Sessantacinquemila per il Ministero del Lavoro, 130 mila per l'Inps, oltre 300 mila per i sindacati: sul numero degli esodati - coloro che rischiano di restare senza reddito e senza pensione, alla luce della riforma previdenziale che ha innalzato l'età pensionabile e che avevano già raggiunto accordi per essere accompagnati alla pensione sulla base delle vecchie regole - le stime differiscono perché partono da criteri di inquadramento della platea diversi.
Il balletto sulle cifre degli esodati continua. E probabilmente in questa guerra dei numeri non sono stati calcolati coloro che sono usciti dal lavoro per accordi individuali e collettivi: circa 10 mila seguendo la linea del ministero, che si ferma al periodo 2012 – 2013, ed almeno 70 mila se si guarda al prossimo quadriennio. E sei si calcola a pieno il numero di coloro che sono stati autorizzati a pagare contributi volontari: 1,4 milioni secondo i dati pubblicati dall’Inps. La possibilità di sottoscrivere accordi individuali – prevista dal Codice di procedura civile all’articolo 410 sul tentativo di conciliazione, nonché all’articolo 411 sul processo verbale di conciliazione e all’articolo 412-ter sulle modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva – interessa però molti altri lavoratori esodati.
Per poter usufruire dei ai trattamenti pensionistici prima della riforma Fornero è necessario aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
C’è poi la questione delle risorse economiche, poiché il decreto prevede che le misure per i lavoratori che sviluppano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono vincolare alle risorse economiche dello Stato, che verranno specificate mediante D.M., entro il 30 giugno 2012. Nel caso in cui il Governo reperisca risorse sufficienti, risulteranno esenti dalla riforma Fornero anche i lavoratori che maturino i requisiti anagrafici e contributivi successivamente al 31 dicembre 2011, ma solo se onorano i seguenti vincoli:
essere in mobilità, sulla base di accordi sindacali firmati prima del 4 dicembre 2011, solo impiegati in imprese con più di 15 dipendenti ed con licenziamenti che riguardano almeno 5 lavoratori;
essere in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, o titolari alla stessa data di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 o essere dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio.
Alla luce di tali vincoli, risultano comunque esclusi i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti. A rischio anche coloro che non entrino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 2012, facendo scattare la pensione entro il 2013, secondo la vecchia disciplina previdenziale.
Con un comunicato, il Ministero del Lavoro ha diffuso i dati a conclusione dell'analisi compiuta dal tavolo tecnico istituito tra lo stesso ministero, il ministero dell'Economia-Ragioneria dello Stato e l'Inps sugli esodati. Viene indicato il numero di circa 65 mila persone "complessivamente interessate". Nella nota si definiscono 'salvaguardati' e si fa riferimento ai lavoratori "in prossimità del pensionamento". Ossia - come spiegato da fonti tecniche - a coloro che entro due anni matureranno i requisiti per la pensione con le vecchie regole. E che hanno già lasciato il lavoro al 31 dicembre 2011. Mentre ad un successivo intervento normativo è affidata la possibilità - come affermato dallo stesso Ministero del Lavoro - di far rientrare "per specifiche situazioni e con criteri analoghi" i lavoratori interessati da "accordi collettivi stipulati in sede governativa entro il 2011", comunque beneficiari di ammortizzatori sociali per l'accompagnamento alla pensione. Tra questi, ad esempio, Termini Imerese, che al momento è fuori: il primo dicembre scorso è stato firmato l'accordo per l'accompagnamento alla pensione di 640 lavoratori dell'ex stabilimento Fiat, con due anni di cassa integrazione straordinaria e quattro anni di mobilità.
Il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, ha indicato cifre che non presentano "alcuna contraddizione" con quelle del Ministero del Lavoro. Si tratta di una platea potenziale di 130 mila nei prossimi quattro anni: circa 45 mila che entreranno in mobilità sulla base di accordi fatti entro dicembre 2011; altri 13-15.000 lavoratori che sono nel fondo di solidarietà del credito; 70.000 usciti dal lavoro sulla base di accordi volontari.
Per i sindacati il numero di tutti gli esodati è invece superiore a 300 mila. Cgil, Cisl, Uil e Ugl contestano al governo di aver indicato solo una parte della platea e nel conteggio considerano anche quanti hanno fatto accordi collettivi e individuali entro il 2011, ma lasciano il lavoro dopo e maturano i requisiti per la pensione oltre i due anni stabiliti dal Milleproroghe.
domenica 15 aprile 2012
sabato 14 aprile 2012
Contratto di solidarietà 2012
Con contratto di solidarietà, si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.
Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.
Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.
Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.
Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.
Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.
Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.
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Pensioni 2012 assegni dimezzati nei primi 3 mesi
Nei primi 3 mesi del 2012 le nuove pensioni sono state 43.870, erano 93.552 nel 2011.
