e gli aspetti sanzionatori. Non è prevista nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua nel primo anno la formazione annunciata dal piano individuale; al contrario, la violazione genera le sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.

Relativamente agli aspetti sanzionatori è stato stabilito che “in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Qui è sono messi in evidenza due aspetti uno la esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/2013  del ministero del Lavoro che ha fatto il punto sulla corretta applicazione del contratto di apprendistato dopo le recenti modifiche introdotte dalla legge 92/2012. La circolare precisa anche che gli apprendisti in somministrazione possono essere assunti solo a tempo indeterminato: sono così nulle le clausole di alcuni Ccnl che dispongono in modo diverso. Inoltre, le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno rispettare le percentuali di stabilizzazione fissate dalla contrattazione collettiva. Mentre le aziende con un organico superiore dovranno rispettare i parametri di legge, ossia confermare in servizio almeno il 30% dei contratti venuti a scadere negli ultimi 24 mesi (50% dal 18 luglio 2015).

Solo se le percentuali sono rispettate e quindi il datore ha raggiunto un numero minimo di ore svolte, allora l'ispettore può passare alla fase tre: vale a dire impartire una "disposizione" per effettuare il resto della formazione entro un termine. Diversamente, la fase tre è rappresentata dall'applicazione integrale del regime sanzionatorio.

Nell’ambito dell’apprendistato e dei contratti somministrazione di lavoro sono stati chiariti i limiti di utilizzabilità. Ferma restando la possibilità di ricorrere a personale apprendista fornito da una agenzia di somministrazione – si prevede infatti che il datore di lavoro può assumere un dato numero di apprendisti direttamente o “indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003” – si chiarisce ora che “è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. In sostanza, le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).

domenica 18 novembre 2012

Produttività 2012 2013 , cosa prevede il documento


In sintesi il contenuto del documento. Le parti firmatarie dell'intesa chiedono a governo e Parlamento di applicare sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui la detassazione del salario di produttività, con la determinazione di un'imposta,sostitutiva di Irpef e addizionali, al 10%. Le parti inoltre chiedono di applicare la legge del 2007 che prevede lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita. Infine chiedono al governo una riforma fiscale per ridurre il prelievo sul lavoro e sulle imprese.

Rafforzamento della contrattazione di secondo livello e sgravi fiscali per il salario di produttività. Sono i punti chiave su cui si basa l'accordo sulla produttività tra imprese e sindacati, un'intesa in sette punti con cui le parti sociali mandano un segnale a governo e partiti facendo la loro parte per il rilancio dell'economia.

Nel documento c'è la richiesta al governo sulle agevolazioni fiscali. Imprese e sindacati chiedono all'esecutivo "di rendere stabili e certe" le misure per la detassazione del salario di produttività, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro, "attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, al 10%". Per la decontribuzione del salario di produttività, inoltre, chiedono la "compiuta applicazione" della legge che prevede lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello, fino al limite del 5% della retribuzione.

L'accordo tra imprese e sindacati è diviso in sette capitoli, dalla riforma fiscale alla contrattazione collettiva per la produttività. Questi sono i punti chiave del documento, con le richieste condivise.

Contrattazione collettiva. Alla contrattazione collettiva spetterà "una piena autonomia negoziale" sui temi relativi all'equivalenza delle mansioni e all'integrazione delle competenze, "la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili", e "le modalità attraverso cui rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori". Imprese e lavoratori chiedono quindi che siano "assunti a livello legislativo, anche sulla base di avvisi comuni, provvedimenti coerenti con le intese intercorse e con la presente intesa".

Relazioni industriali. Il contratto nazionale, garantendo "la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, deve prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro". I contratti nazionali possono quindi "definire che una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi a incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello".

Fisco. È necessario, dicono imprese e sindacati, che il governo "tracci le linee guida per attuare una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda più equo e, quindi, in grado di ridurre la quota del prelievo che oggi grava sul lavoro e sulle imprese in maniera del tutto sproporzionata". Le parti sociali "sono consapevoli degli effetti che la contrattazione collettiva, in particolare al secondo livello, può esercitare sulla crescita della produttività" e "convengono sulla necessità di condividere col governo i criteri di applicazione degli sgravi fiscali e contributivi" per il salario di produttività.

