venerdì 12 ottobre 2012

Concordato preventivo 2012


In questo periodo di crisi economica e a volte di mal gestione d'impresa c' è la possibilità legislativa di poter intervenire per sistemare l'impresa in crisi  tramite un concordato preventivo (legge fallimentare).

Ricordiamo che dal mese di settembre 2012 sono diventate operative le nuove disposizioni in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti che hanno il fine di garantire una migliore gestione delle crisi d'impresa ed un maggiore soddisfacimento dei creditori interessati a tali procedure. Il Legislatore ha voluto rafforzare gli strumenti normativi utili al risanamento aziendale, intervenendo in maniera significativa sul tema del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione nonché dei c.d. “piani attestati”.

In particolare è prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, di depositare il ricorso contenente la mera domanda concorsuale; la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono dunque essere presentati successivamente al deposito del ricorso, entro un termine compreso tra 60 e 120 gg., fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 gg.

Nel periodo che va tra il deposito del ricorso ed il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli effetti della presentazione del ricorso (concordato preventivo), a seguito della pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre, qualora nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso siano state iscritte ipoteche giudiziali, esse sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Un’importante novità riguarda la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta, può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliersi dai suddetti contratti; sempre su richiesta, può essere consentita anche la sospensione dei contratti, per un periodo di non oltre 60 gg. prorogabili una sola volta. In questi casi, al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. In questi casi, al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Il Decreto sviluppo 2012 ha mutato in modo significativo  la fisionomia del concordato preventivo: la nuova disciplina introduce un numero rilevante di disposizioni finalizzate a «migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi di impresa.

Per il perseguimento di tale obiettivo il Legislatore ha introdotto degli strumenti diretti a fronteggiare alcune delle maggiori problematiche rivelatesi nella prassi della procedura e, segnatamente:

le difficoltà del debitore di reperire risorse finanziarie durante la fase di preparazione del piano di concordato (c.d. “finanza interinale”);

l’insufficiente protezione del debitore durante la fase preparatoria del piano;

l’assenza di una disciplina che incentivi un’effettiva continuità aziendale nella fase prodromica all’omologazione del concordato.

Il Tribunale comunque  potrà o meno accordare l'autorizzazione, anche con riferimento a finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità che non hanno formato ancora oggetto di trattativa, sulla base delle risultanze della relazione del professionista e, ove ritenuto opportuno, assumendo sommarie informazioni.

Vi è la possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale, nell’ambito della domanda di ammissione a concordato, di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazione di beni o servizi a condizione che un professionista indipendente attesti che gli stessi sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla «migliore soddisfazione dei creditori». La cosiddetta, la continuità aziendale è tutelata non come valore in sé ma solo in via mediata, nella misura in cui essa risulti funzionale alla migliore soddisfazione del ceto creditorio nel suo complesso.

Con l’introduzione dell’art. 182-quinquies “Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, si consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’art. 186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”. Il piano  può prevedere:

la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;

la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;

la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

domenica 7 ottobre 2012

Lavoro e imprese 2012 – 2013 si riparte con agenda digitale e start up

Anagrafe unica, ricetta e carta di identità digitale, cartelle cliniche in rete e la carriera scolastica in una scheda online. Tutti nuovi provvedimenti, considerati indispensabili per innovare il paese. E un'agenda digitale che riguarda tutta la pubblica amministrazione e favoriscono lo sviluppo dell'economia.

Tra i provvedimenti più importanti, l'introduzione della carta di identità elettronica - o meglio il documento digitale unico - che verrà fornito gratuitamente ai cittadini. Questo strumento sarà chiave di volta dell'unificazione di tutte le anagrafi permettendo un «censimento continuo e aggiornato in tempo reale». Importanti novità anche nella sanità, con il fascicolo sanitario elettronico in tutti gli ospedali di Italia. Entro il 2015 saranno poi introdotte le ricette digitali.

Agenda digitale, nascita e sviluppo di startup innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di
grandi opere con capitali privati, attrazione di investimenti esteri,credito alle Pmi e liberalizzazioni in campo assicurativo: sono le principali aree di intervento.

Benefici e agevolazioni fiscali per le imprese innovative e per chi investe nel loro capitail; contratto di lavoro su misura (con deroghe alla riforma Fornero); incubatore certificato di imprese start up innovative, una società di capitali di diritto italiano, o una Societa Europea residente in Italia, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up.

Vediamo gli incentivi alle imprese, start up.  Sono stati messi  a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti.

Per le start up e gli incubatori certificati è prevista anche l’esenzione da imposta di bollo e di registro e dal diritto annuale alle Camere di Commercio.
Per le start up è posticipato il termine per la ricapitalizzazione si posticipa di un esercizio in caso di perdite superiori a un terzo del capitale.
Le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Il contratto per start up innovative concede deroghe sui contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Lavoro. Il contratto a termine deve durare almeno sei mesi: nei primi tre anni può essere rinnovato anche senza soluzione di continuità, ed è poi possibile un altro rinnovo per un solo anno (quindi, si arriva a un massimo di 48 mesi). Dopo, scatta l’assunzione a tempo indeterminato.