Nel 2011 le nuove pensioni liquidate dall'Inps sono state 235.524 con un calo di 89.276 assegni sul 2010 (-27,4%). E' quanto emerge da dati Inps. Il dato è stato possibile soprattutto grazie all'introduzione della finestra mobile e all'inasprimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.
Nei primi tre mesi del 2012 le nuove pensioni liquidate dall'Inps si sono più che dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2011 passando da 93.552 a 43.870 (-53,1%). Si tratta ancora dell'effetto dello scalino 2011 e della finestra mobile dato che le regole del Salva Italia avranno effetto dal 2013. Nel 2012 vanno in pensione coloro che hanno maturato i requisiti nel 2011 ma hanno dovuto attendere i 12 mesi previsti dalla finestra mobile (18 per gli autonomi).
Stanno quindi ancora andando in pensione di vecchiaia gli uomini a 65 anni e le donne a 60 (a questi si aggiungono i 12-18 mesi di finestra mobile).
«Le riforme hanno funzionato», ha commentato il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. «Questi dati sono l'effetto dell'introduzione delle finestre mobili della riforma Sacconi-Tremonti. L'Italia risponde con i dati alle preoccupazioni del Fondo monetario internazionale sull'invecchiamento della popolazione». Mastrapasqua sottolinea che il dato del 2011 dovrebbe confermarsi nel 2012 anche se le previsioni devono tenere conto delle propensioni al pensionamento. Quest'anno comunque stanno andando in pensione le persone che raggiungono i requisiti nel 2011 e devono aspettare per l'assegno la finestra mobile.
Ricordiamo che si sta uscendo dal lavoro con la pensione di anzianità grazie alle quote (almeno 60 anni di età con quota 96 tra età e contributi, a fronte dei 59 e quota 95 del 2010) e con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età (anche per l'anzianità si attende la finestra mobile). Il decreto Salva Italia ha esasperato le regole soprattutto per pensioni di anzianità e per la vecchiaia delle donne.
Il crollo delle pensioni di anzianità c'é stato soprattutto per le pensioni di anzianità dei dipendenti passate nel periodo da 39.743 a 15.862 (-61%) mentre per le pensioni di anzianità degli autonomi il calo è stato più contenuto (-17,1%). Le pensioni di vecchiaia nel complesso sono diminuite del 58,9% passando dalle 39.521 dei primi tre mesi del 2011 alle 16.212 dei primi tre mesi del 2012. In particolare sono crollate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi passando da 16.245 dei primi tre mesi del 2011 a 1.327.
Nel 2011 le nuove pensioni liquidate dall'Inps sono state 235.524 con un calo di 89.276 assegni sul 2010 (-27,4%). E' quanto emerge da dati Inps. Il dato è stato possibile soprattutto grazie all'introduzione della finestra mobile e all'inasprimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.
Nei primi tre mesi del 2012 le nuove pensioni liquidate dall'Inps si sono più che dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2011 passando da 93.552 a 43.870 (-53,1%). Si tratta ancora dell'effetto dello scalino 2011 e della finestra mobile dato che le regole del Salva Italia avranno effetto dal 2013. Nel 2012 vanno in pensione coloro che hanno maturato i requisiti nel 2011 ma hanno dovuto attendere i 12 mesi previsti dalla finestra mobile (18 per gli autonomi).
Stanno quindi ancora andando in pensione di vecchiaia gli uomini a 65 anni e le donne a 60 (a questi si aggiungono i 12-18 mesi di finestra mobile).
«Le riforme hanno funzionato», ha commentato il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. «Questi dati sono l'effetto dell'introduzione delle finestre mobili della riforma Sacconi-Tremonti. L'Italia risponde con i dati alle preoccupazioni del Fondo monetario internazionale sull'invecchiamento della popolazione». Mastrapasqua sottolinea che il dato del 2011 dovrebbe confermarsi nel 2012 anche se le previsioni devono tenere conto delle propensioni al pensionamento. Quest'anno comunque stanno andando in pensione le persone che raggiungono i requisiti nel 2011 e devono aspettare per l'assegno la finestra mobile.
Ricordiamo che si sta uscendo dal lavoro con la pensione di anzianità grazie alle quote (almeno 60 anni di età con quota 96 tra età e contributi, a fronte dei 59 e quota 95 del 2010) e con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età (anche per l'anzianità si attende la finestra mobile). Il decreto Salva Italia ha esasperato le regole soprattutto per pensioni di anzianità e per la vecchiaia delle donne.
Il crollo delle pensioni di anzianità c'é stato soprattutto per le pensioni di anzianità dei dipendenti passate nel periodo da 39.743 a 15.862 (-61%) mentre per le pensioni di anzianità degli autonomi il calo è stato più contenuto (-17,1%). Le pensioni di vecchiaia nel complesso sono diminuite del 58,9% passando dalle 39.521 dei primi tre mesi del 2011 alle 16.212 dei primi tre mesi del 2012. In particolare sono crollate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi passando da 16.245 dei primi tre mesi del 2011 a 1.327.
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