Rappresentanza. Entro il 31 dicembre 2012, la materia della rappresentanza "sarà disciplinata per consentire il rapido avvio della procedura per la misurazione della rappresentanza nei settori di applicazione dei contratti nazionali, in attuazione dei principi contenuti nell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011". Le intese dovranno prevedere "disposizioni efficaci per garantire l'effettività e l'esigibilità delle intese sottoscritte, il rispetto delle clausole di tregua sindacale, di prevenzione e risoluzione delle controversie collettive, le regole per prevenire i conflitti, non escludendo meccanismi sanzionatori per le organizzazioni inadempienti".

Partecipazione dei lavoratori. Imprese e sindacati, considerato che la riforma del mercato del lavoro "dispone che siano i contratti collettivi a dare attuazione alle misure per la partecipazione", chiedono al governo di esercitare la delega "subordinatamente a un approfondito confronto con le parti sociali". Ritengono anche che i contributi versati per i sistemi di welfare contrattuale "debbano beneficiare di un regime fiscale e contributivo di vantaggio, a partire dalla previdenza complementare". Sarebbe utile anche avviare un confronto "per favorire l'incentivazione dell'azionariato volontario dei dipendenti, anche in forme collettive".

Formazione e occupazione. È necessario "realizzare un miglior coordinamento tra il sistema della formazione pubblica e privata non solo per ottenere maggiori benefici e migliori risultati, ma anche per favorire processi di coordinamento e indirizzo con le politiche attive". Le parti sociali, per rendere "più agevole ed efficace l'azione dei fondi interprofessionali per la formazione, anche nella prospettiva del potenziamento delle politiche attive, auspicano la chiara affermazione per legge della loro natura privatistica".

Mercato del lavoro. Imprese e sindacati chiederanno al governo "un confronto sui temi del mercato del lavoro", in particolare una verifica "sugli effetti dell'applicazione della recente riforma sull'occupazione". Le parti sociali ritengono opportuno definire "linee guida operative per affrontare con il governo i processi di ristrutturazione e le situazioni di crisi". E c'è la volontà di "individuare soluzioni utili a conciliare le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori più anziani, favorendo percorsi che agevolino la transizione dal lavoro alla pensione, creando nello stesso tempo nuova occupazione anche in una logica di solidarietà intergenerazionale".

domenica 16 settembre 2012

Lavoro e formazione nella scuola e nelle aziende

Gli ultimi dati pervenuti registrano che solo il 5% degli studenti delle scuole superiori (Istituti tecnici e professionali) hanno partecipato, nell’ultimo anno scolastico, a progetti che prevedevano alternanza di scuola lavoro. Questo accade nonostante un altro dato: il 2012 ha dimostrato che sono circa 22mila le assunzioni, che prevedono personale tecnico specializzato, ad essere considerate di difficile reperimento.

Nel mese di luglio è stato attivato il Comitato nazionale per l’alternanza scuola lavoro. Questo fa si che finalmente vengano attivati i DL n. 77 del 2005 e n. 22 del 2008, fino ad ora rimasti a bloccati e solo sulla carta; devono in pratica essere rimossi tutti gli ostacoli che vengono ad interrompere lungo il cammino dei giovani verso il lavoro. Unitamente a ciò devono essere definiti i modelli di certificazione delle competenze che gli studenti avranno modo di acquistare durante le loro esperienze di scuola/lavoro, esperienze che andranno a figurare sul loro curriculum.

Con l’anno scolastico 2012 – 2013 arriverà un nuovo organismo: il Politecnico professionale, esso rappresenta un modello di scuola superiore utile a cercare di colmare ulteriormente il divario presente tra scuola e lavoro e tra domanda e offerta d’impiego. I poli in questione saranno collegati direttamente con le zone produttive presenti sul territorio così che i loro studenti possano avere il modo di ricevere una formazione e delle esperienze lavorative a tutti gli effetti, sarà così facilitata la loro graduale entrata nel mondo del lavoro.

Vediamo le linee guida interpretative degli accordi di formazione, che sono molto vaste, ma i punti di maggior interesse riguardano sicuramente la formazione online, erogata cioè con il sistema di e-learning, e il regime transitorio degli accordi, che disciplina la validità della formazione già ricevuta e gli obblighi derivanti per le aziende dall'applicazione delle intese.

Quanto all'e-learning, le linee guida confermano che questa nuova tipologia di insegnamento è riferita a parti limitate della formazione obbligatoria e dunque non può essere utilizzata per l'intero percorso formativo di tutti i soggetti interessati.

