La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca quotidiana non smette di portare in evidenza quasi tutti i giorni. Una tappa saliente per arginare il fenomeno è il rispetto della la legge 626, che ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione non solo sulle regole ma anche sugli strumenti operativi. I datori di lavoro hanno il compito di vigilare ed organizzare la salute della struttura.
Adesso bisogna fare riferimento all’aspetto legislativo e alla applicazione dei provvedimenti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Le aziende da un punto di vista legislativo sono state investite da nuovi e specifici obblighi procedurali finalizzati al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro dettati dalla necessità di tutelare in modo paritetico sia i dipendenti che il datore di lavoro nell'assolvimento dei propri oneri.
E vero che il Decreto Legislativo n. 81, è figlio del decreto legislativo 626, che stabilisce i criteri operativi per realizzare la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro con una maggiore attenzione alla consulenza sicurezza sul lavoro; le indicazioni contenute nel decreto delineano un quadro unico di riferimento nel quale trovano posto figure e procedure nuove che si sovrappongono, integrandole, a quelle già definite dalle norme precedenti in materia di igiene e sicurezza.
Vediamo le novità.
individuazioni di nuovi fonti di rischio, quali esposizione a campi elettromagnetici e la valutazione dei rischi per le gestanti e puerpere, l’istituzione di figure nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''Responsabile dei lavoratori territoriale e di sito produttivo”;
l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi e dei rischi “interferenti'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse; con la persona incaricata dell’attuazione e le procedure per farlo.
La predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda, e dove necessario dell’addestramento sul campo.
La "valutazione del rischio", così come prevista del Decreto Legislativo n. 81/2008, deve essere intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una Stima del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale.
Nel 2011 le novità sulla sicurezza sul lavoro riguardano soprattutto la valutazione dello stress lavoro correlato nelle aziende come abbiamo già parlato sul blog.
I datori pubblici e privati, hanno l’obbligo dovere di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro. Saranno gli stessi datori da lavoro che dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale.
Lo stress da lavoro può essere definito quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e può essere una conseguenza del fatto che dei lavoratori non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
Diciamo inoltre che la valutazione del rischio da stress lavoro dovrà essere parte integrante della valutazione dei rischi e dovrà essere effettuata datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Sito di riferimento è quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che istituzionalmente è chiamato ad operare in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
lunedì 18 aprile 2011
domenica 17 aprile 2011
Indennità di disoccupazione 2011
Riguarda i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per l'indennità di disoccupazione ordinaria o indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Vediamo la disoccupazione ordinaria. In questo caso bisogna aver lavorato almeno un anno (52 settimane anche non consecutive) nell'ultimo biennio e avere; avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS. Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato come apprendista non è considerato.
Viene corrisposta nella misura del 60 per cento per i primi 6 mesi, del 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la “cessazione” dal lavoro. L'importo viene corrisposto ogni mese per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni).
Principio basilare è che il diritto a ricevere l'indennità termina nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico.
Per la disoccupazione con requisiti ridotti viene corrisposta con un unico versamento pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento successivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.
La domanda per l'indennità di disoccupazione va presentata alla sede Inps
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, se esso è avvenuto per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure 98 giorni, in caso di licenziamento di tutta l'azienda per giusta causa.
L'Inps a tal proposito ha attivato sul suo sito web, nella sezione "Al servizio del cittadino", un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, (codice personale di riconoscimento) rilasciato sempre via web dall’Ente di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.
Per i collaboratori a progetto, che hanno diritto ad un'indennità, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (circolare Inps 36/2010). Il beneficio viene erogato una sola volta, per un importo pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.
Vediamo i dati sul tasso di disoccupazione
I dati di Eurostat parlano chiaro, sebbene ci sia una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione, gli under 25 non trovano lavoro.
Il tasso di disoccupazione in zona euro è del 9,9% nel mese di gennaio 2011, rispetto al 10% nel mese di dicembre e gennaio 2010; nell'Ue è stato del 9,5% nel mese di gennaio 2011, rispetto al 9,6% di dicembre 2010 e sempre del 9,5% a gennaio 2010.
Vediamo delle possibili scappatoie-soluzioni a questo fenomeno che è sobbalzato con la crisi economica che ancora ci attanaglia.
Ciò che potrebbe contribuire alla crescita è puntare anche su settori differenti, come i nuovi lavori che puntano sulla ecologia i cosiddetti lavori verdi (eolico ed il fotovoltaico) e si potrebbe pensare ad azioni da realizzare in un'ottica di lungo periodo come quelle di offrire bonus e aiuti – incentivi fiscali alle imprese. Comunque bisognerebbe da una riforma fiscale strutturale che abbassi il costo del lavoro per realizzare una redistribuzione più equilibrata della ricchezza. Il tutto favorendo e sostenendo le risorse umane.
domenica 10 aprile 2011
Convenzione fra l’INPS e l 'ASNALI
Fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) è stata stipulata una convenzione per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all’Associazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Vediamo le istruzioni date dall'INPS.
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’INPS indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’associazione;
L’entità del rimborso spese, che l'Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, deve essere regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
Risulta a carico dell’Associazione, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24;
L’Associazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, i supporti telematici affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati;
gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Quindi la circolare n. 65 dell’INPS informa in merito alla convenzione per la riscossione (tramite mod. F24) dei contributi associativi di artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. La riscossione del contributo associativo e degli altri contributi obbligatori sarà congiunta. L’ammontare del contributo sarà indicato sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti.
Il concetto di contributo associativo assume generalmente una valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo e può essere un contributo dovuto per un servizio reso (associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui scopo sociale sia stato giudicato meritevole.
Vediamo le istruzioni date dall'INPS.
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’INPS indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’associazione;
L’entità del rimborso spese, che l'Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, deve essere regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
Risulta a carico dell’Associazione, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24;
L’Associazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, i supporti telematici affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati;
gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Quindi la circolare n. 65 dell’INPS informa in merito alla convenzione per la riscossione (tramite mod. F24) dei contributi associativi di artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. La riscossione del contributo associativo e degli altri contributi obbligatori sarà congiunta. L’ammontare del contributo sarà indicato sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti.
Il concetto di contributo associativo assume generalmente una valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo e può essere un contributo dovuto per un servizio reso (associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui scopo sociale sia stato giudicato meritevole.
Etichette:
ASNALI,
contributi associativi,
INPS,
liberi imprenditori
Iscriviti a:
Post (Atom)