sabato 26 novembre 2011

Festività lavorative 2011

Come tutti gli anni in questo periodo dove si avvicinane le feste e le festività per i lavoratori d'altro canto arrivano dalle agenzie per il lavoro le offerte della grande distribuzione per gli impieghi legati al momento caldo che parte con il Natale e finisce con l'anno nuovo e la Befana. Si cercano in questo periodo di feste soprattutto commessi, magazzinieri, responsabili di negozio, addetti ai banchi di gastronomia in genere. I contratti generalmente sono a tempo determinato o con prestazione occasionale, ma a volte, e soprattutto se ha “retto” il mercato e le sue richieste sono state soddisfacenti, si possono poi trasformare a contratto a tempo indeterminato.
Le agenzie di lavoro  per trovare opportunità di lavoro si possono consultare i siti delle agenzie per il lavoro. Fra le principali ci sono sono Adecco all'indirizzo http://www.adecco.it/, Manpower http://www.manpower.it/, Obiettivo Lavoro http://www.obiettivolavoro.it/, Randstad http://www.ranstad.it/, .
Quindi se da un lato è innegabile che stiamo ancora attraversando un periodo di crisi economica, è anche vero che ci stiamo avvicinando ad uno dei periodi dell'anno in cui l'economia dovrebbe acquisire una certa rilevanza. Natale è alle porte e per chi è disposto a coglierle questo periodo si presenta ricco di occasioni, offerte ed opportunità lavorative.
Mentre per quanto riguarda il lavoratore dipendente, esso ha diritto alla retribuzione per i giorni di festività goduti come riposo. Nel caso in cui presta invece il lavoro festivo ha diritto alla retribuzione con una percentuale di maggiorazione. Il lavoratore subordinato ha diritto a giorni di riposo dalla propria attività lavorativa, dallo svolgimento del proprio orario di lavoro contrattuale. Sono riposi previsti dalla legge. Oltre alle ferie, ai permessi e agli altri casi di riposo, il lavoratore ha diritto anche a fruire della sospensione dal lavoro durante le festività. Il lavoratore durante queste ricorrenze festive, ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere la retribuzione per tali giornate.
Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo settimanale e alle ferie che sono  previsti dall’art. 36 Costituzione.
Non è però posto in dubbio il fatto che il lavoratore possa rifiutare la prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro. Ciò significa che, anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto di ricevere la normale retribuzione, che deve essere pertanto regolarmente corrisposta dal datore di lavoro. Né, allo stesso modo, può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore, cui appunto non può essere imposto di lavorare.
Vediamo la retribuzione durante le festività. Il trattamento economico - retributivo dovuto al lavoratore nei giorni festivi è differente a seconda che egli non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece decida di lavorare.
I lavoratori retribuiti in misura fissa hanno diritto alla normale retribuzione giornaliera calcolando l'eventuale il lavoro svolto durante le festività e l'aspetto retribuito non risulta lo stesso in quanto se il CCNL lo prevede vi sono le indennità festive.
I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione è di regola stabilita dal CCNL applicato dall'azienda.
Vediamo la coincidenza della festività con la domenica, con il sabato o con periodi di assenza.
Qualora la festività coincida con la domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla  retribuzione dovuta:
ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta un’ulteriore quota giornaliera fissata dalla coincidente con 1/26 del compenso dovuto al giorno;
ai lavoratori retribuiti ad ore, spetta l’ulteriore somma corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale.
Qualora invece la festività coincida con il sabato non lavorativo (ossia nel caso di adozione della settimana corta), si ritiene che al soggetto non spetti la quota aggiuntiva predetta, poiché esso coincide in ogni caso con il sesto giorno e conseguentemente deve essere considerato non festivo ma feriale a zero ore. Tuttavia, molti CCNL estendono il trattamento previsto per il caso di coincidenza del giorno festivo con la domenica anche al caso di coincidenza con il sabato non lavorativo.

domenica 20 novembre 2011

Fallimento aziendale che fine fa il TFR?