Ai fini della validità della formazione deve essere possibile memorizzare le ore di collegamento, ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato e deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso di apprendimento secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia delle ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale.

Deve anche essere possibile stampare il materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi ai moduli iniziali «deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)».

La formazione online non è ritenuta correttamente rispettata se è erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza: è richiesta, al contrario, la presenza dei requisiti di interattività della formazione e di soggetti (tutor e/o docenti) che possiedano determinate caratteristiche.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, ci sono alcune importanti precisazioni: il termine per completare il percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi (si veda lo schema in alto), a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non siano individuate da accordi aziendali. In questo caso, il termine entro cui programmare e completare l'attività è di 12 mesi a partire dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi (dunque entro l'11 gennaio 2013).

Gli accordi individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e pertanto sono esonerate le aziende che abbiano già pienamente rispettato le precedenti disposizioni in materia ed effettuato la formazione in base alle "vecchie" disposizioni degli articoli 37 e 38 del Dlgs 81 del 2008, che non prevedevano un monte ore minimo per ritenere valida la formazione.

Se la formazione è stata svolta da più di cinque anni prima della pubblicazione dell'accordo, prima dell'11 gennaio 2007, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le nuove modalità entro 12 mesi dall'11 gennaio 2012. La validità dei corsi pregressi solo se il datore di lavoro riesce a dimostrare - con documenti o con qualunque altro mezzo idoneo - l'effettiva partecipazione dei lavoratori ai corsi. Diversamente tutto il percorso formativo non potrà essere ritenuto valido e l'imprenditore soggiacerà ai nuovi obblighi imposti dagli accordi.

domenica 16 ottobre 2011

E-learning formazione e lavoro

I corsi per la formazione e l’educazione lavorativa possono portare generalmente ad una scelta di un master o di un corso, comunque resta una decisione di fondamentale importanza per una formazione continua e per un miglioramento professionale. L’aggiornamento professionale va visto come una metodologia di gestione dell’innovazione che tende ad accrescere e organizzare il patrimonio di conoscenze e competenze generato dall’esperienza ed eventualmente accresciuto da investimenti precisi per informazioni e notizie si consiglia di visitare le pagine di Mondo lavoro.com sulla formazione e lavoro.

L'era della formazione a distanza denominata Fad, rappresenta una risposta concreta alla domanda di formazione continua di un pubblico generalmente adulto e molto spesso già inserito nel mondo del lavoro.
I suoi contenuti, sono strumenti fortemente strutturati e di estrema flessibilità e sono composti da software multimediali e tecnologie partecipative che hanno permesso un salto di qualità nei programmi di formazione a distanza.  L’e-learning opera in un ambiente di apprendimento aperto, flessibile e informale che ovviamente deve viaggiare in rete – on line, facendo così si abbattono le frontiere di spazio e tempo e si contribuisce in modo veloce alla diffusione delle conoscenze, competenze e ad una formazione continua.
Le metodologie dell’e-learning puntano sempre più ed in modo efficace a forme di apprendimento collaborativo, le quali pongono il discente al centro di una molteplicità di relazioni e lo rendono partecipante attivo. Il singolo diventa il centro della rete della formazione continua,  contribuendo alla creazione dei contenuti e li condivide in modo interattivo.
Perché bisogna usufruire della formazione e-learning.
Innanzitutto si può conseguire un titolo e aggiornare le proprie competenze senza dover lasciare la residenza o un posto di lavoro. Le tecniche e i metodi della formazione a distanza (FAD)- affiancate e monitorate da una struttura didattica dedicata - consentono un’offerta culturale di qualità ed una totale autonomia nella gestione della propria formazione, perché conciliano il problema del poco tempo a disposizione con la necessità di un aggiornamento continuo.
Obiettivo primario della formazione continua e-learning è quello di raggiungere attraverso la rete un soddisfacente livello di interazione tra docente ed allievo e tra gli stessi allievi per una organizzazione cooperativa della conoscenza.
Per un panorama dei corsi e-learning si consiglia di visitare IALweb che offre, attraverso la propria piattaforma di e-Learning, un vastissimo catalogo di attività formative on-line, nei quali sono presenti tutor on line e servizi quali forum, messaggistica, chat, interscambio di documenti e  sessioni live.
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