Ampio capitolo dedicato alle misure per favorire gli investimenti nel capitale delle nuove aziende 2.0 con facilitazioni per amministratori, dipendenti, e collaboratori delle start up: il rendimento delle azioni, opzioni o quote loro assegnate nel contesto dei piani aziendali non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Spazio al crowdfunding: in deroga alle norme sul risparmio le partecipazioni nelle start up possono costituire oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
Per i privati cittadini e per le imprese che investono in start up c’è una detrazione Irpef del 19% per tre anni (dal 2013 al 2015).

Tra le misure approvate nell'ambito dell'agenda digitale all'interno del decreto crescita 2, c'è la completa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. A livello di metodo la pubblicazione dati e informazioni in formato aperto. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto. In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone i riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d'uso aperta e saranno dunque utilizzabili - in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali - senza alcun tipo di restrizione.

Occupazione femminile: difficile trovare lavoro in meridione

Per le ragazze –donne del Mezzogiorno lavorare è l'eccezione: secondo i dati dell'Istat, infatti, nel secondo trimestre del 2012 il tasso d'occupazione tra le under 30 è appena al 16,9%. Un livello così basso non si era mai registrato sin dall'inizio delle serie storiche trimestrali, ovvero dal secondo trimestre 2004.

Un minimo che evidenzia come l'occupazione per le ragazze al Sud abbia toccato il fondo. E' da tenere presente che nella fascia d'età 15-29 anni è molto elevata la quota di studenti, soprattutto tra i più giovani.

Guardando alle 18-29enni meridionali, il tasso di occupazione presenta un lieve miglioramento, al 20,7%. E' evidente il divario con il Nord, dove la quota di giovani occupate tra i 18 e i 29 anni sale al 45,7%, e con la media nazionale (pari al 34,0%).

Meno di due giovani su dieci ha un posto di lavoro. Il Censis ha elaborato una sintesi simbolica, ma efficace: "Segregazione occupazionale". L'odierno studio dell'Istat non fa che confermare la rilevazione Censis, contabilizzando questa espressione. L'esito è da far tremare i polsi per tutte le considerazioni riguardanti le pari opportunità e le problematiche inerenti il fattore D: «Nel Mezzogiorno la probabilità di lavorare per le ragazze è quasi azzerata: la crisi ha eroso ancora di più le opportunità, con il tasso di occupazione sceso tra aprile e giugno a un minimo del 16,9% per le giovani tra i 15 e i 29 anni, vale a dire che meno di due su dieci ha un posto». Scrive l'Istat che una quota così bassa non si registrava dal secondo trimestre del 2004, ovvero dall'inizio delle relative serie storiche. Un nuovo record negativo.

L'economista Innocenzo Cipolletta, presidente di Ubs Italia, ha sostenuto che è l'ennesima conferma della q
uestione meridionale, sulla quale si confrontano da un secolo e mezzo tutte le classi dirigenti italiane. E aggiunge che in questi ultimi venti anni il problema si è ulteriormente accentuato per lo scarso utilizzo dei fondi europei (sui quali l'attuale ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, si sta spendendo per renderli effettivamente utilizzabili e rilanciare in parte l'occupazione senza la logica degli "investimenti a pioggia").

«Per anni li abbiamo sotto-utilizzati - ha detto Cipolletta - perché la nostra capacità negoziale nell'Unione Europea era ridotta dato l'alto indebitamento. Ora è arrivato il momento di invertire la tendenza, coinvolgendo le regioni ad abbassare l'Irap alle aziende e incoraggiandole a fare nuove assunzioni». Una fiscalità di vantaggio, in realtà già tentata diverse volte, che ora però si confronta con quello che il Censis ha chiamato il rischio "desertificazione industriale" che si staglierebbe dietro l'angolo per tutte le regioni meridionali, se non si rilancia anche tutto il sistema infrastrutturale del Sud - necessario per la logistica, ad esempio - con lo sblocco dei fondi Cipe.

Certo è che la rilevazione Istat testimonia ancor più le difficoltà per le under 30, che da sempre viaggiano su tassi molto bassi di occupazione. Resta così evidente il divario con il Nord, dove la quota di giovani occupate tra i 18 e i 29 anni sale al 45,7%, e con la media nazionale per la componente femminile (pari al 34%).

Tesi suggestiva è quella secondo la quale le donne del Sud rifiuterebbero un'occupazione perché gravate di tutti gli oneri familiari: dalla cura e l'assistenza ai bimbi e agli anziani a tutto ciò che concerne i lavori domestici. Rileva Cipolletta che evidentemente c'è anche una questione culturale, che spinge le donne del Sud ad evitare il "pendolarismo" verso nord alla ricerca di lavoro, perché fondamentali nell'economia familiare. Forse allora incentivare la nascita al Sud di centri di assistenza per anziani non autosufficienti e asili nido (pubblici) può quanto meno mitigare la condizione "segregata" delle donne meridionali. Per rilanciare il sistema-Paese nel suo complesso.
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