E' un grave errore licenziarsi preparare e consegnare al datore di lavoro la lettera di dimissioni prima dell’avvenuto fallimento dell’azienda, meglio aspettare ed avere pazienza che le procedure concorsuali di fallimento iniziano.
Innanzitutto per dar luogo a licenziamenti collettivi devono sussistere contemporaneamente quattro condizioni:
1. l'impresa deve avere in forza più di quindici dipendenti;
2. si effettuino almeno cinque licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni;
3. i provvedimenti riguardino un'unica unità produttiva o più unità produttive situate nella medesima provincia;
4. i licenziamenti derivino da riduzione o trasformazione di attività o lavoro ovvero dalla cessazione dell'attività.
Ricordiamo che con sentenza del 7 maggio 2008, n. 11147  la Corte di Cassazione ha disposto che il dipendente è pienamente tutelato nel caso di insolvenza dell'azienda, in particolare per quanto attiene al trattamento di fine rapporto TFR che l'Inps deve erogare, tramite il Fondo di garanzia, in luogo del datore di lavoro fallito. Per la Cassazione, il pagamento del TFR è dovuto al lavoratore anche è parzialmente valutato all'anzianità maturata in precedenza alle dipendenze di altro datore di lavoro (anche cioè in caso di trasferimento d'azienda), non avendo rilevanza la cessione dei diritti maturati dal lavoratore in materia di Tfr presso la prima azienda.
Ed ancora il TFR è garantito dall'INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro: il pagamento del TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. A chiarirlo è stata la sentenza 1° aprile 2011 n.7585 della Corte di Cassazione. La quale ha chiarito che il Fondo di garanzia INPS deve sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

Unioncamere, la metà delle nuove imprese è rosa e parte la rete Europea

Probabilmente le pari opportunità non sono ancora totalmente entrate nel dizionario comune degli italiani. Ma un fatto appare chiaro la “voglia di impresa” delle donne si fa sentire e non cedono il passo. Ed alla fine di settembre sono quasi 9 mila le imprese femminili in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento dello 0,6%. Pari al 47% delle nuove imprese totali registrate alle Camere di commercio. Sono solo alcuni dei dati presentati in occasione dell’avvio del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” dati dell’ Osservatorio dell’imprenditoria femminile di Unioncamere. Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è un’iniziativa, promossa da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l'imprenditoria femminile, che si articolerà in sette tappe sul territorio nazionale. Ed è un’occasione per dare visibilità alle imprenditrici e per riflettere, tenendo conto della complessità ed eccezionalità del contesto economico e sociale, sul contributo delle donne alla crescita del Paese.
Le 8.814 imprese femminili aggiuntive rappresentano, inoltre, il 47% del saldo totale delle nuove imprese registrate alle Camere di commercio, pari a 18.794 unità tra settembre 2010 e settembre 2011.Lazio, Umbria, Calabria e Veneto le regioni che mettono a segno gli incrementi percentuali più consistenti, compresi tra l’1,4% e l’1,2%. E, ad eccezione del Lazio, sono incrementi più rilevanti di quelli che in termini percentuali hanno fatto registrare le aziende a prevalenza maschile.
Mentre l’ Unione Europea ha lanciato la rete di consulenti per promuovere l’imprenditoria femminile. E ciò attraverso una rete di consulenti, donne esperte nel settore che mettono la loro esperienza a disposizione delle giovani imprenditrici e attive da non più di quattro anni, al fine di rilanciare e invogliare il popolo rosa ad avviare attività in proprio.
L’Unione Europea non ha dubbi a riguardo e l’imprenditoria femminile necessita di sostegno, e nessuno può svolgere meglio questo ruolo delle tante imprenditrici affermate: la rete dell’Unione Europea coinvolge bel 17 paesi membri con un totale di 170 “mentori” provenienti da varie nazioni, tra le quali anche l’Italia.
Un gruppo di donne a capo di imprese affermate e in grado di dare consigli, informazioni e supporto alle colleghe che hanno deciso di scegliere la strada del lavoro autonomo da pochi anni e, di conseguenza, possono non aver ancora superato la delicata fase dell’avvio, che molto spesso si rivela più difficile del previsto nonostante l’accesso ai fondi  previsti dalla legge.
Quindi una nuova rete europea di super esperte per promuovere l' imprenditorialità femminile attraverso la condivisione di know-how ed esperienza è stata lanciata dalla Commissione europea. Le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi in Europa. Per incrementare questa percentuale, donne d'affari di successo presteranno assistenza alle imprenditrici che hanno fondato una nuova impresa nell’ arco di tempo da due a quattro anni fa.
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