"Sulla flessibilità in uscita è vero che stiamo tagliando qualcosa, una garanzia che impediva il licenziamento perché attribuiva al giudice l'immediato reintegro del lavoratore licenziato, ma non abbiamo smantellato l'articolo 18". Così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ad un convegno sul welfare. Fornero spiega che l'obiettivo è quello di distribuire meglio la protezione,che lasciava fuori giovani e donne, su "una platea più vasta". Poi cita l'incontro di con i lavoratori dell'Alenia: "E' stata una prova di democrazia". Infine sostiene:
"L'assistenza va separata dalla previdenza e va finanziata con tassazione progressiva".
"Stiamo togliendo qualcosa all'articolo 18, ossia la garanzia che impediva il licenziamento consentendo al giudice di reintegrare il lavoratore, ma non lo abbiamo smantellato".
"Abbiamo cercato - ha aggiunto la Fornero - di fare un ragionamento sull'area della gestione economica dell'impresa, che può avere un motivo economico vero per licenziare una persona e indennizzarla senza potere di reintegro del giudice". "Inoltre - ha concluso - l'articolo 18 è una cittadella riservata a pochi lavoratori e da cui sono stati esclusi sistematicamente i giovani e spesso le donne".
"La vera rivoluzione per l'Italia sarebbe una modifica del sistema di ammortizzatori sociali in cui non va protetto il posto di lavoro, ma il lavoratore nel mercato del lavoro". "Abbiamo preso - ha aggiunto Fornero - uno schema di assicurazione sociale per l'impiego, in cui il disoccupato si deve attivare per trovare una nuova occupazione ma lo Stato non lo lascia solo con politiche di riqualificazione, formazione e servizi per l'impiego".
sabato 28 aprile 2012
Lavoro e art 18 va ampliata protezione
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mercoledì 25 aprile 2012
Ocse: Italia 23ma per tasse sulle retribuzioni
Secondo i dati rilevati circa il 46% del stipendio percepito dai lavoratori finisce nelle casse del fisco e degli enti previdenziali. La diminuzione dello stipendio è in parte attribuibile, sottolineano all’Ocse, all’inflazione, cresciuta del 2% nel 2007. L’aumento effettivo delle tasse quindi avrebbe inciso sulla retribuzione degli italiani per uno 0,6%, cui tuttavia ha fatto fronte un aumento medio del livello di tassazione dello 0,2%.
La situazione reddituale migliora nel caso delle famiglie monoreddito con due figli a carico, per cui il cuneo si attesta al 33,8% (per i single si attesta sul 45,9%), comunque in aumento dal 33,3% del 2006. E' quindi superiore alla media Ocse (27,3%), dell'Europa a 15 (31,9%) e della Ue a 19 (31,8%).
L'Italia scivola dal 22° al 23° posto nella classifica dei 34 Paesi membri dell'Ocse relativa al peso delle tasse sui salari. E' quanto emerge dal rapporto Taxis wages, secondo il quale il cosiddetto cuneo fiscale nel nostro Paese è al 47,6%. L'Italia finisce dietro a Spagna, Irlanda e a tutti i grandi Stati europei, come Francia, Germania e Gran Bretagna, e viene superata dall'Ungheria.
Restando in Europa, dalla classifica Ocse emerge comunque che un inglese guadagna quasi il doppio (l'87,8% in più) di un italiano, un tedesco il 43,1% e un francese il 28,6% in più. L'Italia è nettamente sotto la media Ocse (24.660 dollari), Ue a 15 (26.434) e Ue a 19 (23.282).
L'Italia è quindi sesta nella classifica dei paesi Ocse per il peso delle tasse sui salari: il cuneo fiscale sale al 47,6% nel 2011 dal 47,2% del 2010, sopra la media del 35,3%. E' quanto emerge da un rapporto dell'organizzazione di Parigi.
La situazione reddituale migliora nel caso delle famiglie monoreddito con due figli a carico, per cui il cuneo si attesta al 33,8% (per i single si attesta sul 45,9%), comunque in aumento dal 33,3% del 2006. E' quindi superiore alla media Ocse (27,3%), dell'Europa a 15 (31,9%) e della Ue a 19 (31,8%).
L'Italia scivola dal 22° al 23° posto nella classifica dei 34 Paesi membri dell'Ocse relativa al peso delle tasse sui salari. E' quanto emerge dal rapporto Taxis wages, secondo il quale il cosiddetto cuneo fiscale nel nostro Paese è al 47,6%. L'Italia finisce dietro a Spagna, Irlanda e a tutti i grandi Stati europei, come Francia, Germania e Gran Bretagna, e viene superata dall'Ungheria.
Restando in Europa, dalla classifica Ocse emerge comunque che un inglese guadagna quasi il doppio (l'87,8% in più) di un italiano, un tedesco il 43,1% e un francese il 28,6% in più. L'Italia è nettamente sotto la media Ocse (24.660 dollari), Ue a 15 (26.434) e Ue a 19 (23.282).
L'Italia è quindi sesta nella classifica dei paesi Ocse per il peso delle tasse sui salari: il cuneo fiscale sale al 47,6% nel 2011 dal 47,2% del 2010, sopra la media del 35,3%. E' quanto emerge da un rapporto dell'organizzazione di Parigi.
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domenica 22 aprile 2012
Donne e la riforma del lavoro
La politica che si sta occupando di riforma del mercato del lavoro, e delle lavoratrici donne, distinguendole in due grandi categorie: le lavoratici – madri e tutte le altre.
Il ddl di riforma del mercato del lavoro ha introdotto norme che dovrebbero incentivare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e ne tutelano alcuni diritti.
