I contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale "operano anche in deroga alle disposizioni di legge" e "alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali". E' quanto esplicita un emendamento alla manovra, presentato dalla maggioranza e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Tra le materie per le quali è possibile la deroga dalla legge e dai contratti nazionali figura anche il licenziamento. Salve solo la "Costituzione nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro".
Quindi si potrà licenziare con il sì dei sindacati.
Saranno possibili deroghe alle leggi nazionali sul contratto di lavoro per gli accordi aziendali e territoriali, comprese quelle sui licenziamenti. L'emendamento riguarda anche il capitolo licenziamenti, quindi le deroghe all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Un altro emendamento prevede che l'accordo interconfederale del 28 giugno tra le parti sociali venga recepito nell'articolo 8 della tanto sofferta manovra. Pertanto l'efficacia delle intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale riguarda «tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relative alle predette rappresentanze sindacali». Nelle intese aziendali o territoriali valide erga omnes, per misurare la rappresentatività del sindacato basta anche il criterio «territoriale». Si aggiunge la parola «territoriale» quando si parla delle «associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative»: viene così esplicitato «sul piano nazionale o territoriale».
Più tutele anche per le neo mamme: che saranno i soggetti che non possono essere licenziati in deroga alle leggi. Le intese a livello aziendale o territoriale sottoscritte dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale possono decidere su diverse materie mansioni, contratti a termine, orario di lavoro, tra le quali anche il recesso dal rapporto di lavoro. Quindi non rientrano nella disponibilità delle parti che fanno intese aziendali o territoriali: «il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento».
"Le modifiche della maggioranza di governo all'articolo 8 indicano la volontà di annullare il contratto collettivo nazionale di lavoro e di cancellare lo Statuto dei lavoratori, e non solo l'articolo 18, in violazione dell'articolo 39 della Costituzione e di tutti i principi di uguaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama". Così il leader della Cgil, Susanna Camusso, sul nuovo art.8 della manovra che esplicita per gli accordi aziendali e territoriali la possibilità di derogare alla legge ed ai contratti nazionali, anche sul licenziamento.
E' decisamente diverso il giudizio della Cisl e della Uil che giudicano un fatto positivo che la nuova formulazione" dell'art.8 della manovra "precisi che solo i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e territoriale possano siglare intese a livello aziendale". Questo il parere della Cisl sugli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio. Anche il segretario confederale Uil Pirani ritiene che con l'art.8 si recepisce l'accordo interconfederale del 28 giugno e si evita la costituzione di sindacati di comodo.
domenica 4 settembre 2011
Art 8 contratti aziendali e territoriali più forti
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venerdì 2 settembre 2011
Pubblica amministrazione: -30% sui bonus per i dirigenti
Novità per i dirigenti della pubblica amministrazione sui bonus.
Se i ministeri non dovessero raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti, per reperire risorse non si ricorrerà più al differimento delle tredicesime in tre rate annuali posticipate ma ci sarà un taglio del 30% dei bonus dei dirigenti responsabili delle pubbliche amministrazioni. Lo prevede un emendamento alla Manovra del senatore Viespoli, capogruppo di Coesione nazionale al Senato, approvato dalla Commissione Bilancio.
Quindi nel caso in cui i ministeri non raggiungano gli obiettivi di risparmio si ricorrerà non più al differimento delle tredicesime in tre rate annuali posticipate ma a un taglio del 30% dei bonus dei dirigenti responsabili delle pubbliche amministrazioni. Quindi nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del ministero dell'Economia e delle Finanze la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.
Se i ministeri non dovessero raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti, per reperire risorse non si ricorrerà più al differimento delle tredicesime in tre rate annuali posticipate ma ci sarà un taglio del 30% dei bonus dei dirigenti responsabili delle pubbliche amministrazioni. Lo prevede un emendamento alla Manovra del senatore Viespoli, capogruppo di Coesione nazionale al Senato, approvato dalla Commissione Bilancio.
Quindi nel caso in cui i ministeri non raggiungano gli obiettivi di risparmio si ricorrerà non più al differimento delle tredicesime in tre rate annuali posticipate ma a un taglio del 30% dei bonus dei dirigenti responsabili delle pubbliche amministrazioni. Quindi nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del ministero dell'Economia e delle Finanze la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.
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Certificato di malattia solo sul web
Dal 13 settembre del 2011 i datori di lavoro potranno controllare i certificati di malattia dei dipendenti sul web.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
L’ente di previdenza INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione il certificato di malattia. Lo stesso procedimento lo può adottare il lavoratore dipendente consultando il certificato di malattia sul sito dell’INPS.
Il datore di lavoro può consultare i certificati di malattia in tre modi:
Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
accreditarsi e dopo aver ricevuto il PIN, accedere al sito INPS nell’area dedicata;
chiedere all’INPS il recapito degli attestati sulla PEC aziendale;
Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
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Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
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Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.
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