Il capo V del ddl è tutto dedicato alle donne, e gli artt. 55 e 56 contengono disposizioni incentrate sul ripristino del contrasto alle dimissioni in bianco, sul mini congedo obbligatorio di tre giorni continuativi di paternità, e sui buoni per pagare le baby sitter invece di prendersi le aspettative facoltative per maternità.
Tra le misure introdotte, prende piede la previsione riguardante le dimissioni delle lavoratrici madri. Si prevede l’estensione della necessità di convalida, a cura del competente servizio ispettivo territoriale, delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Un meccanismo di convalida questo che prevede che la lavoratrici si presenti personalmente al servizio ispettivo, al preciso scopo di verificare la libera e non influenzata volontà della stessa a voler interrompere il rapporto di lavoro. Il tempo per la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre (o anche del lavoratore- padre) e quindi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, passa dal compimento del primo anno di vita del figlio, ai 3 anni, con adeguamenti corrispondenti in caso di adozione o affidamento. Rimane però fermo al compimento di un anno del figlio, sia il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sia il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice (o del lavoratore, se fruisce del congedo di paternità) si presumono “a causa di maternità”, producendo così il diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
La riforma sembra dichiarare una volta per tutte guerra a quella pratica illegale, denominata “Dimissioni in bianco”, consistente in un foglio di dimissioni fatto firmare da alcune aziende al momento dell’assunzione di una donna e da utilizzare, in seguito, in caso di maternità della stessa.
La riforma prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza (o nei primi tre anni di vita del bambino) debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
L’art. 55 del ddl prevede infatti che «La risoluzione consensuale del rapporto o larichiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro».
L’art. 56 del ddl introduce poi una disposizione sui congedi obbligatori di paternità: “il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione”, recita la norma.
In verità alcuni contratti di lavoro prevedono già forme di congedi di paternità, ma sarebbe la prima volta che ne viene introdotto, per legge e in Italia, l’obbligo. Si tratta di un mini-congedo obbligatorio, ma è pur sempre un passo avanti che può contribuire a “far cambiare la mentalità” perché “la maternità non è un fatto solo di donne”, come ha detto il ministro Fornero.
L’altra novità rilevante della riforma del lavoro riguarda i voucher per retribuire le baby sitter. All‘art. 56 lett. b) del ddl è disciplinata “la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (…) la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro”.
In effetti i voucher per baby sitter sembrano volti ad incoraggiare le madri a tornare al più presto al lavoro, senza fruire del congedo parentale (tantomeno incoraggiando i padri a prenderlo) e senza neppure garantire loro e ai loro bambini servizi adeguati sul piano quantitativo e qualitativo. Mentre tutte le ricerche scientifiche sottolineano l´importanza della qualità della cura e delle relazioni nel primo anno di vita del neonato.
Il ddl di riforma del mercato del lavoro ha introdotto norme che dovrebbero incentivare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e ne tutelano alcuni diritti.
Il capo V del ddl è tutto dedicato alle donne, e gli artt. 55 e 56 contengono disposizioni incentrate sul ripristino del contrasto alle dimissioni in bianco, sul mini congedo obbligatorio di tre giorni continuativi di paternità, e sui buoni per pagare le baby sitter invece di prendersi le aspettative facoltative per maternità.
Tra le misure introdotte, prende piede la previsione riguardante le dimissioni delle lavoratrici madri. Si prevede l’estensione della necessità di convalida, a cura del competente servizio ispettivo territoriale, delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Un meccanismo di convalida questo che prevede che la lavoratrici si presenti personalmente al servizio ispettivo, al preciso scopo di verificare la libera e non influenzata volontà della stessa a voler interrompere il rapporto di lavoro. Il tempo per la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre (o anche del lavoratore- padre) e quindi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, passa dal compimento del primo anno di vita del figlio, ai 3 anni, con adeguamenti corrispondenti in caso di adozione o affidamento. Rimane però fermo al compimento di un anno del figlio, sia il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sia il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice (o del lavoratore, se fruisce del congedo di paternità) si presumono “a causa di maternità”, producendo così il diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
La riforma sembra dichiarare una volta per tutte guerra a quella pratica illegale, denominata “Dimissioni in bianco”, consistente in un foglio di dimissioni fatto firmare da alcune aziende al momento dell’assunzione di una donna e da utilizzare, in seguito, in caso di maternità della stessa.
La riforma prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza (o nei primi tre anni di vita del bambino) debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
L’art. 55 del ddl prevede infatti che «La risoluzione consensuale del rapporto o larichiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro».
L’art. 56 del ddl introduce poi una disposizione sui congedi obbligatori di paternità: “il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione”, recita la norma.
In verità alcuni contratti di lavoro prevedono già forme di congedi di paternità, ma sarebbe la prima volta che ne viene introdotto, per legge e in Italia, l’obbligo. Si tratta di un mini-congedo obbligatorio, ma è pur sempre un passo avanti che può contribuire a “far cambiare la mentalità” perché “la maternità non è un fatto solo di donne”, come ha detto il ministro Fornero.
L’altra novità rilevante della riforma del lavoro riguarda i voucher per retribuire le baby sitter. All‘art. 56 lett. b) del ddl è disciplinata “la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (…) la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro”.
In effetti i voucher per baby sitter sembrano volti ad incoraggiare le madri a tornare al più presto al lavoro, senza fruire del congedo parentale (tantomeno incoraggiando i padri a prenderlo) e senza neppure garantire loro e ai loro bambini servizi adeguati sul piano quantitativo e qualitativo. Mentre tutte le ricerche scientifiche sottolineano l´importanza della qualità della cura e delle relazioni nel primo anno di vita del neonato.
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